CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 62
MOZIONE BRUNO - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - CARIA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio - SORU - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU in merito all'approvazione di un Piano energetico regionale di sviluppo di tecnologie ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sulla necessità di una normativa atta a garantire trasparenza e tracciabilità degli investimenti, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- l'Unione europea recentemente attraverso una serie di direttive note come "Pacchetto Clima" ha aggiornato e migliorato le politiche comunitarie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, con l'obbiettivo di contenere al massimo l'emissione di CO2 (in particolare la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009);
- entro il 2020 va raggiunto l'obbiettivo del raggiungimento del 20 per cento di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e del 20 per cento di miglioramento del rendimento energetico;
- lo sviluppo delle energie rinnovabili, lo sviluppo della cogenerazione di sistemi produttivi, lo sviluppo di nuovi modelli di generazione e distribuzione dell'energia, la mobilità sostenibile e il piano di risanamento energetico degli edifici, sono azioni che gli Stati membri dell'Unione europea devono attuare per il raggiungimento dell'obbiettivo 20/20/20;
- l'Italia si è impegnata entro il 2020 ad abbattere le emissioni di CO2 del 13 per cento rispetto al 2005 e ad arrivare ad una quota del 17 per cento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), regolamentata a livello europeo dalla direttiva 2001/77/CE, onde perseguire il rispetto del protocollo di Kyoto nell'Unione europea, ne costituisce il recepimento;
- l'obiettivo indicativo nazionale dell'Italia è del 25 per cento di elettricità prodotta da FER sul consumo totale di elettricità;
- con deliberazione 2 agosto 2006, n. 34/13, è stato approvato il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) e le relative linee guida, con l'espressione del parere favorevole della competente Commissione permanente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 4, lett. l), della legge regionale n. 1 del 1977;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 21 (Energia conferimenti agli Enti locali), conferisce agli enti locali gli atti di programmazione in materia di energia con riferimento al rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW;
- con deliberazione 23 aprile 2008, n. 24/23, sono approvate le direttive per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- con le deliberazioni 23 maggio 2008, n. 30/2, e 29 ottobre 2008, n. 59/12, sono state approvate le linee guida per l'individuazione degli impatti degli impianti fotovoltaici e il loro inserimento nel territorio;
- con deliberazione 29 dicembre 2009, n. 56/52, è stato approvato il Piano d'azione ambientale regionale 2009/2013, ove vengono definite le azioni che riguardano la promozione e l'incentivazione delle fonti di energia rinnovabile;
- con deliberazione 16 gennaio 2009, n. 3/17, è stato approvato uno studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici ai sensi dell'articolo 112 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR - articolo 18, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2;
- successivamente con legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, articolo 5 e articolo 6, comma 3 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), in recepimento dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energie rinnovabili, le competenze vengono attribuite alla Regione;
- con deliberazione 12 marzo 2010, n. 10/3, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, sono approvate le procedure autorizzative uniche per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile con atto di indirizzo e linee guida in recepimento del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- in data 12 maggio 2010 è stata approvata definitivamente la legge comunitaria 2009 in materia di "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea", che con l'articolo 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE), al comma 1 lettera c), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)".
