CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 45

MOZIONE BRUNO - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - CARIA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio - SORU - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU sull'esigenza di assicurare la massima tutela dell'area archeologica di Tuvixeddu e sull'imprescindibile necessità di esperire ogni attività tecnico-amministrativa necessaria per la revisione degli accordi di programma, adottati precedentemente alla modificazione del quadro giuridico avvenuta con la Convenzione europea sul paesaggio e l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ponga quale punto qualificante e vincolante la salvaguardia dell'area d'interesse ambientale ed archeologico, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- l'area di Tuvixeddu (Cagliari) rappresenta la più importante area sepolcrale punico romana del Mediterraneo, con utilizzi fino all'epoca alto-medievale, oltre 2.300 ambienti sepolcrali di estrema importanza e con recenti nuovi ritrovamenti, tuttora non adeguatamente salvaguardati e valorizzati, che costituiscono certamente uno dei beni storico-culturali più rilevanti del territorio sardo;
- l'esigenza di realizzare una più efficacia salvaguardia del sito è oramai unanimemente sentita e lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, in un comunicato stampa del 7 ottobre 2008, ha concordato sulla necessità di "prestare massima tutela all'area" e ha invitato la Regione a farsi parte attiva per trovare una nuova intesa con le imprese private già interessate dall'accordo di programma del 2000;
- l'area sepolcrale di Tuvixeddu è tutelata con vincolo storico-culturale (articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, individuazione con decreto ministeriale 2 dicembre 1996), con vincolo paesaggistico (articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni) ed è individuata quale bene identitario dal Piano paesaggistico regionale (PPR, articoli 47, 48 e allegato 3);
- l'area di Tuvixeddu è oggetto di due distinti accordi di programma Regione-comune-privati, sottoscritti il 15 settembre ed il 3 ottobre del 2000, nei quali è prevista l'edificazione di un nuovo quartiere residenziale e servizi per circa 350 mila metri cubi di volumetrie complessive;

OSSERVATO che:
- successivamente alla stipula dei citati accordi di programma, è stata sottoscritta la Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, ottobre 2000) ed è stato emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni), atti che hanno profondamente mutato la sensibilità e l'approccio giuridico per la tutela dei valori ambientali, culturali, paesaggistici, storici e naturalistici del nostro Paese, dando così più compiuta attuazione ai principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio (articolo 9, secondo comma, della Costituzione italiana);
- in seguito a tale mutato quadro giuridico la Regione Sardegna ha adottato (deliberazione n. 22/3 del 24 maggio 2006), e successivamente definitivamente approvato, il Piano paesaggistico regionale (deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006) che disciplina, tutela e promuove il paesaggio sardo così come costituito dalla interazione tra natura, storia e cultura delle popolazioni locali;

