CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 98
MOZIONE MELONI Francesco - VARGIU - COSSA - MULA - FOIS - SANNA Giacomo - MANINCHEDDA - DESSÌ - SOLINAS Christian - PLANETTA - SANNA Matteo - ARTIZZU - CAPELLI - STERI - CONTU Felice - BIANCAREDDU - OBINU - CAPPAI - DEDONI - MULAS - PETRINI sulla modifica dei criteri introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/30 "progetti personalizzati per persone in situazione di handicap grave ai sensi della legge n. 162 del 1998", con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che il 18 ottobre 2010 è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 34/30 sulla modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti dei piani di sostegno personalizzati di cui alla legge n. 162 del 1998;
CONSIDERATO che:
- i finanziamenti erogati nel corso degli anni dall'Amministrazione regionale per finanziare i progetti personalizzati ammontano a:
Anno
Piani presentati
Piani finanziati
Finanziamenti erogati
2000
353
123
1.337.965
2001
688
580
4.155.265
2002
1.648
1.524
10.516.445
2003
2.618
2.344
13.463.000
2004
5.245
3.461
24.236.787
2005
7.061
6.087
30.885.445
2006
9.222
9.222
41.984.556
2007
16.895
16.895
64.803.901
2008
25.597
25.597
105.304.051
2009
28.351
28.351
116.631.347
e che nella delibera succitata viene individuata una dotazione di risorse pari a euro 91.500.000 per l'anno 2010;
- la Giunta regionale ha deciso di modificare i criteri per l'erogazione dei finanziamenti in senso fortemente restrittivo vincolandoli, inoltre, ad una disponibilità economica di soli 91 milioni, largamente insufficiente alle necessità, contro gli oltre 116 milioni di euro dello scorso anno, con una riduzione di oltre 25 milioni di euro;
- questo modo di procedere ha di fatto ridotto d'ufficio il punteggio attribuibile a numerosi soggetti con disabilità che vedranno improvvisamente tagliata la propria quota di finanziamento in misura notevole e senza che si espliciti una ratio chiara e comprensibile a tutti anche, se necessario in base alle disponibilità economiche e all'eventuale aumento delle domande, con eventuali limitati sacrifici equamente ripartiti e allo scopo di cercare di aiutare il maggior numero possibile di aventi diritto ai benefici della legge;SOTTOLINEATO inoltre che i nuovi criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 34/30 evidenziano alcune carenze e creano grandi perplessità in quanto:
- tolgono il diritto alla presentazione del progetto personalizzato ai bambini con disabilità grave da zero a tre anni, sottoponendoli paradossalmente al giudizio del medico e questo subito dopo che una commissione medica collegiale aveva già certificato lo stato di handicap grave;
- a causa della riduzione dei finanziamenti di 25 milioni di euro, rischiano di perdere il posto di lavoro, seppur part-time, da 2.500 a 3.000 lavoratori del settore;
- non apportano nessun vantaggio reale per la presenza di più disabili nello stesso nucleo familiare, il tetto massimo di finanziamento rimane invariato (20 mila euro) mentre è stata eliminata la priorità del finanziamento;
- le persone con alta gravità, in base ai criteri di questo anno, classificate con un punteggio da 80 a 89 su una scala da 0 a 100, vedono incomprensibilmente ridotto il loro finanziamento in maniera consistente;
- vengono ridotti fino al 50 per cento i punteggi massimi per le persone che sono in situazione di disabilità dalla nascita e di coloro che hanno zero o un'ora di servizi pubblici alla settimana;
- vengono penalizzati i progetti di tutti coloro che pur in situazione di handicap grave, hanno iniziato percorsi di vita indipendente, con il rischio che senza adeguato supporto possano ritornare ad un mero assistenzialismo, come in passato;RILEVATO che l'attuazione della legge n. 162 del 1998 in Sardegna si presenta in maniera fortemente innovativa in quanto prevede per la prima volta la coprogettazione di piani personalizzati di sostegno con il parallelo coinvolgimento sia delle famiglie che delle istituzioni nonché la scelta degli operatori professionali da parte dei diretti interessati;
