CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2010, n. 11

Modifiche della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello Sportello unico per le attivitą produttive (SUAP) al settore dell'edilizia residenziale.

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Art. 1
Definizione di impianti produttivi

1. Alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono apportate le modifiche previste dai commi seguenti.

2. La lettera c) del comma 17 dell'articolo 1, č sostituita dalla seguente:
"c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attivitą di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivitą agricole, commerciali e artigianali, le attivitą turistiche e alberghiere, ogni attivitą imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.".

3. Al primo periodo del comma 26 dell'articolo 1, dopo le parole "funzionali alle attivitą economiche" sono aggiunte le seguenti "e produttive".

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La disposizione di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per le dichiarazioni uniche autocertificative (DUAAP) presentate dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/01, recante la circolare applicativa della legge regionale n. 3 del 2008 avente ad oggetto "art. 1, commi 16-32 - Sportello unico per le attivitą produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attivitą produttive di beni e servizi".

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).