CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 997/A

INTERROGAZIONE DEDONI, con richiesta di risposta scritta, sull'accertata insufficienza del tetto di spesa della ASL n. 5 per la specialistica ambulatoriale.

***************

Il sottoscritto,

premesso che nell'ambito di competenza dell'ASL n. 5 di Oristano, numerose prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di pazienti oristanesi vengono erogate in regime SSN da strutture (pubbliche e private) di altre ASL della Sardegna, consolidando così un consistente fenomeno di migrazione di pazienti, costretti a lunghe e faticose trasferte per ottenere anche le più semplici prestazioni sanitarie;

atteso che il volume di tali prestazioni è riportato nelle relazioni del 23 ottobre2010 e del 9 luglio 2010 a firma del Commissario straordinario della ASL n. 5 di Oristano, trasmesse all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ai fini della determinazione di spesa per il triennio 2010/2012;

considerato che:
- nei citati atti dell'ASL n. 5 viene attestato che i volumi di tali prestazioni attribuite ad altre ASL superano il 50 per cento del tetto di spesa complessivo;
- tale situazione costringe i pazienti a spostarsi anche per le più modeste prestazioni venendo meno qualsiasi controllo preventivo sull'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni (con inevitabili sprechi e aumento della spesa) e favorisce il costante, inappropriato e gravoso ricovero ospedaliero per la distorta finalità di eseguire prestazioni ambulatoriali;

atteso che la ASL n. 5 chiedeva che la Regione, in sede di determinazione del tetto di spesa per il triennio 2010/2012 avviasse il necessario percorso di riequilibrio con l'assegnazione di almeno il 40 per cento dell'importo erogato dalla stessa alle altre ASL per la mobilità passiva, da assegnare alle strutture private nell'ambito dell'ASL n. 5;

constatato che nonostante la gravità della situazione rappresentata, la Regione, con deliberazione del 20 ottobre 2010, n. 35/23 fissava il tetto di spesa dell'ASL n. 5 in euro 6.700.411 per il triennio 2010/2012 comprendendo in tale importo il budget di euro 3.000.000 per le prestazioni di nefrologia e dialisi e solo euro 3.700.000 per la specialistica ambulatoriale per 167.295 residenti;

preso atto che:
- lo schema seguente evidenzia il differente rapporto tra abitanti e tetto di spesa previsto per le altre province dalla citata deliberazione n. 35/23 della Giunta regionale:
ASL n. 3 Nuoro 161.444 euro 4.005.035,82
ASL n. 6 Sanluri 103.020 euro 3.877.317,52
ASL n. 7 Carbonia 130.555 euro 3.917.301,39
ASL n. 8 Cagliari 559.820 euro 40.166.930,92
- alla luce della inconfutabilità di questi dati mai contestati dalla Regione, considerato che il TAR Sardegna, prima sezione, con sentenza n. 649 del 23 marzo 2011 ha annullato la succitata delibera ritenendo illegittima la ripartizione del fondo sanitario a favore della ASL della Sardegna e in particolare il tetto di spesa riferito alla ASL n. 5 di Oristano;
- nelle more del giudizio, il Direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con nota dell'8 marzo 2011 riconosceva formalmente l'errore commesso nell'assegnazione del tetto di spesa all'ASL n. 5 e si impegnava a rimediare con atto deliberativo immediatamente dopo;
- la sentenza del TAR Sardegna n. 649/2011 è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3729 del 26 giugno 2012 per vizio meramente formale (mancata integrazione del contradditorio nei confronti delle altre ASL), con rinvio al TAR Sardegna per una nuova decisione la cui udienza è fissata per il 9 gennaio 2013;
- i fatti descritti fanno parte del contenzioso ancora in atto in riferimento al decorso triennio 2010/2012, ed essendo imminente la predisposizione degli atti per la ripartizione dei fondi per i tetti di spesa per il 2013 (ovvero per il triennio 2013/2015);

considerato che:
- l'adeguamento del tetto non comporterebbe alcun incremento della spesa sanitaria complessiva regionale (trattandosi di somme che, attualmente, vengono assegnate ad altre ASL per pazienti oristanesi e, quindi, di competenza della ASL n. 5) e, soprattutto, consentirebbe di avviare il progressivo recupero della migrazione passiva, con l'effetto di consentire ai pazienti di non doversi recare presso strutture delle altre ASL, con i conseguenti inevitabili disagi;
- affinché non si ripeta la palesata illegittimità della deliberazione n. 35/23 del 2010 si ritiene urgente il riequilibrio del tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale che fa capo all'ASL n. 5 di Oristano,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere quali misure intendano adottare, con riferimento al pregresso triennio 2010/2012 e al prossimo 2013/2015, per porre immediato rimedio alla grave e accertata insufficienza del tetto di spesa dell'ASL n. 5 per la specialistica ambulatoriale e al conseguente fenomeno della migrazione passiva dei pazienti oristanesi.

Cagliari, 27 novembre 2012