CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2011, n. 15
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna)
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Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 20081. All'articolo 6 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è soppresso;
b) il comma 10 è così riformulato:
"10. Trascorsi quarantacinque giorni dal determinarsi della vacanza senza che il Consiglio regionale abbia provveduto al reintegro, il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, nei successivi quindici giorni.";
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10 bis. Al CORECOM si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 1995.".2. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2008, le parole "decadono al compimento del trentesimo mese della XIV legislatura" sono sostituite dalle seguenti: " decadono il 31 marzo 2012.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).