CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 68

MOZIONE STERI - OPPI - MILIA - VARGIU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - MELONI Francesco - COSSA - DEDONI - FOIS - MULA sulla nomina del direttore generale dell'ARPAS.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- le note vicende in cui è risultato coinvolto il direttore generale dell'ARPAS, ing. Ignazio Farris, in attesa di un loro chiarimento che si auspica positivo, hanno indotto varie forze politiche ad invitare il succitato a presentare le dimissioni o, quanto meno, ad esaminare l'ipotesi di una sua autosospensione;
- tale invito, però, è rimasto del tutto privo di riscontro ed anzi l'ing. Farris ha dichiarato, in occasione di un'intervista, che non intendeva dimettersi, a differenza del commissario dell'ATO, ing. Franco Piga, che, pure coinvolto in tali vicende, ha ritenuto opportuno presentare le proprie dimissioni cogliendo la delicatezza della situazione, così dimostrando senso istituzionale;
- peraltro, la nomina dell'ing. Farris pare possa oggi ritenersi illegittima alla luce di una nuova interpretazione della disciplina in materia, di modo tale che la stessa, prescindendo dalle vicende sopra richiamate, è suscettibile di ritiro in sede di autotutela; di seguito si vanno ad esporre le considerazioni che inducono in tale senso;
- il procedimento di nomina del direttore generale dell'ARPAS è disciplinato dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, ove è previsto: "1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.";
- il richiamato articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, di cui è stata fatta applicazione nel caso di specie, a sua volta dispone: "1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali.";
- pertanto, stando alla lettera dell'articolo 29, comma 1, al quale rinvia l'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2006, i requisiti richiesti per poter essere nominato direttore generale dell'ARPAS sono: 1) possesso del diploma di laurea, 2) possedere capacità adeguate alle funzioni da svolgere, 3) aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, ossia la lettera della richiamata disposizione non richiede anche il possesso della qualifica dirigenziale in capo al soggetto da nominare;
- avendo l'ing. Farris dichiarato il possesso dei predetti requisiti la commissione tecnica di valutazione della manifestazioni di interesse pervenute, nominata con determinazione n. 6501 del 30 giugno 2009 del Direttore generale della Presidenza della Regione, ha inserito l'ing. Farris tra i candidati idonei;
- sulla base dell'accertamento tecnico compiuto dalla predetta commissione, risultando dal curriculum lo svolgimento di attività coerenti con l'incarico da conferire, con deliberazione della Giunta regionale n. 38/43 del 6 agosto 2009, l'ing. Farris è stato nominato Direttore generale dell'ARPAS e, quindi, su questa base è stato successivamente sottoscritto con lo stesso il conseguente contratto di affidamento dell'incarico;
- peraltro, di recente la Corte costituzionale con sentenza 15 gennaio 2010, n. 9, in riferimento ad una disposizione legislativa di altra regione, ha affermato che: "Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo comma Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006). In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009).";
- nel caso di specie la situazione in effetti pare differente atteso che si tratta della nomina dell'organo di vertice di un ente; tuttavia è evidente che i principi ora riaffermati dalla Corte costituzionale inducono ad una nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, nel senso di affermare che non sia sufficiente lo svolgimento di "funzioni dirigenziali", ma sia necessario anche il possesso della qualifica dirigenziale al fine di evitare una "promozione" senza concorso in violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
- l'accoglimento della nuova interpretazione patrocinata costituzionalmente orientata porta oggi ad affermare che l'ing. Farris non è in possesso dei prescritti requisiti per poter essere nominato direttore generale dell'ARPAS;
- la circostanza che con lo stesso sia stato successivamente sottoscritto il contratto di diritto privato di affidamento dell'incarico non costituisce preclusione all'esercizio del potere di autotutela atteso che, secondo gli attuali orientamenti giurisprudenziali, il ritiro dell'atto di nomina determina l'invalidità e/o la inefficacia del contratto successivamente sottoscritto;
- alla luce di quanto esposto si ritiene vi siano i necessari presupposti per procedere all'apertura del procedimento di ritiro degli atti di nomina dell'ing. Farris a partire dalle determinazioni assunte dalla commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute che ha accertato il possesso dei prescritti requisiti,

impegna la Giunta regionale, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e
l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

ad aprire il procedimento volto al ritiro in sede di autotutela degli atti del procedimento che ha portato alla nomina dell'ing. Ignazio Farris quale direttore generale dell'ARPAS.

Cagliari, 12 luglio 2010