CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 72
MOZIONE OPPI - MILIA - STERI - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU sull'applicazione dell'articolo 8 dello Statuto d'autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- l'articolo 8 dello Statuto d'autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), che disciplina le entrate della Regione, è stato di recente modificato con l'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, facendo applicazione dello specifico procedimento all'uopo previsto (articolo 54, comma 5, dello Statuto);
- il Vice Ministro Vegas in data luglio 2010, nel corso di un intervento in Commissione alla Camera dei deputati in occasione dell'esame del disegno di legge C. 3594 - Governo, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, rispondendo ad una precisa domanda, ha affermato che l'avviso del Governo era nel senso che il citato articolo 8 dello Statuto non può trovare applicazione fin tanto che non vengano emanate apposite norme di attuazione, senza peraltro portare alcun argomento a sostegno dell'affermazione stessa;
- per contro, le previsioni di cui all'articolo 8 dello Statuto ben possono ed anzi debbono trovare applicazione immediata e diretta senza necessità della previa emanazione di specifiche norme di attuazione;
- si è, infatti, in presenza di una norma statutaria che individua con sufficiente specificità le situazioni giuridiche dalla stessa nascenti per cui si è in presenza di una disposizione che può e deve trovare diretta ed immediata operatività;
- invero, la giurisprudenza della Corte costituzionale è consolidata nel ritenere che le fonti statutarie sono ad efficacia diretta e non differita quando contengono una "definizione sufficiente" del loro oggetto (confronta sentenze 24 novembre 1958, n, 58; 15 luglio 1969, n. 136; 26 maggio 1971, n. 108; 18 ottobre 1983, n. 312; 14 aprile 1988, n. 449);
- l'articolo 56 dello Statuto, che contiene la disciplina relativa alle norme di attuazione dello Statuto stesso, lungi dall'affermare la loro necessità per dare applicazione alle norme statutarie, si limita invece a disciplinare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione nonché la forma che le stesse devono rivestire (decreto legislativo) per l'ipotesi che esse risultino necessarie; ritenere diversamente condurrebbe all'illogico risultato di affermare che una norma di attuazione sarebbe necessaria anche nelle ipotesi in cui il testo statutario sia pienamente completo e non necessiti di integrazioni o specificazioni;
- del resto la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013, ha applicato la disposizione di cui all'articolo 8 dello Statuto inserendo tra le entrate quelle previste nel citato articolo 8 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, ed il Governo non ha ritenuto di impugnare la stessa;
- inoltre, in sede di discussione del bilancio di previsione per il 2010, era stato presentato alla Camera dei deputati l'ordine del giorno n. 9/2937 - A/7 volto ad affermare l'immediata applicabilità delle disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto, successivamente accolto dal Governo;
- risulta, pertanto, evidente che avverso la richiamata dichiarazione del Vice Ministro Vegas la Regione è legittimata a proporre conflitto di attribuzioni al fine di difendere ed affermare le attribuzioni alla stessa spettanti in forza dell'articolo 8 dello Statuto d'autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), menomate dalla volontà del Governo affermata dal Vice Ministro Vegas; invero, in tale modo, viene lesa la sfera di competenza assegnata alla Regione dallo Statuto;
- non è, comunque, dubbio che il ricorso per conflitto di attribuzione può essere proposto qualora in sede di approvazione del disegno di legge C. 3594 - Governo, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, non sia previsto il trasferimento in favore della Regione Sardegna delle risorse di cui all'articolo 8 dello Statuto;
- in questa situazione la Regione non può esimersi dal reagire con forza avverso il disconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento delle risorse di cui trattasi, posizione che lede fortemente la sua autonomia, soprattutto in un momento in cui sono state approvate una serie di norme (quelle sul cosiddetto federalismo fiscale) estremamente penalizzanti per la Regione e, per contro, non viene data attuazione anche all'articolo 13 dello Statuto, disposizione fondamentale che regge lo Statuto stesso, così frapponendo ostacoli alla rinascita della Sardegna,impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
a proporre conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale al fine di fare affermare che non spetta allo Stato negare l'attribuzione alla Regione delle entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto d'autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).
Cagliari, 21 luglio 2010