CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1187/A
INTERROGAZIONE CUCCU - COZZOLINO - MORICONI - SABATINI - SANNA Gian Valerio, con richiesta di risposta scritta, sulla deliberazione 27 giugno 2013, n. 24/43, recante "Azioni volte al perseguimento dell'efficienza del Servizio sanitario regionale".
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I sottoscritti,
premesso che:
- la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, all'articolo 12, ha dettato "Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale" e la Giunta regionale ha approvato, nel settembre 2009, la deliberazione n. 42/17 sul commissariamento delle ASL e nel dicembre 2009 la deliberazione n. 57/11 sull'istituzione della macroarea "Sardegna";
- il Consiglio regionale, in data 17 ottobre 2012, ha approvato la legge 7 novembre 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità), con la quale vengono impartite importanti disposizioni di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e, in particolare all'articolo 7, affida ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di procedere alla proposta di ristrutturazione della rete ospedaliera aziendale; lo stesso articolo di legge dispone che "i direttori generali delle aziende sanitarie trasmettono la proposta di razionalizzazione dei posti letto complessivi all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro centoventi giorni dall'approvazione delle direttive" emanate dalla Regione;
- l'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012 prevede che "gli atti aziendali delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie sono elaborati conformemente alla presente normativa a seguito di apposita direttiva dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in applicazione della legge regionale n. 10 del 2006, e gli stessi si applicano fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali elaborati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009";
- l'atto aziendale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 3, comma 1 bis), disegna l'organizzazione e le articolazioni di governo dell'Azienda sanitaria e i suoi rapporti con gli enti locali, la Regione e le rappresentanze dei cittadini nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, dispone, in aggiunta, che l'atto aziendale debba prevedere "le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio- sanitario. L'atto aziendale… è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'articolo 15, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente";
- gli indirizzi per la predisposizione degli atti aziendali sono stati approvati in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione 31 luglio 2012, n. 33/21, e approvati in via definitiva con deliberazione 31 ottobre 2012, n. 43/12;
- con la deliberazione 22 gennaio 2013, n. 3/16, recante "Termini per l'emanazione delle direttive per le aziende sanitarie regionali per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui alla legge regionale n. 21 del 2012", la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge all'articolo 7, ha stabilito che i termini previsti per l'approvazione delle direttive alle aziende sanitarie per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge, decorreranno a partire dalla data di adozione, in sede di conferenza Stato-regioni, del regolamento concernente la "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".
- con la deliberazione n. 15/34 del 29 marzo 2013, avente come oggetto "Legge regionale n. 10/2006, art. 9, comma 3. Espressione del parere sulle proposte degli Atti aziendali delle aziende sanitarie", la Giunta regionale ha deciso di non esprimere il parere di coerenza degli atti aziendali predisposti e trasmessi dalle aziende sanitarie sulla base degli indirizzi individuati nella deliberazione di cui al punto precedente e ha aggiornato la procedura d'istruttoria per la presentazione dei successivi atti aziendali;
- con la deliberazione 27 giugno 2013, n. 24/43, recante "Azioni volte al perseguimento dell'efficienza del Servizio sanitario regionale", la Giunta è intervenuta in maniera superficiale e approssimativa sulla razionalizzare e il contenimento della spesa sanitaria, individuando sei campi d'azione: ottimizzazione dell'utilizzo dei posti letto per acuti, ottimizzazione dell'impiego del personale, ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, ottimizzazione della gestione delle procedure di gara, ottimizzazione della qualità dei flussi informatici e definizione della procedura di approvazione degli atti aziendali;ricordato che:
- dopo quasi quattro anni di governo, la Giunta regionale non ha ancora presentato al Consiglio il nuovo Piano sanitario regionale, il quale deve contenere le indicazioni strategiche e gli obiettivi condivisi per il riordino del sistema sanitario regionale sardo e che rappresenta lo strumento naturale di programmazione al quale è affidato il compito di ricercare le soluzioni più equilibrate ed eque per garantire l'offerta dei servizi ospedalieri e territoriali nei diversi territori della Regione;
- nonostante la definizione della rete ospedaliera sia un capitolo fondante del Piano sanitario regionale, così come è stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, la Giunta regionale ha scavalcato le procedure previste dalla legge regionale n. 10 del 2006, alle quali in parte ha derogato in primis con l'approvazione della legge regionale 7 novembre 201 2, n. 21;
- la ragione principale dichiarata dalla Giunta regionale che ha portato a disciplinare in via straordinaria, con la legge regionale n. 21 del 2012, la riorganizzazione della rete ospedaliera, è stata quella della tempestività, cioè l'esigenza di portare a compimento, nei tempi previsti dalla norma nazionale di spending review, il riordino della rete ospedaliera;
- la legge 7 agosto 2012, n. 135, (spending review) dispone che entro il 31 dicembre 2012 le regioni debbano adottare, nel rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza post-acuzie, tagliando in tal modo ulteriori 0,3 posti letto ospedalieri per mille abitanti, rispetto al precedente standard del Patto della salute 2010-2012 (4 posti letto per mille abitanti), peraltro mai rispettato dalla Regione; prevede inoltre che "la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse";
- le linee di indirizzo per la predisposizione degli atti aziendali sono state deliberate dalla Giunta regionale in data 31 ottobre 2012 (deliberazione n. 43/12) e, quindi, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n. 21, avvenuta il 17 ottobre 2012;
