CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1120/A

INTERROGAZIONE GRECO, con richiesta di risposta scritta, sullo stato delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, nel demanio regionale e nel mare territoriale.

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La sottoscritta,

premesso che:
- la Regione autonoma della Sardegna, con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuitą delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), ha disposto che le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, nel demanio regionale e nel mare territoriale, rilasciate dall'Amministrazione regionale e gią in essere alla data del 29 dicembre 2008, restassero efficaci fino al 31 dicembre 2013, al fine di assicurare un termine temporale congruo per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica necessarie per l'affido delle stesse;
- il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che dette procedure ad evidenza pubblica debbano essere indette dall'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 2013, secondo criteri generali e modalitą di affidamento definiti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia;

considerato che:
- il Presidente del Consiglio del ministri, con ricorso n. 194 del 21 dicembre 2012, ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2012 per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto ritenuto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertą di stabilimento e tutela della concorrenza, previsti, rispettivamente, dagli articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che assegna allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza;
- il ricorrente lamenta che attraverso tale disposizione si realizza una proroga ex lege delle concessioni demaniali gią esistenti senza l'espletamento di una gara pubblica che garantisca la paritą di trattamento per tutti i potenziali operatori economici interessati, ponendo in essere una grave violazione della libertą di stabilimento e del principio di concorrenza;
- analoghe disposizioni regionali che attribuivano al titolare della concessione la possibilitą di ottenerne la proroga sono state ritenute costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- pertanto, esistono fondate ragioni per ritenere che il ricorso di cui trattasi possa essere ritenuto fondato e che, conseguentemente, la Corte costituzionale sancisca l'illegittimitą costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2012;

rilevato che:
- l'eventuale dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2012 avrebbe come conseguenza che gli attuali titolari delle concessioni di cui trattasi verrebbero a trovarsi senza titolo per l'uso e la gestione dei beni demaniali loro assegnati;
- di conseguenza, č necessario procedere con la massima celeritą allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica previste dal comma 3 del medesimo articolo per l'affido delle concessioni,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) quale sia, ad oggi, lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2012 relative all'individuazione del criteri generali e delle modalitą di affidamento delle concessioni ai fini di pesca e all'indizione delle conseguenti procedure ad evidenza pubblica;
2) quali siano le tempistiche previste per dare completa attuazione al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012.

Cagliari, 16 maggio 2013