CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 917/A

INTERROGAZIONE PLANETTA, con richiesta di risposta scritta, sulle sperequazioni subite dal personale degli enti e agenzie regionali in seguito alla mancata applicazione del comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, in riferimento a selezioni interne svolte dall'Amministrazione regionale nell'anno 2005.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- nell'anno 2004, con determinazione del direttore generale dell'ERSAT n. 170 del 21 ottobre 2004, venivano indette le selezioni interne, riservate al personale di ruolo dell'ente, per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie D e C (aree amministrativa e tecnica) ai sensi dell'articolo del CCRL sottoscritto in data 15 maggio 2001 e dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11;
- negli anni 2005 e 2006, con delibera commissariale n. 89 del 24 novembre 2005 e delibera commissariale n. 44 del 19 giugno 2006 del commissario straordinario dell'ERSAT, venivano apportate alcune modifiche relativamente al bando di selezione interna;
- le prove dei concorsi si espletavano nel mese di luglio 2006, in maniera del tutto speculare alle prove espletate dall'amministrazione centrale sia per la tipologia (quiz a risposta multipla) sia per il tipo di selezione (per titoli ed esami);

considerato che:
- nell'anno 2009 tutti gli idonei alla innanzi citata selezione interna per l'accesso alla categoria C vennero beneficiati del comma 13 articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008 (legge finanziaria 2008) che recita testualmente: "I dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati o domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche della dotazione organica complessiva e determinano l'aumento della dotazione nelle categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B" con la conseguente palese esclusione dei dipendenti degli enti e agenzie, poiché il citato articolo e comma non era stato interpretato in maniera elastica ed estensiva;
- con determinazione del direttore generale dell'Organizzazione del personale del Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro n. 37448/1056 del 23 dicembre 2008, venivano inquadrati in categoria C1 solo i 261 impiegati, idonei, ma in forza presso l'Amministrazione centrale, ingenerando una evidente discriminazione e sperequazione nei confronti del personale degli enti e agenzie regionali in qualità di lavoratori dell'Amministrazione regionale e quindi appartenenti alla medesima amministrazione, che da tempo hanno aspettativa di recuperare serenità e dignità al pari dei colleghi in forza presso gli assessorati;

viste:
- la legge regionale n. 5 del 1984 attraverso la quale venne istituito l'ERSAT, ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura;
- la legge regionale n. 14 del 1995 di "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti istituti e agenzie regionali";
- la legge regionale n. 20 del 1995 per la "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale";
- la legge regionale n. 31 del 1998 per la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- la legge regionale n. 13 del 2006 per la "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

rilevato che:
- il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali è tutelato dallo stesso contratto collettivo sottoscritto dal CORAN e dalle organizzazioni sindacali 2008/2009;
- la legge regionale n. 2 del 2007, all'articolo 6, comma 4, individuava la possibilità di "inquadramenti nella categoria C ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, mediante l'utilizzo, nel quadriennio, delle graduatorie delle selezioni interne svolte entro il dicembre 2006" e indicava inoltre che "I posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 50 per cento mediante selezione del personale delta categoria A appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti e alle agenzie";
- la legge regionale n. 2 del 2007, sempre all'articolo 6, prevede inoltre la possibilità di correggere, sia pure limitatamente, le distorsioni rilevate che assumono caratteristiche di emergenza per alcune agenzie di nuova costituzione ed assessorati;

constatato che, ad oggi, il passaggio dalla categoria B alla categoria C1 anche per i dipendenti degli enti e agenzie sarebbe a costo zero per le casse della Regione, in quanto la retribuzione fissa di una categoria B5 è addirittura superiore rispetto a quella di una C1 ed infatti dal contratto collettivo citato 2008/2009, si evince che una categoria B5 percepisce una retribuzione fissa di euro 1850 a fronte di una retribuzione di euro 1808 per una C1,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se questa amministrazione non ritenga opportuno estendere il beneficio dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 3 del 2008 anche a tutti i dipendenti degli enti e agenzie regionali, in quanto tale perequazione sarebbe solo un doveroso riconoscimento di un diritto fino ad oggi leso, ovvero quali motivazioni sussistono secondo questa Amministrazione, tali da giustificare la disapplicazione dell'articolo di legge in questione con le conseguenti sperequazioni subite dal personale degli enti e agenzie regionali, nei confronti dei quali parrebbe, nei fatti, appuntarsi una malcelata ostinazione nel voler negare ciò che è già pacifico in tutto il resto d'Italia, in ragione della negazione del transito di categoria in modo tale da essere quindi inquadrati nella categoria per la quale hanno da tempo ottenuto l'idoneità.

Cagliari, 17 luglio 2012