CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1064/A

INTERROGAZIONE COCCO Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sul mancato rispetto da parte dell'AREA, relativamente alla determinazione del direttore generale n. 516 del 23 dicembre 2011, della procedura di controllo preventivo sugli atti individuati dall'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- l'AREA, con la determinazione del direttore generale n. 516 del 23 dicembre 2011, ha determinato di approvare "il progetto del servizio di censimento e del rilievo del patrimonio immobiliare dell'Ente" prevedendo una spesa complessiva di euro 3.000.000;
- si dava atto che alla copertura finanziaria di euro 3.000.000 si sarebbe fatto fronte con le risorse stanziate sul capitolo 10501 "spese di amministrazione degli stabili";
- con successiva determinazione del direttore generale n. 368 dell'8 agosto 2012, si richiamava integralmente la precedente delibera n. 516/2011 e si provvedeva, stante l'inerzia, alla sostituzione del responsabile del procedimento;
- nella determinazione n. 368 dell'8 agosto 2012 si dava atto che la determinazione n. 516 del 23 dicembre 2011 era stata trasmessa alla Regione - Assessorato regionale dei lavori pubblici in data 24 gennaio 2012 per il controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995 e che la stessa era divenuta esecutiva in data 13 febbraio 2012 per decorrenza dei termini;
- la suddetta procedura desta delle perplessità in merito alla regolarità del suo iter;

considerato che:
- il legislatore regionale con la legge regionale n. 14 del 1995 ha dettato un insieme di precetti atti a legittimare, da parte del Governo regionale, un'attività di controllo, indirizzo e vigilanza, rispetto all'attività svolta dagli enti indicati nella tabella A del suddetto provvedimento;
- tra questi enti figura anche lo IACP, al quale, in forza della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, è subentrata l'AREA;
- all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, il legislatore ha individuato gli atti degli enti regionali per i quali è necessario, prima della esecutività degli stessi, un controllo preventivo di legittimità e di merito da parte degli Assessori regionali competenti per materia;
- come previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 14 del 1995, sono sottoposti a controllo preventivo gli "atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a lire 500 milioni", ergo superiori ad euro 258.228,45;
- al fine di non rallentare, comunque, l'attività degli enti il legislatore ha imposto che gli atti soggetti a controllo vadano inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro emissione all'Assessore competente, il quale ultimo deve manifestare eventuali riserve entro i successivi 20 giorni pena l'esecutività dell'atto;

rilevato che:
- la determinazione del direttore generale n. 516 del 23 dicembre 2011, rientrante tra gli atti soggetti a controllo da parte dell'Assessore competente, non ha rispettato la rigida procedura prevista dall'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995;
- invero, la stessa è stata emessa in data 23 dicembre 2011 ed inviata al controllo, per espressa ammissione dell'AREA, solo in data 24 gennaio 2012;
- pur a voler considerare il periodo di sospensione feriale previsto dal comma 7 dell'articolo 4 della suddetta legge, l'inoltro sarebbe dovuto avvenire entro il 23 gennaio 2012, a pena di decadenza;
- l'Assessore competente non ha provveduto a fornire risposta alcuna all'azienda regionale;
- l'AREA ha attribuito a tale silenzio l'efficacia del silenzio assenso;
- a parere dello scrivente l'Assessore competente non ha analizzato la determinazione perché pervenuta oltre il rigido termine indicato nell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995;
- pertanto, la suddetta delibera non risulta essere, a parere dello scrivente, mai stata controllata dal governo regionale;
- tale situazione appare ancora più grave se solo si considera che le numerose determinazioni del direttore generale, successive a quella n. 516 del 23 dicembre 2011, aventi ad oggetto la gara per la gestione del servizio di censimento, pur comportando modifiche rispetto all'atto prodromico, non sono mai state sottoposte al controllo del governo regionale, vanificando, di fatto, la ratio dei precetti di cui alla legge regionale n. 14 del 1995;
- dato, inoltre, l'elevatissimo importo di spesa, l'iter procedurale era maggiormente meritevole di attenzione e rispetto della normativa in vigore, e di una doviziosa presenza ed ingerenza da parte dello stesso consiglio di amministrazione il quale aveva il compito di deliberare in merito;
- invece il provvedimento è stato assunto con determinazione del direttore generale, il quale, a parere dello scrivente ha esorbitato dai poteri a lui concessi;
- seppur nella determinazione del direttore generale n. 516 del 2011 ed in quelle successive aventi il medesimo oggetto, si richiama la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 202/5 del 15 febbraio 2011, quale atto legittimante il direttore generale a gestire la procedura di affidamento del servizio di censimento del patrimonio dell'AREA; di fatto tale deliberazione nulla o poco dice in argomento;
- invero, tale deliberazione individua gli obiettivi generali e strategici dell'Azienda per l'anno 2011, prevedendo anche "la ricognizione e certificazione del patrimonio immobiliare", ma nulla dicendo in merito al dettaglio della procedura e in merito alla circostanza che i 3.000.000 di euro da impiegare per il progetto vengono sottratti dalle risorse stanziate sul capitolo 10501 destinate all'amministrazione degli stabili;

evidenziato che:
- è fatto noto a tutti che gli assegnatari degli alloggi dell'AREA lamentano oramai da anni lo stato decadenziale e fatiscente delle unità immobiliari;
- ciclicamente la cronaca riporta episodi di assegnatari che lamentano lo stato di inerzia da parte dei vari distretti sardi rispetto alle richieste, anche urgenti, di manutenzione degli stabili;
- di fronte ad una palese e conclamata situazione di emergenza, che va ad incidere anche sui diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, la decisione da parte dell'Ente di investire euro 3.000.000 per il censimento del patrimonio immobiliare, pur condividendo l'utilità del servizio, meritava, forse, una maggiore valutazione ed attenzione da parte dei soggetti preposti al controllo;
- invero, il consiglio di amministrazione, ovvero i suoi membri, destinatari di danari pubblici per lo svolgimento dell'incarico e per il ruolo di responsabilità che gli viene affidato, ben avrebbero dovuto monitorare e seguire tutto l'iter procedimentale;
- in particolare, data la delicatezza della situazione e la circostanza che 3.000.000 di euro, destinati all'amministrazione degli stabili, dovevano essere indirizzati ad altri scopi, maggiore doveva essere l'ingerenza del suddetto organo;
- la determinazione del direttore generale n. 516 del 23 dicembre 2011 non ha rispettato i precetti della normativa di cui alla legge regionale n. 14 del 1995;
- trattandosi di atto relativo ad un impegno di spesa superiore agli euro 258.228,45, fondamentale per la validità ed efficacia dello stesso è il controllo di legittimità e merito effettuato dal governo regionale;
- pertanto, nel caso di specie, dato l'inoltro all'assessorato competente oltre il rigidissimo termine decadenziale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, la determinazione n. 516 del 23 dicembre 2011 nonché tutti gli atti ad essa successivi sono da considerarsi nulli,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per conoscere se:
1) siano a conoscenza della determinazione del direttore generale dell'AREA n. 516 del 23 dicembre 2011;
2) la stessa sia stata oggetto di controllo e verifica così come previsto dalla legge regionale n. 14 del 1995.

Cagliari, 11 marzo 2013