CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2013, N. 32
Contributi consiliari finalizzati a fronteggiare gli eventi alluvionali del novembre 2013
***************
Art. 1
Destinazione del contributo dei gruppi consiliari1. L'ammontare del contributo destinato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), al netto degli oneri per il personale comandato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), fino all'avvio della XV legislatura è destinato agli interventi, da definirsi con apposita legge regionale, finalizzati a fronteggiare i danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel novembre del 2013.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).