CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 20
Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna
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Art. 1
Trasformazione di società di gestione1. Al fine di dare piena operatività alle zone franche della Sardegna istituite ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta apposita deliberazione contenente la proposta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001 (Ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari), che preveda la trasformazione della società di gestione denominata "Cagliari Free Zone" in "Sardegna Free Zone" e avente la finalità di porre in capo a quest'ultima e per tutte le zone franche istituite, le competenze già previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001. Nei termini previsti, la Presidenza della Regione raccoglie e, qualora non ancora perfezionata, definisce la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della Sardegna.
2. La società "Sardegna Free Zone" dispone di un capitale sociale così ripartito: il 33 per cento fra i comuni interessati, il 33 per cento fra le autorità di gestione dei porti e il restante 34 per cento detenuto dalla Regione autonoma della Sardegna.
3. Entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica, la Regione determina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, gli indirizzi generali per l'attività del soggetto gestore delle zone franche di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 i poteri sostitutivi, in caso di inerzia rispetto alle presenti disposizioni, sono esercitati dal Prefetto della Provincia di Cagliari sentiti i prefetti delle province sarde interessate.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).