CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 992/A
INTERROGAZIONE SANJUST, con richiesta di risposta scritta, sulle assunzioni a tempo indeterminato della figura professionale di dirigente psicologo presso le ASL della Sardegna.
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Il sottoscritto,
premesso che esistono numerosi posti attualmente vacanti nelle diverse ASL della Regione nella figura professionale di dirigente psicologo (a titolo esemplificativo 6 posti vacanti nella ASL n. 6 di Sanluri, 5 posti vacanti nella ASL n. 7 di Carbonia, 5 posti vacanti ASL n. 8 di Cagliari, 2 posti vacanti nella ASL n. 1 di Sassari, 2 posti nella ASL n. 2 di Olbia, 1 posto vacante nella ASL n. 4 di Lanusei);
considerato che negli ultimi venti anni sono stati banditi numerosi concorsi per la figura professionale di dirigente psicologo, con esito negativo;
preso atto che:
- alla ASL n. 1 di Sassari, il concorso è stato bandito due volte ed annullato due volte;
- alla ASL n. 3 di Nuoro, il concorso, bandito nel 2009 è stato regolarmente espletato con approvazione della graduatoria finale con delibera n. 978 del 22 giugno 2010;
- alla ASL n. 6 di Sanluri, il concorso è stato bandito e annullato per due volte in esecuzione delle deliberazioni n. 70 del 23 febbraio 2010 e n. 354 del 19 settembre 2011, la preselezione espletata in data 13 luglio 2012 pubblicata nel sito aziendale in data 16 luglio 2012 è stata successivamente impugnata con ricorso al TAR registrato RG n. 631/2012; il Tar si è pronunciato per la non ammissione cautelare alle prove concorsuali dei ricorrenti, ma ad oggi è tuttora bloccato;
- alla Azienda ospedaliera Brotzu, il concorso è stato bandito e regolarmente espletato e la graduatoria finale è stata pubblicata sul BURAS n. 48 parte terza dell'8 novembre 2012;
- alla ASL n. 7 di Carbonia, il concorso bandito ai primi di luglio del 2012 a tutt'oggi risulta non espletato in nessuna delle sue fasi, compreso l'esito della mobilità pre-concorsuale;considerato che esistono le convenzioni tra le ASL della Regione finalizzate a riconoscere, a condizioni di reciprocità, la facoltà di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato, già utilizzate per diverse figure professionali dell'area dirigenziale:
1) convenzione della ASL n. 3 di Nuoro, delibera n. 378 del 4 marzo 2010 con la ASL n. 6 di Sanluri;
2) convenzione della ASL n. 7 di Carbonia, delibera n. 1490/C del 7 dicembre 2010 con la ASL n. 3 di Nuoro;
3) convenzione della ASL n. 1 di Sassari, delibera n. 612 del 11 maggio 2010 con la ASL n. 3 di Nuoro;
4) convenzione della ASL n. 2 dl Olbia, delibera n. 862 del 7 settembre 2009 con la ASL n. 3 di Nuoro;
5) convenzione della ASL n. 3 di Nuoro, delibera n. 805 del 21 giugno 2012 con la ASL n. 5 di Oristano;
6) convenzione della ASL n. 3 di Nuoro, delibera n. 661 del 18 maggio 2012 con la ASL n. 4 di Lanusei;
ritenuto che l'attivazione di tali convenzioni tra le ASL risponda pienamente alle ultime indicazioni della spending review che impone il taglio della spesa pubblica e l'ottimizzazione delle prestazioni dovute al cittadino, tra cui la tutela del diritto alla salute psicologica (la prestazione psicologica e psicoterapeutica è inserita tra i livelli essenziali di assistenza dell'attuale normativa sanitaria nazionale e regionale);considerato che:
- già la legge n. 165 del 2001 e la legge 150 del 2009 prevedono, al fine dello snellimento delle pratiche di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato, la possibilità di stipulare ed utilizzare le convenzioni tra le diverse ASL regionali;
- esiste un'evidente preoccupazione in virtù di quanto la Sardegna possa essere interessata, in questo settore, dall'azione governativa denominata spending review;evidenziato che l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con nota prot. n. 2601 del 30 novembre 2011 invitava le aziende sanitarie ad una corretta interpretazione e conseguente applicazione delle norme vigenti in materia di equipollenza tra le discipline di appartenenza dei dirigenti psicologi nelle procedure concorsuali e dell'orientamento applicativo espresso in data 5 ottobre 2011 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) sul criterio dell'equipollenza ed affinità applicabile nelle procedure concorsuali, da cui si evince che la disciplina di psicologia è equiparata alla disciplina psicoterapia;
preso atto che, le prestazioni psicologiche delle ASL sono assicurate nella quasi totalità, a livello regionale da personale precario, che a causa delle forme contrattuali e lavorative non è in grado di garantire la continuità e la tempestività assistenziale a cui il cittadino ha diritto,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se, alla luce di quanto esposto, appaia consono, ai fini di un funzionamento ottimale delle ASL, l'utilizzo dell'unica graduatoria esistente della ASL n. 3 di Nuoro, che ha stipulato le convenzioni sopracitate con le altre ASL, per la copertura dei numerosi posti vacanti di dirigente psicologo della Regione;
2) quali altre iniziative possano essere assunte per sbloccare le pratiche concorsuali e limitare il precariato così come indicato dalle nuove norme ministeriali attuali;
3) se siano state considerate le conseguenze relative all'incidenza economica che avrebbe il proseguo delle pratiche concorsuali su esposte, alla luce delle indicazioni della spending review e del contenimento della spesa regionale sanitaria.Cagliari, 21 novembre 2012