CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 176
MOZIONE MANINCHEDDA - SANNA Giacomo - DESSÌ - PLANETTA - URAS - SECHI - COCCO Daniele Secondo - SABATINI - CUCCA - CUCCU - STERI - CAPPAI - OBINU - BIANCAREDDU - CONTU Felice - DIANA Mario sulla situazione delle imprese operanti in Sardegna fornitrici dei materiali utilizzati dalle imprese appaltatrici di lavori pubblici in ambito regionale.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- sempre più frequentemente si assiste al grave fenomeno di imprese appaltatrici di lavori pubblici in ambito regionale (spesso non aventi sede legale in Sardegna) che, essendo aggiudicatarie di gare col criterio dell'offerta al prezzo più basso, omettono l'effettuazione dei pagamenti dovuti alle imprese fornitrici dei materiali (di regola operanti in Sardegna) o li effettuano con ritardi eccessivi;
- c'è il sospetto, da più parti non sottaciuto, che tale fenomeno sia addirittura premeditato già in sede di predisposizione dell'offerta economica e, pertanto, le offerte di importo eccessivamente contenuto risultate aggiudicatarie delle gare non siano conseguenza della maggiore competitività dell'impresa, bensì il risultato derivante dalla premeditazione di non corrispondere alcunché alle imprese fornitrici dei materiali;ACQUISITO che:
- tale fenomeno, se accertato, determinerebbe una grave lesione della concorrenza, altererebbe l'esito delle gare e avrebbe conseguentemente degli effetti negativi sia nei confronti delle imprese appaltatrici sarde che non potrebbero competere nell'aggiudicazione delle gare, sia nei confronti delle suddette imprese fornitrici dei materiali;
- tale fenomeno costringe le imprese fornitrici ad affrontare lunghi e onerosi contenziosi spesso infruttuosi;RITENUTO di dover affrontare con urgenza il problema individuando le soluzioni più opportune per tutelare tali imprese;
CONSIDERATO che:
- una soluzione del problema può ravvisarsi nell'introduzione da parte delle stazioni appaltanti regionali o operanti in delega per conto della Regione di idonee clausole all'interno dei documenti di gara e segnatamente nei capitolati di gara o nelle bozze di contratto;
- tali clausole potrebbero concretarsi in molteplici disposizioni contrattuali da scegliere discrezionalmente e opportunamente da parte di ciascuna stazione appaltante;
- esemplificando, tali disposizioni contrattuali potrebbero prevedere alternativamente che:
a) la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai fornitori dell'appaltatore e dei subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni da esse eseguite e alle scadenze previste nei relativi contratti;
b) nel caso in cui si ritenesse la precedente formulazione impraticabile per l'eccessivo numero di pagamenti da effettuare o interferente in modo pesante con la sfera di autonomia economico-organizzativa dell'impresa appaltatrice, la stazione appaltante condizionerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori alla previa dimostrazione, mediante copia delle fatture quietanzate, del pagamento verso i fornitori utilizzati per le lavorazioni inerenti lo stato di avanzamento dei lavori precedenti; relativamente al saldo si prevederà un termine decorrente dal pagamento del saldo entro il quale dovranno essere trasmesse da parte dell'appaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai fornitori utilizzati per le lavorazioni inerenti l'ultimo stato di avanzamento dei lavori;
- come opzione ulteriore, si potrebbe ipotizzare l'introduzione, da parte della stazione appaltante, di premialità quale ad esempio un punteggio ulteriore da attribuire alle imprese che si impegnano a onorare tempestivamente le obbligazioni contratte con le imprese fornitrici (ad esempio senza sfociare nella classica gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che considera molteplici indicatori di punteggio è ipotizzabile una gara automatica col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i soli criteri del prezzo più basso e del punteggio aggiuntivo suddetto), oppure si potrebbe ipotizzare l'introduzione, da parte della stazione appaltante, di altri meccanismi di premialità nei limiti consentiti dall'ordinamento;
- in ciascuno dei casi suddetti sarebbe necessario rendere noto alle imprese fornitrici l'onere di comunicare alla stazione appaltante le notizie di ritardato pagamento onde consentire gli opportuni controlli,impegna la Giunta regionale
a predisporre una delibera di indirizzo a tutte le stazioni appaltanti interessate dal provvedimento affinché siano inserite nei documenti di gara clausole "tipo" come quelle sopra formulate o ulteriori clausole opportunamente predisposte dalla Giunta regionale, al fine di scongiurare il problema sopra esposto.
Cagliari, 6 aprile 2012