CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1242/A

INTERROGAZIONE SANNA Gian Valerio - AGUS - COCCO Pietro - COZZOLINO - FLORIS Vincenzo - MELONI Valerio, con richiesta di risposta scritta, sull'assegnazione ai comuni di competenze per il rilascio di autorizzazioni connesse al Piano di bacino e Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in contrasto con le determinazioni del Consiglio regionale.

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I sottoscritti,

premesso che:
- con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2006, n. 67, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI); esso, come noto, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) ne disciplinano, agli articoli 24 e 25, le competenze sugli studi di compatibilità idraulica, geologica e tecnica; ed in particolare prevedono:
"1) nei casi in cui leggi regionali o norme di piani territoriali e piani di settore della Regione subordinino l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da piena alla formazione di studi idraulici equivalenti agli studi di compatibilità idraulica di cui al presente articolo questi ultimi possono essere sostituiti dai primi a condizione che contengano elementi valutativi di pari livello e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
2) nei casi in cui leggi regionali o norme di piani territoriali e piani di settore della Regione subordinino l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da frana alla formazione di studi geomorfologici equivalenti agli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui al presente articolo questi ultimi possono essere sostituiti dai primi a condizione che contengano elementi valutativi di pari livello e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
3) lo studio di compatibilità geologica geotecnica deve essere approvato dall'autorità idraulica competente per territorio";
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, ha disciplinato in materia di risorse idriche e difesa del suolo le funzioni della Regione e il conferimento agli enti locali;

considerato che con il disegno di legge n. 222/A Parte I presentato dalla Giunta regionale il 15 novembre 2010 erano state proposte all'articolo 25 delle modifiche in materia di "Disposizioni in materia di governo del territorio"; nello specifico ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo, si era proposto di integrare le previsioni dell'articolo 61 della legge regionale n. 19 del 2006, relativo alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con l'attribuzione ai comuni ed alle province della verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e gelologica-geotecnica ed autorizzazione degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato e degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nel territorio comunale nel primo caso e nel territorio provinciale nel secondo;

preso atto che il Consiglio regionale, nella seduta n. 22 del 16 giugno 2011, ha espresso parere negativo sui suddetti 3 commi dell'articolo 25 del disegno di legge n. 222/A Parte I, non approvandoli e ritenendo a tal fine che i comuni non possedessero le capacità tecniche necessarie a far fronte a una così delicata funzione di pianificazione;

tenuto conto che la Giunta regionale con deliberazione n. 40/9 del 1° ottobre 2013 ha approvato modifiche agli articoli 24 e 25 delle Norme di attuazione del PAI attraverso le quali la competenza sul rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni, previste dal Piano di bacino o dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione, o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, viene conferita ai comuni per gli interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale e al contempo ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geomorfologica;

ravvisato come la Giunta regionale abbia operato in totale dispregio delle determinazioni assunte dal Consiglio regionale e ignorando le stesse motivazioni che avevano indotto quest'ultimo allo stralcio di tale delega ai comuni,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione affinchè spieghi:
1) perché si è contravvenuto in così poco tempo agli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
2) se non si ritenga pericoloso e rischioso per la incolumità delle comunità della Sardegna scaricare, senza una verificata ricognizione, sugli uffici tecnici dei comuni così delicate incombenze spesso rientranti in professionalità specifiche e ben particolareggiate;
3) se non si ritenga questa scelta un ulteriore onere finanziario posto a carico dei comuni che, gioco forza, saranno costretti ad affidare all'esterno tali adempimenti con notevole danno finanziario e lungaggini che rallenteranno le procedure amministrative;
4) se non ritenga che, per le motivazioni su esposte, si debba provvedere con urgenza all'annullamento in autotutela della deliberazione n. 40/9 del 1° ottobre 2013 della Giunta regionale.
In difetto di coerenti iniziative, la presente sarà trasformata in mozione perché sia rapidamente avviato un confronto di merito in Consiglio regionale.

Cagliari, 6 novembre 2013