CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 56

MOZIONE LADU - CAMPUS - CHERCHI - DIANA Mario - RODIN - AMADU - ARTIZZU - SANNA Paolo Terzo - LAI - LOCCI - GRECO - PITEA - SANNA Matteo - DE FRANCISCI - PETRINI - PITTALIS - MURGIONI - STOCHINO - ZEDDA Alessandra - RANDAZZO - BARDANZELLU - PIRAS - TOCCO - CAPELLI - OBINU - CONTU Felice - OPPI - SANJUST sull'importazione di latte da paesi esteri che non rispetterebbe la normativa sulla tracciabilità e sulle gravi conseguenze nel mercato lattiero-caseario locale.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- è in vigore il decreto ministeriale del 27 maggio 2004, emanato dai Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali relativamente alla rintracciabilità e scadenza del latte fresco, come disposto dalle direttive europee, così da consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte in relazione al luogo di acquisto del prodotto finale;
- lo stesso decreto ministeriale prevede l'indicazione, nelle etichette di latte fresco, del luogo di provenienza della stalla di mungitura e non solo quello dello stabilimento di confezionamento;
- la commercializzazione delle merci all'interno dell'Unione europea è libera, ma deve essere rispettosa delle regole, in particolare quelle a tutela del consumatore, fissate nei regolamenti comunitari;
- ai sensi degli articoli 34 e 35 del Trattato dell'Unione europea, sono vietate, fra gli stati membri, le restrizioni all'importazione e all'esportazione, tranne che in casi particolari in cui è possibile derogare tale regola, soprattutto per motivi sanitari;

CONSIDERATO che:
- da qualche tempo, ma soprattutto in questo ultimo periodo, partendo dalle settimane precedenti le festività natalizie, è stata di pubblica opinione la notizia relativa all'importazione di latte proveniente da paesi esteri, e che viene spacciato, così come i prodotti derivati, come produzione totalmente sarda;
- questi prodotti, in quantità massiccia, hanno invaso e stanno invadendo il mercato locale e, oltre ad essere di dubbia provenienza, mancherebbero dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale, ma soprattutto, sarebbero privi della documentazione fissata per la rintracciabilità e tracciabilità del prodotto stesso;
- con la rintracciabilità vengono tutelati i produttori locali;

VERIFICATO che:
- il latte sardo risulta essere sottopagato dalle industrie di trasformazione nonostante la sua ottima qualità e le ripetute e inascoltate richieste dei produttori isolani di vedersi riconoscere un prezzo che, almeno, ripaghi i costi di produzione;
- l'importazione di latte da paesi esteri verrebbe operata, soprattutto, grazie ai prezzi notevolmente più bassi rispetto ai costi della produzione del latte in Sardegna;
- l'importazione dall'estero di ingenti quantità di latte privo di tracciabilità rischia di compromettere la qualità dei prodotti ottenuti dalla sua trasformazione e nel contempo di penalizzare la produzione locale di latte che rischia, seriamente, di subire un colpo mortale con gravi conseguenze economiche e sociali per la Sardegna considerato l'alto numero di aziende agricole interessate che stanno attraversando una delle peggiori crisi dal dopoguerra ad oggi;

PRESO ATTO che:
- ciascun soggetto, che sia titolare di allevamento, acquirente, titolare di centri di raccolta, titolare di centri di standardizzazione e responsabile delle aziende di trattamento deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze, così come recita il comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 27 maggio 2004;
- il comma 2 dello stesso articolo obbliga i soggetti a realizzare un sistema di rintracciabilità contenente le informazioni previste dall'allegato al decreto ministeriale;
- sempre il decreto ministeriale del 27 maggio 2004 prevede che gli stessi soggetti realizzino il "manuale aziendale per la rintracciabilità del latte";
- i primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare la provenienza del latte acquistato specificandone i fornitori, le province nelle quali sono situati gli allevamenti o la nazione in caso di provenienza extranazionale;
- le violazioni al decreto legislativo n. 109 del 1992, e successive modificazioni, in materia di etichettatura, sono sanzionate dall'articolo 18 del decreto ministeriale 27 maggio 2004, e il decreto stesso individua nell'Amministrazione regionale l'autorità competente ad irrogare la sanzione per le violazioni commesse nei rispettivi territori,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale

1) ad informare il Consiglio regionale relativamente al grave fatto dell'introduzione in Sardegna di latte proveniente da altre nazioni privo dell'adeguata documentazione di rintracciabilità;
2) ad attivare iniziative concrete per superare questo serio problema, provvedendo a intensificare i controlli sulla rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti importati che, spesso, vengono spacciati per prodotto locale al punto che, anche all'atto della trasformazione, quanto ottenuto verrebbe rivenduto come prodotto sardo;
3) ad avviare iniziative politiche e amministrative allo scopo di salvaguardare il latte sardo e tutti i suoi prodotti derivati, così da rendere remunerativa la produzione di latte da vendere alle aziende di trasformazione e ai consumatori;
4) a presentare, quanto prima, un disegno di legge sulla materia, così come stanno facendo altre Giunte regionali (ad esempio il Lazio).

Cagliari, 30 marzo 2010