CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAMozione n. 28
MOZIONE CUCCU - BRUNO - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - CARIA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CUCCA - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio - SORU - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU sulla privatizzazione dell'acqua e dei servizi idrici introdotta dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge il 19 novembre 2009, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo;
- l'acqua, essendo un diritto, non può essere considerata una merce, ma un bene comune e pubblico;
- l'acqua al pari dell'aria, essendo una risorsa fondamentale, deve essere nella disponibilità di tutto il genere umano;
- con la risoluzione del 15 marzo 2006 il Parlamento europeo ha dichiarato che l'acqua è un bene comune dell'umanità e come tale il suo accesso costituisce un diritto fondamentale della persona umana e ha chiesto che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015;
- nel paragrafo 5 della sua risoluzione dell'11 marzo 2004, il Parlamento europeo ritiene che, essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno;CONSIDERATO che:
- la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente disciplinata dall'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge approvata il 19 novembre 2009, ha modificato l'articolo 23 bis della legge n. 133 del 2008;
- col nuovo articolo 23 bis si procede in maniera decisa verso la privatizzazione dei servizi idrici espropriando l'acqua potabile dal controllo degli enti locali e dei cittadini, consegnando l'acqua al mercato con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;
- il nuovo articolo 23 bis prevede l'affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40 per cento e la cessazione degli affidamenti "in house" a società totalmente pubbliche, controllate dai comuni alla data del 31 dicembre 2011;
- il provvedimento in questione è lesivo delle prerogative assegnate dalla Costituzione alle regioni;RICONOSCIUTA l'acqua come diritto umano e il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) ad impugnare dinanzi alla Corte costituzionale l'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge approvata il 19 novembre 2009;
2) a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire che le quote di Abbanoa Spa rimangano di proprietà pubblica.Cagliari, 23 novembre 2009