CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1240/A
Il sottoscritto,
premesso che:
- in data 31 maggio 2012 è stata presentata l'interpellanza n. 338/C-1 sulle selezioni interne svolte dall'Amministrazione regionale nell'anno 2005 e conseguenti sperequazioni subite dal personale del ruolo unico regionale inquadrato in "aree" costituite dal ruolo agenti e sottufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione;
- in data 22 maggio 2012 è stata presentata l'interpellanza n. 336/C-1 sugli interventi presso il Governo italiano finalizzati al riconoscimento di pari dignità, nello svolgimento del ruolo di vigilanza e controllo dei corpi forestali delle regioni e province autonome, e delle funzioni parificate nelle attività di pubblica sicurezza della specificità degli ordinamenti del corpi forestali delle regioni e province autonome, alla stregua di quello effettuato per le forze di polizia, compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato (CFS);
- entrambe le interpellanza non hanno avuto ad oggi alcun esito e riscontro;considerato che:
- nell'anno 1991 vennero assunte oltre 650 guardie forestali regionali e, successivamente, altri impiegati nell'Amministrazione regionale con qualifica di archivista e dattilografo, tutti inquadrati nella IV fascia funzionale del ruolo unico regionale;
- attraverso il medesimo iter burocratico, nell'anno 1993, vennero assunti anche 250 sottufficiali, inquadrati nella V fascia funzionale dei dipendenti regionali e nell'anno 2001 venne approvato il contratto collettivo regionale del lavoro (CCRL) 1998/2001 dei dipendenti regionali (i dipendenti regionali amministrativi vennero inquadrati in categorie e gli impiegati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in aree costituite dai ruoli agenti, sottufficiali e ufficiali, fermo restando la conferma delle mansioni precedenti alla predetta riclassificazione);
- vennero infine bandite, nell'anno 2003, selezioni interne per diverse fasce funzionali dei dipendenti regionali con i seguenti decreti dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione: decreto n. 592/P, decreto n. 593/P, decreto n. 594/P, decreto n. 595/P;
- nell'anno 2004 vennero modificati dalla Giunta regionale in carica i numeri dei posti previsti nelle predette selezioni adottando le seguenti modifiche ai seguenti decreti assessoriali: decreto n. 1297/P, decreto n. 1298/P, decreto n. 1300/P, decreto n. 1299/P;
- nell'anno 2005 vennero svolte le diverse selezioni ottenendo le diverse graduatorie pubblicate con le seguenti determinazioni della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Servizio reclutamento e mobilità: determinazioni n. 624/P e n. 913/P, determinazioni n. 131/P, n. 267/P e n. P 38337/1470, determinazioni n. 138/P, 256/P e n. 1074/P, determinazione n. 478/P;
considerato ancora che:
- ai vincitori della selezione interna per la categoria C e la categoria D (amministrativi), non veniva richiesto alcun cambiamento di sede o ufficio di lavoro, mentre ai vincitori della selezione area B e C del Corpo forestale e di vigilanza ambientale erano state imposte sedi di servizio disagiate e lontane dalla propria residenza (pena la decadenza dalla graduatoria in caso di non accettazione), secondo una disposizione non prevista nel bando di concorso;
- nell'anno 2008 tutti gli idonei alla innanzi citata selezione interna per l'accesso alta categoria B vennero beneficiati dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 3 del 2008 (legge finanziaria 2008), che recitava testualmente: "I dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente in quadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B", con esclusione degli appartenenti al Corpo forestale, perché nel citato articolo non è stata inserita la dicitura "area" ma solamente la dicitura "categoria" e, pertanto, con determinazione n. P 37448/1056 del 23 dicembre 2008 della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, venivano inquadrati, in categoria C1, 261 impiegati idonei ex articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 3 del 2008;
- nell'anno 2011 tutti gli idonei alla selezione interna per l'accesso alla categoria D e i dipendenti in possesso di laurea inquadrati in categoria C3, venivano beneficiati dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011), che recitava testualmente: "I dipendenti laureati dell'amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono in quadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C" (dunque ancora un'esclusione degli appartenenti al Corpo forestale, perché anche nel citato articolo non è stata inserita la dicitura "area" ma solamente la dicitura "categoria") e pertanto, in applicazione del citato articolo della finanziaria, con determinazione n. P 21441/532 del 4 agosto 2011 della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, venivano inquadrati in categoria D1 66 impiegati;constatato che, quanto esposto in precedenza, ha generato una evidente discriminazione e una sperequazione nei confronti del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in qualità di lavoratori appartenenti alla medesima amministrazione, che ormai da tempo ha aspettativa di recuperare serenità, fiducia e dignità al pari dei colleghi inquadrati in "categorie", in ragione del fatto che attualmente tutti gli idonei al concorso interno per l'area B del Corpo forestale sono inquadrati nell'area A con il grado di assistente capo;
rilevato che attualmente tutti gli idonei al concorso interno per l'area C del Corpo forestale sono inquadrati nell'area B con il grado di ispettore superiore e dai tabellari retributivi attuali previsti dal CCRL 2008/2009 si evince che l'area d'inquadramento immediatamente superiore ha un tabellare inferiore, in quanto l'assistente capo rappresenta l'ultimo gradino dell'area A, mentre l'ispettore rappresenta il primo gradino dell'area B e dunque, con il riconoscimento del livello superiore richiesto, i costi per le casse regionali sarebbero addirittura inferiori a quelli al momento sostenuti, mentre l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), recita testualmente che "Il contingente numerico del sottufficiali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali";
