CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 154

MOZIONE STERI - DIANA Mario - SANNA Matteo - AMADU - ARTIZZU - BARDANZELLU - BIANCAREDDU - CAMPUS - CAPPAI - CONTU Felice - CONTU Mariano - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - OBINU - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO sulla grave crisi del sistema produttivo isolano e sull'insostenibilità del sistema di riscossione coattivo.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- la crisi economica in atto ha determinato una situazione drammatica, degenerata negli ultimi anni, che ha gravi effetti pregiudizievoli per le imprese operanti in Sardegna; in questo contesto è particolarmente pregiudizievole l'azione di recupero posta in essere dalla società Equitalia la cui azione determina una serie di conseguenze non sostenibili; invero e tra l'altro:
1) l'allungamento dei tempi di incasso;
2) il blocco della produzione;
3) l'inutilizzo delle linee di credito bancarie costituite essenzialmente dai castelletti bancari (sconti sulle fatture e sulle ricevute bancarie);
4) il rallentamento dei pagamenti in favore di dipendenti e di fornitori;
5) l'irrigidimento degli istituti bancari con ampliamento delle richieste di garanzie al fine del mantenimento delle linee di credito in essere;
6) l'inevitabile sospensione dei pagamenti di tributi, contributi, ritenute e imposta sul valore aggiunto che oramai, da semplice ritardo, si è trasformata in impossibilità di provvedervi;
- l'attuale sistema sanzionatorio dell'ente di riscossione Equitalia prevede (per legge), in caso di omissione dei versamenti, l'addebito di sanzioni e di interessi, calcolati sulla base degli importi omessi, con aggravio dei compensi per la riscossione, che globalmente possono raggiungere importi insostenibili;
- non solo, ma è anche stato introdotto un sistema eccezionale di riscossione in forza del quale:
1) non è più necessaria l'iscrizione a ruolo, così come non è più prevista la notifica obbligatoria, con esclusione della possibilità di proporre ricorso già in questa fase;
2) i tempi tra l'emissione della cartella esattoriale e l'obbligo di provvedere ai pagamenti, da circa il massimo di un anno e mezzo del passato, si attestano oggi su un periodo ben più breve che, in alcuni casi, pare possa essere anche di soli due mesi;
3) vi è l'obbligo di provvedere immediatamente al versamento dell'intera somma richiesta; non solo, ma nell'ipotesi di presentazione di ricorso alla commissione tributaria, vi è l'obbligo di provvedere al pagamento di almeno un terzo della somma ingiunta e solo in un momento successivo si accederà alla domanda di sospensiva;
4) decorso circa un mese dal completamento di queste fasi, Equitalia può provvedere a porre in essere azioni esecutive;
- invero, a seguito della notifica delle cartelle esattoriali (con aumento esponenziale del debito), scattano le azioni cautelative ed esecutive da parte del concessionario (società Equitalia); queste azioni possono determinare anche la cessazione dell'attività delle aziende; infatti, è possibile che vengano poste in essere le seguenti misure:
1) pignoramento immobiliare (qualora l'azienda sia proprietaria di beni immobili) e iscrizione di ipoteca esattoriale con la fissazione a breve di vendita all'asta, talora a prezzi non corrispondenti al valore reale dei beni stessi stante il sistema esattoriale oggi vigente;
2) pignoramento mobiliare, con la vendita di tutte le attrezzature entro il breve termine di una settimana a prezzi determinati da funzionari della società Equitalia Spa, anche in questo caso talora lontani dal reale valore dei beni;
3) in caso di pignoramento insufficiente (la maggior parte dei casi), avvio immediato della procedura di fallimento;
4) blocco di tutti i conti correnti intestati alla ditta e notifica di pignoramenti di crediti presso terzi, con contestuale impossibilità di accedere al credito, per non parlare del nocumento dell'immagine aziendale;
- questo sistema incide negativamente, compromettendo gravemente lo sviluppo della Regione, non solo nei confronti delle aziende che hanno evaso il fisco, ma anche nei confronti delle aziende che non hanno potuto adempiere alle proprie obbligazioni per difficoltà finanziarie ed economiche legate alla congiuntura economica;
- la Giunta regionale è già intervenuta in materia con la deliberazione n. 23/3 del 12 maggio 2011, attivando una serie di iniziative che hanno alleviato, almeno in parte, la situazione di difficoltà;

RILEVATO che:
- la drammatica situazione venutasi a determinare può essere risolta solo con strumenti eccezionali; in particolare, per il futuro, occorre individuare uno strumento più flessibile di risoluzione del carico pendente; per le situazioni pendenti, invece, è necessario intervenire introducendo una serie di previsioni legislative che consentano alle aziende di ridimensionare il carico fiscale e previdenziale con la possibilità di riduzione degli interessi e delle sanzioni per omessi versamenti nonché con la possibilità di rateizzare il debito in più annualità; contestualmente deve essere prevista la sospensione o l'abbandono delle procedure esecutive poste in essere dalla società Equitalia Spa; ciò, in definitiva, andrebbe a vantaggio non solo dell'interesse pubblico generale di salvaguardare il sistema produttivo isolano, ma anche delle stesse casse erariali e previdenziali che, in tale modo, ancorché ratealmente, avrebbero una concreta possibilità di recuperare i crediti capitali effettivamente vantati; solo così possono essere tutelate le aziende che non hanno potuto adempiere alle proprie obbligazioni non per propria colpa ma, come detto, per difficoltà finanziarie ed economiche legate alla congiuntura economica;
- occorre ribadire la richiesta al Governo di dichiarare lo stato di area di crisi ai sensi dell'articolo 19 bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale: "1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze"; dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del decreto ministeriale applicativo del 24 marzo 2010;
- inoltre, occorre incrementare gli interventi urgenti rientranti nella competenza della Regione che già si è iniziato a porre in essere con la citata deliberazione n. 23/3 del 12 maggio 2011,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a ribadire al Governo lo stato di crisi ed a richiedere di intervenire con la massima urgenza affinché adotti le misure indicate in premessa.

Cagliari, 16 novembre 2011