CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 121
MOZIONE ZEDDA Massimo - SECHI - URAS sull'avviato processo di revisione del Piano paesaggistico regionale.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che il bene paesaggistico della Sardegna è completamente tutelato dalle seguenti normative comunitarie, nazionali e regionali:
- Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000);
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 - Codice Urbani), e successive modificazioni;
- legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale);
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni;
- Piano paesaggistico regionale;
- legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari);
- legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo);
- deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009;
PREMESSO, inoltre, che si ha notizia che:
- nella avviata revisione del Piano paesaggistico regionale, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia stia sostenendo la tesi che trasforma i beni paesaggistici e identitari di valore storico culturale, individuati puntualmente nella cartografia del Piano paesaggistico regionale, ai sensi del comma 2, articolo 1, della legge regionale n. 13 del 2008, in "elementi", determinando la conseguente perdita della valenza di "beni paesaggistici" e limitandone così il livello di tutela;
- nel procedimento di cui sopra i centri di antica e prima formazione, comunemente detti "Centri matrice" perdano il valore di "beni paesaggistici" e i vincoli che ne conseguono;
- pare non siano stati coinvolti nel procedimento di revisione del Piano paesaggistico regionale il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice Urbani);
- pare non siano stati coinvolti anche l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato dei lavori pubblici, l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e l'Assessorato della difesa dell'ambiente, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009;
- pare non siano mai state istituite le commissioni provinciali previste dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004,impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) a sospendere ogni iniziativa che possa, in qualunque modo, determinare violazioni di legge o incida, arbitrariamente, in ambiti di competenza istituzionale diversi da quelli della stessa Giunta regionale, costituendo, di fatto, presupposti di illegittimità degli atti compiuti o da compiere in relazione alla revisione dello strumento paesaggistico regionale;
2) a riferire in merito, con urgenza, al Consiglio regionale.
Cagliari, 6 aprile 2011