CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2010, n. 9

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Andrea Parodi.

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Art. 1
Partecipazione della Regione alla Fondazione Andrea Parodi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'interesse generale e il valore culturale, artistico e sociale degli scopi perseguiti dalla Fondazione denominata Andrea Parodi, in memoria dell'artista sardo e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge e in conformità al relativo statuto, alla Fondazione Andrea Parodi, regolarmente costituita ai sensi del Codice civile come fondazione di partecipazione, senza fine di lucro.

 

Art. 2
Condizioni

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua, senza fine di lucro, gli scopi indicati nello statuto ritenuti meritevoli di tutela istituzionale e precisamente:
a) custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;
b) consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell'artista;
c) tutelare le opere e l'immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell'ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio di tutte le iniziative che soggetti terzi realizzano per omaggiare l'artista;
d) valorizzare e promuovere la musica e la cultura tradizionale della Sardegna;
e) valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell'area del Mediterraneo;
f) promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonché della musica e della cultura di cui esso è diretta espressione.

 

Art. 3
Adempimenti

1. La Giunta regionale, verificata la conformità dello statuto agli scopi indicati nell'articolo 2, con deliberazione, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

 

Art. 4
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione e in particolare nell'organo deliberante e nell'organo di controllo della Fondazione, secondo quanto previsto nello statuto e nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 5
Obbligo di relazione annuale

1. Ogni anno, la Fondazione presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Art. 6
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000.

 

Art. 7
Sospensione

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010, fanno carico alle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003 - Cap. SC03.0023.

2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione).