CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 169
MOZIONE STERI - SANNA Giacomo - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - CAPPAI - CUCCUREDDU - CAPELLI - RODIN - LAI - DEDONI - CUCCU - COCCO Daniele Secondo - SABATINI - SANNA Gian Valerio - MANCA - CUCCA - PORCU - CORDA - LOTTO - AGUS - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio - ESPA - DIANA Giampaolo - BRUNO - OBINU - CONTU Felice - SANNA Matteo - ARTIZZU - SANNA Paolo Terzo - BIANCAREDDU sulla procedura di riordino fondiario elaborata dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), ha introdotto una nuova disciplina dei consorzi di bonifica; tra l'altro la citata legge, all'articolo 4, ha previsto che l'Amministrazione regionale deve approvare un piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, nel quale devono essere disciplinati anche gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e favorire la costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni; in particolare, il citato articolo 14 disciplina tra l'altro i presupposti necessari per dare corso a procedimenti di riforma fondiaria;
- in questa situazione, non rinvenendosi disposizioni transitorie ed incidendo la nuova disciplina solo sui citati presupposti, poteva essere portato a compimento il progetto di piano di riordino predisposto dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale relativo alle aree ricadenti nel territorio del Comune di Pauli Arbarei; sennonché, pur avendo il progetto in questione ottenuto il parere di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 2008, lo stesso non è stato portato a compimento;
- in prosieguo, con deliberazione n. 10/50 del 12 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato il piano regionale di bonifica e di riordino fondiario; peraltro in detta deliberazione non si è provveduto a disciplinare anche gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e favorire la costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni, così sollevando pure dubbi sulla possibilità di portare a compimento il progetto di piano di riordino predisposto dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale; non si rinvengono neppure successivi atti con i quali si sia rimediato all'omissione;
- in questa situazione è intervenuta la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), che all'articolo 17 (Disposizioni in materia di agricoltura), commi 6 e 7, ha introdotto una serie di disposizioni in materia prevedendo:
"6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), possono essere portati a compimento i piani di ricomposizione e riordino fondiario in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale; resta ferma la necessità di acquisire il parere di cui al comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva uno specifico piano volto a individuare ulteriori interventi di riordino fondiario.
7. Al fine del compimento della procedura di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e sue modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modiche ed integrazioni. È fatta salva la possibilità da parte degli interessati di presentare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale sia indicato anche in che modo essi sono venanti in possesso delle particelle immobiliari che hanno in godimento, allegando nel caso alla suddetta dichiarazione tutti gli eventuali atti anche informali mediante i quali hanno acquisito la proprietà delle particelle";
- in tale modo, da un lato, si è reso possibile portare a compimento la procedura interessante il Comune di Pauli Arbarei, d'altro lato, sono state introdotte una serie di semplificazioni procedurali che consentono di porre in essere tutta un'altra serie di procedure di riordino;
- nonostante l'introduzione di queste nuove disposizioni ad oggi le stesse non hanno avuto alcuna applicazione,impegna la Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'agricolture e riforma agro-pastorale
1) a provvedere a portare a compimento con urgenza la citata procedura di riordino elaborata dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;
2) a predisporre ed approvare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione un'integrazione del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario disciplinando interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e la costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni, ricorrendo ai fini del finanziamento alle risorse di cui al FEASR.Cagliari, 6 marzo 2012