CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 140
MOZIONE STERI - SANNA Giacomo - VARGIU - CUCCUREDDU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - COSSA - DEDONI - DESSÌ - FOIS - OBINU - MANINCHEDDA - MELONI Francesco - MULA - PLANETTA - SANNA Matteo sulla procedura di recupero degli aiuti erogati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 (Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura).
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la Commissione europea con proprio provvedimento n. 97/6121/CE del 16 aprile 1997 ha dichiarato non compatibili con la disciplina comunitaria le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 (Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura), relative all'abbattimento in favore di imprese agricole del tasso di interesse di mutui dalle stesse contratti;
- la Regione, che pure non aveva provveduto a notificare la citata legge regionale alla Comunità europea, non provvide neppure ad impugnare la determinazione della Commissione europea;
- quindi, con l'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è stato abrogato l'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 ed è stato dato inizio alle procedure di recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;CONSIDERATO che:
- non è contestabile la sussistenza dell'obbligo di ripetizione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi una volta accertata l'incompatibilità dell'aiuto con le norme del Trattato;
- nel caso di specie, peraltro, non pare contestabile che l'Amministrazione abbia colposamente ingenerato nei beneficiari un ragionevole affidamento circa la legittimità dell'aiuto; invero, la Regione non solo non ha provveduto alla notifica alla Commissione europea dell'aiuto (cfr. articolo 93, paragrafo 3, del Trattato) ma ha anche dato corso alle misure stesse in assenza di qualsiasi pronuncia della Commissione europea e senza evidenziare nei provvedimenti di concessione il rischio che gli stessi avrebbero potuto essere soggetti a restituzione qualora ritenuti incompatibili con il Trattato, come poi in effetti è avvenuto, e tale obbligo di preventiva informazione era dovuto anche ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione essendo configurabile in difetto una violazione del principio del buon andamento;
- questo comportamento ha indubbiamente ingenerato nei beneficiari un ragionevole affidamento circa la legittimità dell'aiuto; invero, nei beneficiari stessi non è possibile ritenere la sussistenza di un livello di preparazione giuridica tale e, comunque, idoneo a porre in dubbio la legittimità e correttezza dei provvedimenti amministrativi di concessione dei benefici di cui trattasi e, in particolare, a far supporre la precarietà dell'aiuto per quanto in precedenza esposto; è stato, invero, affermato dal Consiglio di Stato che:"esula dalla normale diligenza e capacità professionale di un imprenditore agricolo effettuare valutazioni circa la portata e gli effetti degli atti amministrativi che non risultino chiaramente dagli atti stessi";RITENUTO che:
- nella descritta situazione l'obbligo di ripetizione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi non può che recedere in presenza della necessità di tutelare l'affidamento, principio nella specie prevalente e tutelato anche nell'ordinamento comunitario;
- in definitiva nel caso di specie si è in presenza di una situazione del tutto peculiare che consente di ritenere che sussistano circostanze di carattere eccezionale in forza delle quali può affermarsi che i beneficiari dell'aiuto illegittimamente concesso hanno senza colpa (e con colpa, invece, della Regione) fondato legittimamente il proprio affidamento sulla natura regolare dell'aiuto;
- in questa situazione è giustificato ritenere che, anche alla luce del Trattato, in sede di valutazione e contemperamento dei contrapposti interessi che vengono in considerazione, sussistano i presupposti per non procedere al recupero delle somme richieste a titolo di interessi sugli aiuti erogati,impegna il Presidente della Regione
ad attivarsi affinché:
1) la Regione sospenda in via cautelare le procedure di recupero aventi ad oggetto la richiesta di pagamento degli interessi sugli aiuti erogati;
2) sottoponga la situazione venutasi a determinare alla Commissione europea al fine di concordare l'esenzione dal recupero di cui in sopra.Cagliari, 28 luglio 2011