CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2010, n. 3
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche).
***************
Art. 1
Abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 20061. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle attività commerciali), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - Disciplina generale delle attività commerciali), è abrogato.
Art. 2
Integrazioni alla legge regionale n. 5 del 20061. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche.".
Art. 3
Proroga di termini e abrogazioni1. Il termine per la presentazione, da parte dei comuni e delle province, delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), relativi agli interventi effettuati per fronteggiare le situazioni di emergenza determinate dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2008, è prorogato al 30 settembre 2010.
2. Il comma 33 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) è abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.