CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1119/A

INTERROGAZIONE ZUNCHEDDU - COCCO Daniele Secondo- SECHI - CUGUSI, con richiesta di risposta scritta, sulla gravissima e perdurante mancanza della procedura di verifica di assoggettabilità-screening prevista dalla legge per i lavori in corso nelle dune delle spiagge di Badesi e sullo scempio causato dai cantieri edilizi per la realizzazione di un complesso immobiliare a ridosso della battigia marina, in un'area tutelata da vincolo paesaggistico e rientrante in sito di interesse comunitario.

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I sottoscritti,

premesso che:
- è alquanto sconcertante e vergognoso che sulle suggestive dune delle spiagge di Badesi, contigue alla battigia, proseguano indisturbate le ingenti colate di cemento per la realizzazione di un complesso immobiliare, con conseguenti danni ambientali irreversibili;
- come già sottolineato nelle diverse denunce da parte delle associazioni ambientaliste Amici della Terra e Gruppo di intervento giuridico, così come nella precedente interrogazione Zuncheddu n. 699/A depositata il 12 ottobre 2011, nonché nell'interrogazione depositata presso la Commissione europea, le criticità riguardo al suddetto progetto di cementificazione sono diverse, a partire dall'irrisolta questione della validità o meno del piano di lottizzazione, la cui scadenza "comporta l'inedificabilità dei residui comparti e singoli lotti non realizzati";
- ad oggi risulta che in merito alle irregolarità di questo progetto immobiliare si sia attivato lo stesso Servizio regionale tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, che infatti con nota n. 1322//XIV.12.2 del 10 gennaio 2013 ha inoltrato richiesta all'Ufficio tecnico del Comune di Badesi per avere maggiori informazioni "circa la validità del P. di L. approvato dalla Soprintendenza di Sassari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 1497/39, nel quale sussistono le opere in fase di realizzazione, al fine di verificare le condizioni di cui all'art. 3, lett. c), legge regionale n. 28/98 circa il mantenimento delle condizioni della subdelega";
- inoltre, dalle stesse osservazioni delle suddette Associazioni e dell'avvocato Deliperi, esperto in materia di diritto ambientale, si deve sottolineare come le spiagge (costituenti parte del demanio marittimo, articolo 822 e seguenti del Codice civile) e la fascia dei 300 metri dalla battigia marina sono tutelate con specifico vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23 del 1993);
- in particolare, si sottolinea come "l'area in argomento, sul mare e ricoperta in buona parte da macchia mediterranea evoluta, è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni) e interessa il sito di importanza comunitaria - SIC "Foci del Coghinas" (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)";

preso atto che:
- risulta gravissima la mancata procedura di verifica di assoggettabilità-screening (direttiva n. 2011/92/UE, allegato II, punto 12, lettera c), che ha modificato ed integrato le precedenti direttive n. 97/11/CE e n. 85/337/CEE; decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni; legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni; deliberazione Giunta regionale n. 24/24 del 23 aprile 2008, allegato B);
- la realizzazione del complesso immobiliare in oggetto rientra fra i "villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati" è soggetto a tale procedura preventiva e può essere autorizzato solo a seguito di una positiva conclusione della stessa;
- proprio in merito al perdurare dell'assenza di tale svolgimento preventivo previsto dalla legge vigente il Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ha fatto richiesta al Comune di Badesi (l'ultima risale al 3 aprile 2013, dopo quelle inviate nei mesi di settembre e novembre 2011), senza aver avuto ad oggi alcun riscontro dagli uffici comunali competenti, della "documentazione amministrativa e tecnica utile a verificare se le opere in questione debbano essere assoggettate alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni",

chiedono di interrogare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) se l'ufficio tecnico del Comune di Badesi abbia dato risposta alle richieste:
a) circa le scadenze del piano di lottizzazione;
b) circa l'autorizzazione a procedere dei lavori nel rispetto della normativa vigente citata in premessa;
c) di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica utile a verificare se le opere in questione debbano essere assoggettate alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
2) quali iniziative intendano intraprendere rispetto alla legittima richiesta di emanazione di provvedimenti di sospensione dei lavori in assenza del rispetto della normativa sulle valutazioni ambientali (articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni) così come richiesto in data 16 aprile 2013 dalle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'intervento giuridico onlus al Ministero dell'ambiente, al Servizio regionale SAVI, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, soprattutto alla luce di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di salvaguardia degli habitat (direttiva n. 92/43/CEE) e di valutazioni sugli impatti ambientali (direttiva n. 2011 /92/UE);
3) quali provvedimenti intendano intraprendere nel caso in cui i lavori non vengano bloccati nonostante la mancata applicazione delle procedure di legge.

Cagliari, 15 maggio 2013