- le nuove disposizioni superano gli attuali limiti previsti dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 387 del 2003) differenziati per tipologia di fonte;
- il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede attualmente la realizzazione con semplice DIA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nei limiti seguenti:
- eolica 60 kW;
- solare fotovoltaica 20 kW;
- idraulica 100 kW;
- biomasse 200 kW;
- biogas 250 kW;CONSIDERATO che:
- il PEARS adottato dalla Regione rappresenta uno strumento necessario per la migliore gestione e programmazione del fabbisogno energetico regionale;
- la precedente amministrazione regionale, in particolare con la legge regionale n. 2 del 2007 articolo 18, aveva arginato la spinta speculativa che confinava la Sardegna al ruolo di spettatore passivo di fronte allo sfruttamento delle risorse ambientali del proprio territorio;
- la legge regionale n. 2 del 2007 fissava prioritariamente un quota strategica per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, funzionale ad abbattere i costi al fine di consolidare l'apparato industriale e nella fattispecie l'industria energivora e per la gestione di servizi pubblici caratterizzati da elevato fabbisogno energetico, assegnava le residuali quote disponibili di energia da eolico attraverso procedure a bando pubblico;
- in Sardegna la potenza del parco di generazione energetica è pari a 3.544 MW (netti) di cui: 459,2 MW idrica, 2.615,4 MW termica, 453 MW eolico e 16 MW fotovoltaico, altri impianti eolici, pari a 550 MW sono in corso d'installazione raggiungendo una potenza netta installata di circa 4.100 MW;
- il massimo della potenza richiesta in rete dagli utilizzatori è inferiore ai 1.800 MW e ne consegue che attualmente la Regione Sardegna ha una potenza installata maggiore del doppio del proprio fabbisogno;
- quanto sopra detto si evince anche dal consuntivo dei consumi per il 2009: produzione totale 14.275 GWh di cui 795 GW idroelettrico, 12.772 GW termoelettrico, 708 GW eolico/fotovoltaico evidenziando che a questi vanno tolti 808 di servizi alla produzione e 458 di pompaggio;
- l'esportazione energetica raggiunge i 630 GWh, i consumi energetici relativi al fabbisogno della Sardegna sono pari a 12.120 GWh;
- in assenza delle linee nazionali si è creata in Italia una situazione di vuoto normativo e di grande confusione che ha favorito l'assalto dei "signori del vento e del sole" con tutto ciò che ne consegue in termini di devastazione ambientale e di consumo delle risorse anche economiche, di cui avrebbero dovuto usufruirne le popolazioni;PRESO ATTO che:
- la legge regionale n. 3 del 2009, articoli 5 e 6, e le deliberazioni della Regione del 12 marzo 2010 n. 10/1 e n. 10/3, accentrano alla competenza regionale l'autorizzazione al rilascio di installazioni anche gli impianti fino a 1 MW;
- con l'approvazione della legge regionale n. 3 dell'agosto 2009 si sono trasferite dai SUAP dei comuni, all'Assessorato regionale dell'industria le competenze autorizzative sugli impianti, introducendo spazi di discrezionalità non consentiti dalla normativa precedentemente in vigore;
- le "Linee Guida"approvate dalla Giunta regionale in data 12 maggio 2010 sottopongono in modo indiscriminato tutti gli impianti delle diverse fonti rinnovabili, compresa la maggior parte di quelli sotto il MW elettrico, alla procedura di autorizzazione unica in capo all'Assessorato regionale dell'industria, procedura particolarmente farraginosa e lunga, tale da non assicurare la dovuta imparzialità;
- la legge regionale n. 3 del 2009 e le "Linee Guida" hanno determinato in Sardegna un blocco generalizzato nel settore, in particolare nel fotovoltaico di piccole e medie dimensioni sotto il MW di potenza che può essere realizzato sui capannoni agricoli e industriali con relativa bonifica dei tetti in amianto e senza alcun impatto ambientale o paesaggistico;
- la scadenza del 2° Conto Energia per il fotovoltaico, prevista per il 31 dicembre 2010, vede tutte le regioni italiane impegnate a semplificare le procedure e a favorire l'accesso a questa grande opportunità che prevede incentivi importanti per i prossimi 20 anni; in Sardegna invece si è fatto di tutto per rendere impossibile usufruire di questa opportunità unica che avrebbe dato all'economia uno sviluppo duraturo in un settore strategico;
- la Regione Sardegna finora si è mossa in controtendenza rispetto agli orientamenti comunitari e alla legislazione nazionale in materia di rinnovabili creando dei gravi danni all'economia della Sardegna e mettendo a rischio il lavoro dei circa 5 mila occupati che operano nella filiera del settore;
- il recente disegno di legge approvato dalla Giunta regionale individua nell'istituzione del soggetto "Sardegna Energia Spa" l'ente unico in materia di rilascio di autorizzazioni, che allo stesso tempo dovrebbe anche essere proprietario di impianti energetici; ciò rende ancor più complicato un sistema che si trova già oggi in grave difficoltà ed introduce elementi di dubbia legittimità;