- i direttori generali delle aziende sanitarie erano tenuti alla trasmissione della proposta di atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità entro sessanta giorni dall'adozione delle linee di indirizzo emanate in data 31 ottobre 2012 con deliberazione della Giunta regionale n. 43/12 e quindi entro il 31 dicembre 2012;
- con nota del direttore generale della sanità, prot. n. 1247 del 16 gennaio 2013 è stato comunicato alle aziende sanitarie l'esito negativo dell'istruttoria preliminare degli atti presentati, sollecitando l'inoltro di quelli mancanti o delle integrazioni o modificazioni entro il 20 febbraio 2013, termine che è stato prorogato al 28 febbraio 2013 a seguito di una richiesta da parte di alcune aziende;
- con la deliberazione n. 15/34 del 29 marzo 2013, avente ad oggetto "Legge regionale n. 10/2006, art. 9, comma 3. Espressione del parere sulle proposte degli Atti aziendali delle aziende sanitarie" la Giunta regionale ha stabilito di "non esprimere il parere di coerenza degli atti aziendali trasmessi dalle aziende sanitarie e presenti agli atti della Direzione generale della Sanità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 10/2006", introducendo una fase di concertazione "che non potrà superare i trenta giorni decorrenti dai sette giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'ultimo atto aziendale alla Direzione generale della sanità. In questa fase la Direzione generale della sanità procederà, inoltre, alla richiesta di sanatoria delle carenze già emerse nella recente fase istruttoria, presente agli atti della stessa. Chiusa la fase di concertazione i direttori generali delle aziende devono adeguare i relativi atti all'esito della concertazione entro i successivi trenta giorni. La Direzione generale della sanità verifica la corrispondenza delle modifiche richieste con i contenuti degli atti aziendali e predispone gli atti conseguenti";constatato che:
- la mancata approvazione del regolamento concernente la "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", non pregiudica la possibilità da parte della Giunta regionale, anche con riferimento a quella tempestività e urgenza a cui ci si appellava in sede di approvazione della legge n. 21/2012, di adottare le direttive per le aziende sanitarie regionali per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2012, dando avvio così a primi interventi di riordino della rete ospedaliera secondo i parametri previsti dal Patto per la salute 2010-2012, a cui le Regioni erano chiamate a provvedere entro il 30 giugno 2011; riordino finalizzato, ai sensi dello stesso patto per la salute, a promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza ambulatoriale e a favorire l'assistenza residenziale e domiciliare;
- la deliberazione n. 24/43 del 27 giugno 2013 non è inserita all'interno di una programmazione sanitaria regionale che possa garantire l'organizzazione dell'intera offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari sia a livello ospedaliero sia territoriale e che la stessa, anche in assenza delle suddette direttive, pone in capo ai singoli direttori generali delle aziende sanitarie il compito di procedere alla razionalizzazione dell'utilizzo dei posti letto, attraverso un semplice calcolo matematico che porterà, come recita la stessa deliberazione, "ad una dotazione di posti letto pari a 3 posti per acuti ogni mille abitanti e 0,7 posti per post-acuti ogni mille abitanti" con il rischio di creare forti inefficienze nell'erogazione dell'assistenza ai cittadini;
- con la deliberazione n. 24/43 del 27 giugno 2013 la Giunta regionale ha, ancora una volta, abdicato alle proprie funzioni di programmazione e governo del sistema sanitario scaricando competenze e responsabilità sui direttori generali obbligandoli, peraltro, a compiere in soli due mesi ciò che la Regione non ha fatto in quattro anni e mezzo di governo, pena la nomina da parte della Giunta di un commissario ad acta;constatato, inoltre, che:
- l'estensione delle competenze dell'Osservatorio per il monitoraggio, "attualmente operativo per l'approvvigionamento dei dispostivi medici e materiali per l'assistenza protesica e integrativa, anche per l'acquisizione degli altri beni e servizi necessari per il funzionamento delle aziende sanitarie", non risulti vada nella direzione auspicata di ottimizzare la gestione delle procedure di gara;
- le politiche sanitarie di riduzione del personale, attuate sino a questo momento, non hanno dato nessun segnale positivo, anzi lo scadimento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate è dovuto proprio al fatto che il personale ridotto non riesce a garantire gli standard minimi delle attività;
- il blocco di tutti i concorsi e il taglio lineare delle assunzioni fino alla nuova riforma sanitaria regionale renderà più caotico garantire la conduzione dei servizi e le prestazioni ai degenti;
- la percentuale di presenza massima del 7 per cento indicata per il personale amministrativo, a fronte dell'attuale presenza media del 15 per cento sul totale del personale in forza alle ASL, se confermata, renderebbe ingestibili le attività sotto il profilo organizzativo interno e darebbe luogo a forme di mobilità selvagge senza una logica programmata;considerato che:
- la spesa sanitaria deve essere qualificata attraverso l'identificazione e il rilancio di azioni programmatiche che migliorino la governance del sistema socio-sanitario mettendo a punto interventi complessi, che richiedono un'attenta e forte regia dell'Esecutivo con il pieno coinvolgimento del Consiglio regionale;
- la riorganizzazione regionale del sistema sanitario regionale deve partire da un'attenta analisi delle caratteristiche del territorio, prendendo in considerazione la sua morfologia geografica, i sistemi di comunicazione stradali e del trasporto locale, la distribuzione della popolazione e della domanda di servizi che ne nasce, le risorse strutturali presenti e quelle mancanti, l'offerta sanitaria che la nostra regione propone,chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se non ritenga opportuno, alla luce delle criticità sopra evidenziate, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 24/43 del 27 giugno 2013 e dare avvio finalmente alle procedure per l'adozione del Piano regionale dei servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2006, rendendo così inefficaci gli articoli 4, 7 e 8 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21, ai sensi dell'articolo 13 (Norma finale) della stessa legge regionale.
Cagliari, 5 agosto 2013