CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 120
MOZIONE URAS - CAPELLI - BRUNO - CUCCUREDDU - SALIS - AGUS - ARTIZZU - BARRACCIU - BEN AMARA - CARIA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SANNA Matteo - SECHI - SOLINAS Antonio - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU sull'attuazione del programma di edilizia economica e popolare di cui alla deliberazione n. 71/32 del 16 dicembre 2008, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la Giunta regionale, in data 16 dicembre 2008, ha adottato la deliberazione n. 71/32 avente per oggetto un programma finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare e al recupero di edifici da riconvertire in alloggi da assegnare a canone sociale;
- il predetto programma è stato affidato alla attuazione di AREA (Azienda regionale per l'edilizia abitativa) e dei comuni individuati in apposita graduatoria;
- il programma in argomento è articolato per interventi, come risulta dal dispositivo della citata deliberazione n. 71/32, e contiene linee guida indirizzate all'azienda regionale AREA, impartite per la sua più puntuale realizzazione;
- tali linee guida, in particolare, stabiliscono: che il programma deve caratterizzarsi per un tempo ben definito della realizzazione degli interventi, tendenzialmente nell'arco di un anno dalla disponibilità delle aree, anche con l'utilizzo di tutti gli strumenti giuridici che consentano di concentrare in un'unica fase i momenti autorizzativi relativi al programma (come, ad esempio, la conferenza di servizi) e con il ricorso a metodologie organizzative e a tecniche costruttive innovative e sperimentali; che debbano essere perseguiti gli standard più elevati in termini di qualità architettonica degli interventi, anche attraverso concorsi di idee o di progettazione, e con la finalità di individuare schemi tipologici, adattabili alle diverse aree territoriali della Sardegna, basati su soluzioni architettoniche bioclimatiche e innovative nelle caratteristiche tecnologiche e della morfologia del manufatto; che si debba procedere con immediatezza alla elaborazione di una serie di schemi tipologici, in fase di completamento, basati su soluzioni architettoniche bioclimatiche e su procedimenti costruttivi di minimo impatto ambientale, attraverso specifici progetti di ricerca applicata, finanziati con fondi AREA e selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
- unitamente alle direttive predette, la deliberazione in oggetto ha stabilito la definizione di un accordo di programma Regione/comune/AREA, che si sarebbe dovuto sottoscrivere entro 6 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento regionale, pena la decadenza dal finanziamento stesso, mediante il quale assumere formalmente i seguenti impegni:
- il comune o AREA, se presente nell'iniziativa, si sarebbero dovuti impegnare a realizzare gli interventi (ricomprendenti, nel caso di acquisto con recupero, l'acquisizione da parte del comune o di AREA della proprietà dell'immobile su cui intervenire), nel rispetto del programma proposto;
- il comune si sarebbe dovuto impegnare ad individuare gli assegnatari degli alloggi mediante le procedure previste dalla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, e ad assegnare gli alloggi a tali soggetti;
- la Regione si sarebbe dovuta impegnare alla concessione dei finanziamenti necessari;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, tutti gli interventi costruttivi di cui alla predetta delibera regionale sarebbero stati definanziati qualora non si fosse provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi entro il 15 marzo 2011;
- con deliberazione n. 201/9 dell'8 febbraio 2011 il consiglio di amministrazione di AREA dava atto che "sulla base dei requisiti prescritti con la deliberazione Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 71/32, in ordine alla sostenibilità ambientale ed eseguibilità immediata degli interventi e della difficoltà di acquisire i titoli abilitativi da parte degli uffici comunali e regionali necessari, entro il 15 marzo 2011, è possibile procedere all'indizione delle gare sulla base della progettazione preliminare, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109";VISTI gli atti relativi ai bandi di appalto concorso pubblicati dai diversi distretti territoriali di AREA in attuazione del programma in argomento;
RILEVATA l'evidente difformità tra gli indirizzi contenuti nella deliberazione n. 71/32 del 16 dicembre 2008 e i comportamenti adottati dall'azienda regionale, ed infatti:
- non è spiegabile come, nonostante il tempo trascorso dalla adozione della deliberazione predetta, AREA abbia definito la sola redazione dei progetti preliminari e sia pervenuta alla pubblicazione dei bandi di gara solo alla scadenza del termine ultimo previsto dalla finanziaria 2011 per evitare il definanziamento degli interventi;
- non risulta sia stato definito e sottoscritto l'accordo di programma indicato nella stessa deliberazione della Giunta regionale;
- non si comprende per quale ragione AREA, pur essendo adeguatamente strutturata per lo svolgimento dei compiti di progettazione, non abbia ritenuto procedere con forme di bando più idonee di quella prescelta (appalto concorso), anche ai fini di economicità di gestione e migliore utilizzo delle risorse pubbliche stanziate per l'attuazione del programma;
- le procedure scelte appaiono non solo inadeguate, ma anche di dubbia legittimità: i lavori a bando, infatti, non risultano rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2007; tale disposizione normativa disciplina l'affidamento di appalti pubblici di lavori nei settori speciali (OS), e non quelli di categoria generale come la OG 1 e la OG 11 oggetto dei bandi in argomento, e può essere utilizzata solo previa decisione motivata di cui non si evince traccia negli atti in possesso dei firmatari della presente mozione;IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra esposto e dei seri rischi di ricorso da parte degli aventi diritto nei confronti dei bandi pubblicati, con ulteriore possibile ritardo nella esecuzione del programma e nella spesa delle relative risorse finanziarie pubbliche già stanziate allo scopo,
impegna la Giunta regionale
1) a verificare la corretta e coerente attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 71/32 del 16 dicembre 2008 e la puntuale applicazione delle normative in materia di appalti pubblici da parte dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, ed a procedere, ai fini di tutela dell'Amministrazione e delle finalità del programma di edilizia economica e popolare in oggetto, alla sospensione delle procedure in corso, alla loro immediata correzione e alla celere predisposizione dei relativi bandi ai sensi di legge;
2) a verificare eventuali responsabilità sui ritardi nella attuazione della predetta deliberazione e sull'adozione delle procedure poste in essere con dispendio di risorse strumentali e professionali della azienda regionale qualora risultino, si ritiene, illegittime.Cagliari, 31 marzo 2011