CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1203/A
INTERROGAZIONE COCCO Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sull'anomalia conseguente alla costituzione del collegio sindacale della ASL n. 1 di Sassari.
***************
Il sottoscritto,
premesso che:
- con la deliberazione del direttore generale della ASL n. 1 di Sassari, n. 552 del 26 luglio 2013, si è provveduto alla costituzione del collegio sindacale per il triennio 2013/2015;
- dalla lettura della delibera si apprende che il direttore generale ha provveduto a costituire il collegio sindacale in numero di quattro membri, in luogo di cinque normativamente previsti;
- la giustificazione addotta dal direttore generale per motivare tale irregolarità numerica risiede nella mancata designazione da parte del Ministero della salute del revisore di sua competenza;
- pertanto, dal 26 luglio 2013 il collegio sindacale della ASL n. 1 di Sassari risulta essere formalmente costituito ed in grado di generare spese a carico del bilancio dell'azienda sanitaria;
- nonostante la costituzione, il collegio sindacale non può validamente operare;
- la delibera di nomina del collegio sindacale appare essere viziata da difetto di legge;
- invero, il legislatore all'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, regolamentante la materia, ha previsto tassativamente che il collegio sindacale delle ASL deve essere costituito da cinque membri; in particolare, due scelti dalla Regione, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'economia ed uno dalla conferenza dei sindaci;
- la circostanza che uno dei soggetti designatori non ha provveduto ad indicare il membro prescelto non autorizza la ASL di riferimento a modificare a piacimento il dettato normativo provvedendo alla costituzione di un organo "monco";
- invero, il collegio sindacale costituito in violazione del dettato normativo non potrà legittimamente operare e compiere atti validi, ma ha come unica conseguenza quella di far decorrere immediatamente il diritto dei sindaci al percepimento della indennità loro spettante per la carica, nonché al rimborso delle eventuali spese, pur, di fatto, non potendo operare;
- non è dato ravvisare, nel panorama normativo, precetto alcuno che possa legittimare la scelta del direttore generale della ASL n. 1 di costituire un organo palesemente irregolare ed inoperativo;
- verosimilmente, il direttore della ASL n. 1 avrebbe potuto applicare per analogia, il precetto di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nella parte non interessata dalla modifica di cui al decreto legislativo n. 229 de 1999, il quale prevede, per ipotesi di carenza numerica del collegio sindacale, la costituzione di un collegio straordinario operante sino alla regolare costituzione dell'organo sindacale ordinario;
- il legislatore, infatti, al fine di garantire la funzione essenziale di controllo svolta dal collegio sindacale, ha previsto che, in ipotesi di inoperatività dell'organo per carenza numerica, venga istituito un collegio provvisorio composto da tre membri, operante sino alla valida costituzione del collegio sindacale in numero di 5 membri;
considerato che:
- una organizzazione caratterizzata dal libero arbitrio decisionale del direttore generale sarebbe in aperto contrasto con i valori, anche costituzionali, che animano l'agire delle pubbliche amministrazioni e/o aziende pubbliche;
- invero, se è espressamente previsto per legge che il collegio sindacale sia composto da cinque membri, pacifico appare che solo una decisione di contenuto contrario proveniente da una pari fonte normativa può modificare il contenuto del precetto normativo;
- nel caso di specie la decisione del direttore generale non può superare, nella gerarchia delle fonti, il potere impositivo del precetto normativo contenuto in un decreto legislativo;
- ciò è ancora più vero se si considera che il valore attribuito, nel panorama giuridico e giurisprudenziale, alla designazione dei membri da parte dei vari enti non ha natura endoprocedimentale, ma provvedimentale; ciò significa che, la successiva deliberazione del direttore generale "ha una mera funzione ricognitiva delle nomine disposte da altri enti tassativamente individuati dalla legge";
- pertanto, il potere delle ASL, ergo di chi le rappresenta, in tale ambito appare molto ristretto e formale, volto solo a deliberare in merito a vincolanti scelte effettuate da altri enti sulla base di specifici indirizzi forniti dal legislatore;
- in tale contesto, spazio alcuno viene riservato all'arbitrio del direttore generale, il quale ha posto in essere un atto palesemente irregolare;
preso atto che:
- la ASL n. 1 di Sassari, ad oggi è priva, in violazione di legge, di un fondamentale organo di controllo, per definizione neutrale e di garanzia, atto a garantire e controllare rispetto al buon operato degli altri organi aziendali;
- infatti, il neo costituito collegio sindacale non potrà operare stante l'irregolarità della sua costituzione;
- qualsiasi atto compiuto dal neo costituito collegio sindacale appare essere affetto da nullità;
- tale circostanza appare essere ancora più grave se si considera che nonostante l'inoperatività ed improduttività dell'organo irregolarmente costituito, lo stesso genererà delle spese a carico del bilancio dell'azienda sanitaria corrispondenti alle indennità dovute ai membri del collegio, le spese di trasferta generate dall'incarico e quanto riconducibile a tale ruolo;
- l'obbligatorio parere sul bilancio 2012, competenza fondamentale in capo al collegio sindacale, non è stato ancora espresso, pertanto il documento contabile non è ad oggi formalmente approvato;
- questa situazione appare essere anacronistica rispetto al panorama nazionale, e non solo, caratterizzato da un massiccio taglio alle spese in ogni ambito,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere:
1) se siano a conoscenza di questa gravissima situazione;
2) se sia loro intendimento intervenire tempestivamente al fine di far sì che la ASL n. 1 di Sassari si attenga al rispetto della legge;
3) se e quando interverranno al fine di far sì che la ASL n. 1 di Sassari abbia un collegio sindacale operante;
4) se e quando interverranno al fine di richiamare i vertici aziendali alle loro responsabilità.
Cagliari, 13 settembre 2013