RILEVATO che:
- la stessa Giunta regionale, con propria delibera n. 3/21 del 26 gennaio 2010, di indirizzo all'attuazione dei citati accordi di programma ha espressamente posto il problema relativo alla validità dei nulla osta paesaggistici in precedenza rilasciati (per la precisione parere n. 3015 del 27 maggio 1999 a firma del Direttore generale dell'Ufficio tutela del paesaggio) ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 giugno 1939, n. 1497 e concernente i soli strumenti urbanistici di carattere generale i quali hanno la mera funzione di determinare lo sviluppo del territorio attraverso il criterio dello zoning attribuendo, ad ogni parte del territorio, una specifica destinazione d'uso e limitandosi ad indicare, per le aree edificabili, gli indici ed i parametri di tipo quantitativo che tale edificazione regoleranno;
- il TAR Sardegna ha già affrontato il problema affermando che anche le autorizzazioni paesaggistiche relative agli strumenti urbanistici hanno validità di cinque anni (sentenza 4 novembre 1993, n. 1346, e 15 settembre 2000, n. 837), per cui allo stato non è realizzabile alcun altro intervento, salvo che venga disposto il rinnovo di dette autorizzazioni;
- a tutt'oggi non risulta essere mai stata richiesta né rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che riguarda i piani particolareggiati o attuativi che hanno la funzione di regolamentare la trasformazione del territorio attraverso indicazioni di dettaglio che consentano di prefigurare l'impatto sul territorio degli interventi previsti;
- la necessità dell'autorizzazione paesaggistica di cui al citato articolo 16, comma 3, non è contestabile atteso il disposto della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, articolo 1, comma 1, lettere b) e c), e della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, articolo 21, comma 2 (in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza: Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2000, n. 1095, 14 gennaio 2002, n. 173, 28 luglio 2006, n. 4690, TAR Lombardia Milano, 4 dicembre 2007, n. 6541);
- la recente richiesta di archiviazione dell'indagine svolta dalla Procura di Cagliari ha confermato la giustezza delle azioni poste in essere dalla precedente Giunta regionale a maggiore tutela dell'area;
- la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 5 febbraio 2010, n. 538) ha considerato illegittimo il provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 25 agosto 2008 adottato dal Comune di Cagliari su delega della Regione, per una porzione di 15.000 metri cubi del più ampio piano di urbanizzazione del Colle di Tuvixeddu, e che tale illegittimità deriva, sempre per il Consiglio di Stato, dalla circostanza che quel provvedimento sia stato assunto "senza attendere ad una pur minima valutazione in ordine alla pura asserita compatibilità paesaggistica dell'intervento con le peculiarità del sito, con i vincoli gravanti sull'area, oltre che con le prescrizioni introdotte dal PPR per il corrispondente ambito di paesaggio";
- lo stesso Consiglio di Stato non si è espressamente pronunciato sulla mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, avendo considerato la censura assorbita, in modo tale che la questione è rimasta impregiudicata;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha già affermato che gli accordi di programma in questione non sono, allo stato, eseguibili non essendo stata rilasciata l'autorizzazione di cui al citato articolo 16, comma 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e detto assunto è stato ribadito dall'Avvocatura dello Stato sia nel giudizio davanti al TAR che davanti al Consiglio di Stato, di modo tale che non è, allo stato, ipotizzabile un mutamento di opinione;
- è cessato il regime transitorio relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previsto dall'articolo 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni ed è entrata in vigore la disciplina a regime contenuta nel precedente articolo 146 in forza della quale il rilascio delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche è subordinato al rilascio di un favorevole e vincolante parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

CONSIDERATO che per quanto sopra osservato, è evidente l'impossibilità a procedere negli accordi di programma citati perché gli interventi urbanistici previsti non rientrano tra quelli di cui all'articolo 15, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del PPR, che fa salvi i soli interventi autorizzati ed efficaci alla data di adozione del PPR, ma rientrano, invece, tra quelli per i quali è necessaria un'intesa tra Regione, provincia e comune ai sensi dell'articolo 11 del citato PPR,

impegna il Presidente della Regione, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

1) ad esperire ogni attività tecnico-amministrativa necessaria, in sinergia con gli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, per una più ampia tutela dell'area archeologica di Tuvixeddu;
2) a modificare la delibera n. 3/21 del 26 gennaio 2010 nella parte che conferma, nonostante l'incompleto iter autorizzatorio sopra ricordato, la volontà dell'Esecutivo regionale di portare avanti le iniziative urbanistiche previste dai citati accordi di programma;
3) ad adoperarsi al fine di pervenire ad una profonda revisione degli accordi di programma richiamati per giungere ad un'intesa Comune-Regione, ai sensi dell'articolo 11 del PPR, che abbia come punto qualificante e vincolante la salvaguardia integrale dell'area d'interesse ambientale ed archeologico;
4) a porre in essere tutte le iniziative utili per pervenire all'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area sepolcrale di Tuvixeddu e di un'adeguata fascia di rispetto per un'efficace valorizzazione e tutela e alla conseguente istituzione, nel compendio così ampliato, di un parco archeologico-ambientale di fondamentale importanza culturale ed economica per Cagliari e l'intera Sardegna.

Cagliari, 26 febbraio 2010