CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1226/A
INTERROGAZIONE SOLINAS Antonio, con richiesta di risposta scritta, in merito alla revoca del bando pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione.
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Il sottoscritto,
premesso che in data 21 dicembre 2012, con la deliberazione n. 50/33, la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione generale della sanità di procedere all'indizione di apposito avviso per l'acquisizione delle disponibilità alla nomina per essere iscritti negli elenchi degli idonei, che indichi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e le modalità di presentazione delle domande nonché di formare il succitato elenco degli idonei alla nomina;
visto che:
- con la determinazione dirigenziale n. 3546/80 del 6 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione delle disponibilità alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali e per la conseguente formazione dell'elenco degli idonei, che all'articolo 11 dell'allegato 1) individua il Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale quale responsabile del procedimento;
- il decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, stabilisce che la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con determinazione n. 463 del 16 maggio 2013 è stata nominata la commissione per la verifica dei requisiti di idoneità, prevedendo per i componenti, in quanto compatibili, le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni;
- con determinazione n. 1039 del 13 settembre 2013, è stato revocato l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione approvato con determinazione n. 3546/80 del 6 febbraio 2013, indicando come motivazione l'interesse pubblico dell'Amministrazione regionale che nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione siano inseriti soggetti che abbiano i requisiti di trasparenza ed integrità previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sebbene lo stesso sia entrato in vigore il 4 maggio 2013, ossia successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico (22 febbraio 2013) e prima della nomina della commissione (16 maggio 2013);
- nel provvedimento di revoca viene nominata come responsabile del procedimento, in sostituzione del Direttore generale della sanità, la dott.ssa Donatella Campus, Direttore del Servizio affari generali ed istituzionali della Direzione generale della sanità;considerato che la Commissione, nominata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/93 del 2013, sebbene non avesse ancora concluso la valutazione delle domande, è stata convocata più volte, comportando anche un costo per l'Amministrazione regionale,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se risponda al vero che il dott. Gianluca Calabrò, Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ha presentato domanda di disponibilità per essere iscritto nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie della Regione;
2) se sia a conoscenza del fatto che il Direttore generale della sanità è responsabile del procedimento in oggetto nonché responsabile del trattamento dei dati personali e che allo stesso spetta il compito di approvare formalmente l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie della Regione;
3) se ritenga opportuno che il Direttore generale della sanità pro-tempore possa presentare domanda di partecipazione per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie della Regione;
4) quali siano le ragioni per cui con l'atto di revoca si è ritenuto di dover procedere alla nomina del direttore del Servizio affari generali ed istituzionali della Direzione generale della sanità come responsabile del procedimento e non invece alla conferma del Direttore generale della sanità;
5) se ritenga opportuno rendere noto il numero delle sedute in cui la commissione ha operato, il numero delle istanze pervenute e il numero delle istanze istruite nonché le spese sostenute per garantire il funzionamento della commissione, tenuto conto che per i componenti sono previste, in quanto compatibili, le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni;
6) se ritenga opportuno per garantire l'interesse pubblico dell'Amministrazione, considerato che il decreto legislativo n. 39 del 2013, è entrato in vigore successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e che la commissione tecnica, il cui compito è quello di valutare i requisiti di idoneità, ha iniziato la valutazione dei curricula, procedere alla predisposizione di un nuovo avviso pubblico con conseguente maggiore aggravio di costi e di tempo per l'Amministrazione e non invece procedere alla riapertura dei termini per consentire un'integrazione alla domanda relativamente al possesso dei requisiti di trasparenza ed integrità previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che consentirebbe la conclusione del procedimento amministrativo in tempi brevi e nel rispetto del principio di buona amministrazione sancito dalla Costituzione;
7) se risulti che siano state considerate e valutate tutte le alternative possibili prima di procedere all'atto di revoca dell'avviso pubblico.Cagliari, 16 ottobre 2013