- la legge comunitaria 2009, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in IV lettura ed avviata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 12 maggio 2010, stabilisce in modo inequivocabile che tutti gli impianti di energie da fonti rinnovabili fino a 1 MW elettrico non sono soggetti ad autorizzazione unica, ma è sufficiente presentare la DIA al SUAP (comune) competente;
- le disposizioni legislative previste con l'approvazione della legge comunitaria 2009, risultano in contrasto con il vigente sistema normativo regionale e soprattutto con le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 12 marzo 2010, n. 10/3;
- a fronte della forte concentrazione delle procedure autorizzative nel campo delle energie rinnovabili in capo alla Regione, disposta dalla legge regionale n. 3 del 2009, non è seguita al momento, una adeguata organizzazione strutturale ed amministrativa dagli uffici regionali perché si possa pensare ad un blocco delle autorizzazioni propedeutico a una più rigorosa politica energetica;
- l'introduzione dell'accordo di programma di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, appare contrastare con l'esigenza di superare ogni eventuale ambito discrezionale nella procedura di autorizzazione degli interventi in ambito energetico;RITENUTO che:
- la Regione Sardegna possa diventare leader nazionale ed internazionale nel settore della riduzione delle emissioni di gas in atmosfera e dello sviluppo sostenibile;
- l'obbiettivo strategico debba essere quello di attivare azioni integrate di medio e lungo periodo destinate a rendere il bilancio delle emissioni di CO2 della Sardegna pari a zero;
- non sia più procrastinabile la rivisitazione del PEARS alla luce di un ancor più complesso e continuo mutamento legislativo in materia di energia;
- il PEARS debba prevedere l'individuazione di strumenti operativi per la valorizzazione dei siti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che permettano la compartecipazione degli enti locali assicurando benefici diffusi nel territorio;
- vadano individuate filiere produttive di tecnologie per le rinnovabili favorendo lo sviluppo di imprese anche alla luce delle opportunità del porto canale e dell'istituzione delle zone franche;
- non possa non tenere conto del contributo importante che darà al sistema energetico sardo la costruenda rete del metano, che dovrà integrarsi con la rete di distribuzione di energia elettrica;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili possa raggiungere nel 2020 un quota pari al 25 per cento dei consumi primari;
- gli impianti fino a 1 MW possono rappresentare una integrazione importante per le piccole e medie imprese;
- è necessario in materia energetica ed economica più in generale, acquisire una metodica amministrativa più trasparente ed efficace, in grado di garantire la più ampia tracciabilità degli investimenti in Sardegna nella tutela degli interessi generali dell'autonomia e del popolo sardo;
- è a tal fine indispensabile che la tutela costante ed intransigente dell'autonomia regionale, trovi il suo naturale luogo di garanzia nel costante confronto del Presidente della Regione con il Consiglio regionale,impegna il Presidente della Regione
1) a rivisitare il PEARS in relazione al fabbisogno energetico (termica/elettrica) in rapporto all'attuale modello di sviluppo e a ciò che sarà nel medio e lungo periodo;
2) all'aggiornamento e approvazione del PEARS avendo l'obbiettivo di riqualificare l'intero sistema energetico sardo, dalla produzione alla distribuzione, dall'uso dell'energia nella mobilità, come negli edifici pubblici e privati;
3) a rispettare gli obbiettivi del PEARS al fine di valorizzare le fonti di energia rinnovabili per la riduzione delle emissioni di CO2 previste dalle normative nazionali e comunitarie per il patto sul clima;
4) a recepire le osservazioni delle competenti Commissioni consiliari, come disposto dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Sardegna il 10 febbraio 2010, al fine di riordinare e programmare il rilascio delle nuove autorizzazioni per impianti di energia rinnovabile;
5) alla luce dell'ultima legge nazionale approvata in materia, a procedere all'aggiornamento delle "Linee Guida" recependo in primis quanto previsto dalla recentissima legge comunitaria 2009 suddetta, che assoggetta a procedura di inizio attività gli impianti di energia da fonti rinnovabili non superiore a 1 MW elettrico di potenza;
6) a procedere in tempi brevissimi alla modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 e alla revisione della vigente normativa regionale, non coerente con la legislazione nazionale e comunitaria, tramite l'approvazione di un disegno di legge che disciplini e riordini l'intera materia che riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
7) a proporre in sede di conferenza Stato-regioni l'approvazione delle linee guida nazionali che, fra l'altro, attribuiscano alle singole regioni le quote di rinnovabili per ciascuna fonte onde evitare un uso non equilibrato e meramente speculativo delle stesse.Cagliari, 1° giugno 2010