atteso che:
- l'articolo 5, comma 1, della citata legge regionale n. 26 del 1985, recita: "Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51";
- i corpi forestali di regioni e province autonome (la competenza in materia deriva dagli statuti speciali adottati con leggi costituzionali e relative norme di attuazione) sostituiscono, nei territori di appartenenza, funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato, ma non hanno un riconoscimento della specificità, neppure sotto il profilo previdenziale e assistenziale, e si registra perciò una palese disparità di trattamento per lavoratori che, in concreto, svolgono le stesse funzioni;
- gli statuti delle regioni e delle province autonome sanciscono che le competenze (che nelle restanti regioni ordinarie sono assegnate al Corpo forestale dello Stato) vengono svolte nel loro territorio dal personale appartenente ai corpi forestali regionali o provinciali che però, finora, non hanno potuto usufruire dei vantaggi pensionistici (scivolo) riservati dallo Stato agli operatori del comparto sicurezza compresi quelli appartenenti al Corpo forestale dello stato (CFS);
- l'articolo 24, comma 18, del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 101, convertito dalla legge n. 214 del 2011, contempla che, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, tra gli altri, dei dipendenti del comparto sicurezza, siano adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, e dunque appare profondamente ingiusto che lo Stato non tenga conto che personale (con tanto di qualifiche di pubblica sicurezza) che svolge lo stesso identico lavoro venga discriminato per il fatto che opera in una regione a statuto speciale, cosa che, peraltro, non avviene in altre categorie,chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per sapere se e quali opportuni provvedimenti ed iniziative la Giunta regionale abbia adottato ovvero intenda adottare al fine di:
1) abrogare il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1985, in quanto si tratta di una norma ormai obsoleta e non corrispondente all'effettiva funzionalità organizzativa e operativa delle strutture del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, eventualmente sostituendolo con la più opportuna dicitura che si riferisce alle rispettive aree B e C:
a) "i dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nell'area A, risultati idonei nelle selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 nell'area B al primo livello retributivo; tali inquadramenti avvengono senza modifiche nelle sedi di servizio e nella dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nell'area B e l'uguale corrispondente riduzione dell'area A; è abrogato il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26" (per quanto riguarda il contingente di 263 idonei all'area B)";
b) "i dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nell'area B che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda, con decorrenza dal gennaio 2012 nell'area C al primo livello retributivo, tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nell'area C e l'uguale corrispondente riduzione dell'area B" (per quanto riguarda il contingente di 72 idonei all'area C),
data soprattutto l'evidenza del fatto che tale perequazione sarebbe un doveroso riconoscimento rispetto alle gravose mansioni attribuite al personale del Corpo forestale, il quale si assume alte responsabilità come il ruolo di capopattuglia nei diversi servizi di perlustrazione e vigilanza in tutto il territorio regionale, di autista dei mezzi di servizio e mezzi pesanti, di direttore spegnimento del fuoco sugli incendi boschivi (DOS), la cui responsabilità viene posta in capo al primo appartenente al Corpo forestale che interviene sul luogo dell'incendio (sia esso un sottufficiale o un agente con venti o due anni di servizio), con direzione e responsabilità su tutte le squadre che intervengono sugli incendi, siano volontari singoli o associati, protezione civile, vigili del fuoco e operai comunali o dell'Ente foreste della Sardegna, direzione sugli interventi degli elicotteri e degli aerei sugli incendi, rapporti diretti con l'autorità giudiziaria, svolgimento di pratiche tecniche di elevato livello specialistico, interventi di propaganda ambientale nelle aule scolastiche con vere e proprie lezioni didattiche;
2) sensibilizzare il Governo italiano sulla questione delle pensioni perché, nonostante le pesanti restrizioni che hanno colpito tutto il mondo del lavoro, se ci saranno spazi per riconoscere le peculiarità delle forze di polizia, queste dovranno essere riconosciute anche al personale forestale di regioni e province autonome;
3) adoperarsi affinché, restando ferme le competenze attribuite in materia di corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, sia inserita una previsione normativa che contenga tale riconoscimento attraverso adeguate integrazioni volte:
a) al riconoscimento della specificità degli ordinamenti dei corpi forestali delle regioni e delle province autonome, alla stregua di quello effettuato per le forze di polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato) ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione dl enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro);
b) al riconoscimento di dignità, nello svolgimento del ruolo di vigilanza e controllo dei corpi forestali delle regioni e province autonome, delle funzioni parificate nelle attività di pubblica sicurezza (articolo 16 della legge n. 121 del 1981 - Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e di polizia giudiziaria (articolo 57, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale).Cagliari, 5 novembre 2013