CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1246/A
INTERROGAZIONE CUCCU - COZZOLINO - MORICONI - SABATINI - SANNA Gian Valerio, con richiesta di risposta scritta, sulle problematiche connesse alla scelta del pediatra di base.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il Servizio sanitario nazionale prevede per tutti i cittadini, dalla nascita ai 14 anni di età o, per particolari situazioni, sino ai 16 anni, l'assistenza gratuita da parte di un medico specialista in pediatria; la libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833 del 1978, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle aziende sanitarie locali, come definita dalla Regione;
- l'attività del medico pediatra viene disciplinata e regolamentata dall'accordo collettivo nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- il pediatra di famiglia è uno specialista formato specificamente per offrire la tutela della salute per tutto l'arco della crescita e dello sviluppo e si muove nell'area delle cure primarie; la tutela della salute del bambino e dell'adolescente presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazioni e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali che tengano conto della peculiarità delle esigenze;rilevato che:
- al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica e alla libera scelta dei cittadini, l'articolo 38 del sopraccitato accordo definisce il massimale di scelte e le sue limitazioni per i pediatri di libera scelta; nello specifico, viene stabilito che i pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità;
- molte famiglie, con più figli, si vedono costrette alla scelta di due pediatri, con conseguente disagio dovuto a trasferte lunghe, in territori nei quali di mezzi di trasposto pubblico sono carenti, creando così una situazione di grande svantaggio per i genitori, ma soprattutto per i bambini;
- il limite imposto di 800 assistiti per pediatra, costringe le famiglie a spostamenti spesso lontani dal comune di residenza;considerato che:
- l'accordo collettivo nazionale prevede eventuali deroghe al massimale individuale; in particolare, la scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica, può essere effettuata in favore dello stesso pediatra anche in deroga a tale massimale; inoltre viene consentita, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, l'attribuzione di scelte riferite a neonati entro il 10 per cento di tale massimale;
- in relazione a particolari situazioni locali, la Regione può modulare la gestione delle liste degli assistiti dai pediatri di libera scelta con l'obiettivo di attribuire la priorità all'inserimento a questa categoria di assistiti secondo criteri definiti fra le parti,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) la Regione garantisca la piena attuazione del diritto dell'assistenza pediatrica e la libera scelta dell'assistito nell'elenco dei pediatri;
2) non si ritenga opportuno intervenire per autorizzare deroghe in relazione a particolari situazioni locali.Cagliari, 14 novembre 2013