ATTESO pertanto che questa esperienza della nostra Isola è ritenuta, sia nel resto del Paese che internazionalmente, una buona pratica di eccellenza, come dimostrano studi e pubblicazioni recenti;
CONSIDERATO che per quanto sopra descritto l'applicazione della legge n. 162 del 1998 nella nostra Isola, per come è avvenuta e per il gradimento manifestato dalla popolazione, ha contribuito realmente a garantire una migliore qualità della vita alle persone con disabilità e alle loro famiglie, fornendo risposte adeguate alle persone con disabilità in misura proporzionata alle loro necessità;
PRESO ATTO che sono stati attivati, e che non si possono certamente interrompere, percorsi di vita sociale centrati in particolare sul tentativo di introdurre e stimolare forme di indipendenza più o meno spinte, con ciò attribuendo ai finanziamenti assegnati non il valore di un mero e semplice assistenzialismo quanto piuttosto quello di una forma, per quanto impropria, di investimento sul futuro autonomo di molti soggetti;
CONSIDERATO che:
- per quanto evidenziato sopra, è necessario da un lato ripristinare i finanziamenti al livello del 2010 e dall'altro occorrono una serie di criteri razionali e condivisi al fine di contenere la spesa entro quella indicata, senza escludere eventuali nuovi aventi diritto da un lato e senza penalizzare, se non in misura minima, coloro che già hanno goduto dei benefici della legge di cui trattasi;
- inoltre l'impatto che una riduzione così consistente del finanziamento e l'introduzione di criteri così penalizzanti e irrazionali, come quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/30 potrebbero avere sui livelli di coesione sociale nelle comunità locali, generando tensioni che si caricherebbero sui comuni;
- in base al decreto legislativo n. 130 del 2000, citato nella stessa deliberazione n. 34/30, in riferimento alla valutazione della capacità economica del nucleo familiare (ISEE) ai fini della compartecipazione al finanziamento, si deve considerare il reddito del solo assistito per le persone disabili in condizione di gravità (articolo 3, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000), e dunque la possibilità di eventuali ricorsi al TAR da parte delle persone con disabilità e loro famiglie; molti TAR già in tutta Italia hanno sentenziato con orientamento chiaro che il decreto legislativo n. 130 del 2000 è immediatamente applicabile;RILEVATO che:
- è assolutamente necessario che la Regione attivi un severo piano di controlli e di repressione degli abusi così come previsto del resto dalla legge regionale 10 marzo 2010, n. 6;
- infine, a causa dell'aumento dei costi intervenuti dal 2005 ad oggi, sarebbe necessario incrementare almeno del valore dell'inflazione i finanziamenti disponibili, la situazione di crisi finanziaria nazionale ed internazionale richiede sacrifici anche ai soggetti più svantaggiati e pertanto, per quest'anno, si può ritenere congrua la stessa assegnazione del 2010,
impegna la Giunta regionale
1) a salvaguardare i livelli di assistenza sociale, finora garantiti dalla corrente applicazione della legge, a tutti i pazienti sardi in situazione di handicap grave;
2) a proporre con la prossima legge finanziaria regionale uno stanziamento di risorse integrative pari a 25 milioni di euro di euro con lo scopo di mantenere il livello di assistenza dello scorso anno a 116 milioni di euro;
3) ad elaborare una nuova serie di criteri che garantiscano da un lato le giuste e ragionevoli esigenze dei cittadini sardi in condizione di handicap grave e dall'altro consentano di contenere i costi dell'applicazione della legge n. 162 del 1998, nell'ambito della cifra stanziata con la legge finanziaria regionale per il 2011, prevedendo eventualmente un intervento da parte dei comuni in percentuale non superiore al 5 per cento;
4) a predisporre, nelle more della compilazione della nuova graduatoria degli aventi diritto, nelle forme ritenute più opportune, un provvedimento che consenta ai comuni di anticipare ai pazienti che già l'anno scorso hanno beneficiato della legge n. 162 del 1998, con un punteggio superiore a 80, una somma pari al 25 per cento di quanto assegnato nel 2010.Cagliari, 12 novembre 2010