CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2012, N. 9

Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4

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Art. 1
Norme urgenti in materia di enti locali

1. Non si applicano in Sardegna le disposizioni contenute nel decreto legge 27 febbraio 2012 n. 15, convertito senza modificazioni in legge 5 aprile 2012, n. 36 (Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012).

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) è sostituto dal seguente:
"5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).