CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 40
MOZIONE ARTIZZU - BARDANZELLU - CAMPUS - FLORIS Rosanna - LADU - PETRINI - PITEA - RANDAZZO - RASSU - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - TOCCO - ZEDDA Alessandra - PIRAS - STOCHINO - SANNA Matteo - CHERCHI - GALLUS - MURGIONI - SANNA Giacomo - DEDONI - FLORIS Mario - CUCCUREDDU - MULAS - MULA - AMADU - MELONI Francesco - VARGIU - PLANETTA - SOLINAS Christian - BEN AMARA - SABATINI - MANCA - CUCCA - RODIN sulla predisposizione, nel corrente mese di febbraio 2010, della caccia in regime di deroga.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO che in data 31 gennaio 2010 si è conclusa la stagione venatoria disciplinata dal calendario venatorio regionale emesso dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in data 30 giugno 2009;
VERIFICATO che associazioni agricole, singoli imprenditori e associazioni venatorie segnalano su tutto il territorio regionale una massiccia presenza di fauna migratoria, in particolare rappresentata dal tordo sassello, dal tordo bottaccio e dallo storno;
CONSIDERATO che:
- nessuna regione italiana ha un calendario venatorio restrittivo quanto quello della Sardegna, Regione nella quale le giornate di caccia sono consentite in numero inferiore del 50 per cento rispetto alla media delle altre regioni italiane;
- è in vigore la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2, che consente, in base a quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 79/409 del 2 aprile 1979, la disciplina del prelievo venatorio in deroga ai calendari venatori;
- infatti, al rigoroso regime vincolistico della citata direttiva CEE, gli Stati membri possono derogare, e quindi consentire il prelievo venatorio, per le seguenti ragioni:
- per prevenire e contrastare danni alle colture;
- per la protezione della flora;
- per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura di determinate specie di uccelli;
- le suddette deroghe, sempre a norma della direttiva CEE, devono in ogni caso menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e le circostanze di tempo in cui devono essere effettuate;CONSTATATO che:
- il legislatore statale al dichiarato fine di armonizzare la disciplina interna con l'articolo 9 della direttiva CEE n. 79/409, mediante l'articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, ha disciplinato le modalità di esercizio delle deroghe previste dalla citata direttiva CEE nonché quelle indicate nella medesima legge nazionale; quest'ultima chiarisce che le regioni intenzionate ad applicare la caccia in deroga debbano acquisire il parere, non vincolante, dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS) e che tra le specie oggetto di prelievo in deroga non possono essere inserite quelle in grave pericolo di estinzione;
- il parere, che peraltro non sarebbe stato vincolante, dell'INFS non può essere richiesto, in quanto il suddetto Istituto nazionale della fauna selvatica è stato soppresso con la legge n. 133 del 2008 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e che per quanto attiene al divieto di cacciare in deroga specie in pericolo di estinzione tale prescrizione non può certamente essere indirizzata al tordo e allo storno, specie le quali, ben lungi dall'essere in pericolo di estinzione, sono invece presenti in numero enorme su tutto il territorio sardo e nazionale e vengono cacciate in febbraio in molti Paesi europei;CONSIDERATO che:
- l'attuale sistema legislativo nazionale esprime la chiara intenzione di riconoscere alle regioni ampia facoltà discrezionale nell'applicazione della normativa sulla caccia in deroga;
- la Corte di giustizia europea, con sentenza 7 marzo 1996, ha stabilito che anche specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva CEE, e non incluse in essa tra quelle cacciabili in deroga secondo quanto incluso nell'allegato II, possano essere interessate da un regime di deroga per l'esercizio venatorio;CONSTATATO che tale interpretazione della Corte di giustizia europea ha trovato ampia eco in innumerevoli sentenze favorevoli alla applicazione della caccia in deroga, in Italia e all'estero,
impegna la Giunta regionale
a porre in atto con sollecitudine gli atti amministrativi necessari per consentire l'immediata applicazione della caccia in deroga sul territorio della Regione Sardegna alle specie tordo sassello, tordo bottaccio e storno, per un adeguato numero di giornate entro il mese di febbraio.
Cagliari, 17 febbraio 2010