CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1047/A
INTERROGAZIONE BARRACCIU, con richiesta di risposta scritta, sul pericolo di nuova diffusione della blue tongue in Sardegna, sulla relativa necessità di avviare una campagna di vaccinazione per il 2013 e sul mancato pagamento degli indennizzi dovuti agli allevatori ai sensi della legge n. 218 del 1988 per i capi già abbattuti.
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La sottoscritta,
considerato che:
- la legge n. 218 del 1988 per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che "il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione";
- la stessa legge, all'articolo 2, comma 4, definisce che "per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti ... è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria";
- ancora, la legge n. 218 del 1988, dispone:
- all'articolo 3, comma 1, che "Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali";
- all'articolo 3, comma 2, che "Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate";
- all'articolo 3, comma 3, che "Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti";
- il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, all'articolo 2, lettera a, definisce "«indennizzo rapido ed adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall'abbattimento degli animali, di un'indennità corrispondente al prezzo di mercato";
- il succitato regolamento, all'articolo 3, lettera a), prevede che "Lo Stato membro beneficia di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'indennizzo rapido ed adeguato" e, all'articolo 7, definisce le "Condizioni dei versamenti e documenti giustificativi";
- lo stesso regolamento, all'articolo 9, comma 3, stabilisce che "Laddove le autorità competenti effettuino pagamenti degli indennizzi al di fuori del termine previsto dall'articolo 2, lettera a), si applicano le norme seguenti:
a) 25% di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni successivi all'abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova;
b) 50 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni successivi all'abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova;
c) 75 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni successivi all'abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova;
d) 100 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati oltre 135 giorni successivi all'abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova";
constatato, però, che la Commissione europea, il 18 dicembre 2012, ha comunicato la revoca di talune zone di restrizione per blue tongue e che, in particolare la Provincia di Trento, in Italia, e la Francia, esclusa la Corsica, sono state dichiarate indenni da blue tongue, mentre si evidenzia una recrudescenza in Sardegna, per la quale il Ministero della salute ha confermato, in data 9 novembre 2012, l'esistenza di 15 focolai, ma per le vie informali i focolai oggi presenti in Sardegna sembrano aggirarsi intorno al numero di 500 e negli ultimi mesi quasi 10.000 capi affetti da blue tongue sono morti e/o sono stati abbattuti, coinvolgendo circa 600 aziende e provocando danni per più di 2 milioni di euro;
valutato che la nuova ondata di diffusione della febbre catarrale minaccia pesantemente la salute degli allevamenti e l'economia della Sardegna in particolare quella delle zone interne, rendendo opportuno e necessario predisporre un programma di contrasto dell'epidemia che vada dalle vaccinazioni all'adeguamento sanitario delle strutture degli allevamenti;
considerato che la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio come modificata dalla direttiva n. 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 stabilisce all'articolo 5, lettera b), che "L'autorità competente di uno Stato membro può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché la Commissione sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita" e che il periodo utile alla vaccinazione va da gennaio a marzo;
verificato che nel corso degli anni 2011 e 2012 la Regione ha proceduto all'acquisto di un certo numero di dosi vaccinali utilizzate in minima parte,
chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) cosa impedisca alla Regione di procedere al pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della legge n. 218 del 1988 per i capi già abbattuti col parere delle autorità sanitarie;
2) se la Regione non ritenga necessario avviare una campagna di vaccinazione per il 2013 e se sì, in che tempi, e se ne abbia dato comunicazione, d'accordo con il Ministero della sanità, alla Commissione europea.
Cagliari, 12 febbraio 2013