CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 52
MOZIONE SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SORU per l'attuazione del comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009, in materia di devoluzione dei canoni concessori dovuti alla Regione per il complesso termale, a favore del Comune di Fordongianus.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- con delibera della Giunta regionale n. 68/13 del 3 dicembre 2008 erano stati individuati i criteri essenziali per la convenzione da stipularsi tra Regione e società concessionaria per la gestione del complesso termale di Fordongianus;
- con successiva delibera, dell'11 febbraio 2009, n.10/5, la Giunta regionale, considerando che la presenza del complesso termale costituisce di per sé una risorsa dell'area vasta in cui è ubicato, con auspicabili positive ricadute sulla sua, precaria economia, dispone che il canone concessorio dovuto venga corrisposto per intero dal concessionario al Comune di Fordongianus con destinazione vincolata alla realizzazione di attività, servizi ed infrastrutture di interesse comunale connesse con la presenza del centro termale e correlate alla valorizzazione turistico-culturale della comunità;
CONSIDERATO che:
- le delibere della Giunta regionale contenevano precisi obiettivi da realizzarsi in virtù del fatto che scaduto il quinquennio di gestione provvisoria, si rendeva necessario ed opportuno porre la struttura termale nelle migliori condizioni produttive e allo stesso tempo realizzare una indispensabile integrazione del complesso termale con la comunità locale e con il territorio;
- fra le principali condizioni poste per il rilancio e la gestione del complesso delle terme, la Regione poneva:
1) l'obbligo per il concessionario di presentare ogni tre anni un piano di gestione del complesso termale;
2) la possibilità per il Comune di Fordongianus di usufruire, per le proprie finalità istituzionali ed a beneficio della comunità locale, degli spazi della struttura, compatibilmente con le esigenze aziendali del concessionario;
3) l'impegno del concessionario di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere in contratti a tempo pieno ed indeterminato e di limitare, in futuro, il ricorso al precariato per le normali esigenze di flessibilità;
4) l'obbligo di pagare, a titolo di canone, la somma di euro 200.000, con la possibilità per la Regione di aumentare l'importo del canone in relazione all'incremento del fatturato annuo, salvo comunque quanto verrà determinato dalla Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35;
5) la costituzione di un comitato di sorveglianza, in cui è auspicabile la presenza di un rappresentante del Comune di Fordongianus, che vigili sulla corretta esecuzione del contratto e sul mantenimento in efficienza del complesso e di tutti gli impianti ivi collocati;
PRESO ATTO che:
- con delibera n. 44/15 del 29 settembre 2009 l'attuale Giunta regionale ha inteso revocare le precedenti delibere nella parte in cui prevedevano l'assegnazione del canone concessorio al Comune di Fordongianus;
- tale revoca si basava sull'osservazione contenuta nell'atto deliberativo, in base al quale veniva espressa riserva sulla devoluzione del canone al Comune di Fordongianus in assenza di una espressa norma legislativa che ne disponesse la devoluzione stessa;
RILEVATO che con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2010) è stata introdotta, al comma 11 dell'articolo 5, espressa previsione di legge che dà mandato alla Giunta regionale di valutare, al fine del conseguimento di più efficaci obiettivi di sviluppo e di coesione territoriale, la devoluzione ai comuni dei canoni concessori percepiti per strutture di proprietà della Regione ed adibite ad attività produttive,impegna la Giunta regionale
ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009, a determinare con proprio atto deliberativo la devoluzione del canone concessorio relativo al complesso termale di Fordongianus all'amministrazione comunale, riconoscendo a tal fine che l'integrazione e lo sviluppo locale possano meglio realizzarsi attraverso la destinazione dei proventi della concessione delle terme al Comune di Fordongianus per il miglioramento delle condizioni infrastrutturali sociali e culturali della comunità e del territorio.
Cagliari, 24 marzo 2010