CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 914/A
INTERROGAZIONE BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - ESPA - SOLINAS Antonio, con richiesta di risposta scritta, sulla legittimità della deliberazione regionale 19 giugno 2012, n. 27/49, sulle pasticciate procedure di designazione della consigliera regionale di parità e della supplente e del conseguente avviso pubblico per l'individuazione e successiva designazione del/della consigliere/a di parità e relativo/a supplente.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che "A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente, che agisca su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo";
- il decreto di cui sopra all'articolo 13, comma 1, prevede che "le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione";
- come specificato dalla circolare ministeriale n. 20/2010 del 22 giugno 2010, il procedimento di nomina previsto dall'articolo 12 del decreto di cui sopra prevede che i soggetti pubblici designanti avvieranno procedure di valutazione comparativa che dovranno essere preventivamente regolamentate e pubblicizzate, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;
- la Giunta regionale in data 19 giugno 2012, con deliberazione n. 27/49, ha definito le procedure di nomina della consigliera di parità e della supplente;
- l'avviso pubblico per l'individuazione e successiva designazione del/della consigliere/a di parità e relativo/a supplente del 2 luglio 2012, pubblicato il 5 luglio 2012, rende noto che è indetta una procedura, definita informale e non vincolante per l'individuazione di due candidature ai sensi del decreto di cui sopra;considerato che:
- esistono evidenti profili di illegittimità nella deliberazione regionale n. 27/49 del 2012 e profili di difformità tra la deliberazione e l'avviso pubblico di cui sopra;
- alcune delle supposizioni azzardate nella deliberazione di cui sopra si prestano a formali contestazioni, come nel capoverso in cui si afferma che si "potrebbe desumere che la Regione potrebbe designare senza alcuna procedura e senza alcun vincolo (se non quello della sussistenza dei requisiti prescritti per legge) la persona che sarà chiamata a ricoprire l'incarico...", in quanto evidentemente contraria alla previsione per cui "La preventiva regolamentazione e pubblicità delle suddette procedure (ndr. di valutazione comparativa) costituisce adempimento essenziale ai fini delle designazioni" come specificato nella circolare ministeriale n. 20/2010 del 2010;
- da quanto detto sopra e in ossequio ai principi di trasparenza e ragionevolezza dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 97 della Costituzione, risulta illogico che tali procedure, una volta definite a livello regionale, possano essere "informali e non vincolanti", in quanto in tal caso verrebbe meno la ragione che giustifica l'esigenza di prevedere tali disposizioni e verrebbe meno la trasparenza che deve invece guidare l'azione amministrativa;
- è chiaramente illegittima la previsione contenuta nella premessa della deliberazione regionale n. 27/49 del 2012 che limita alle donne nate e residenti in Sardegna la possibilità di avanzare la propria candidatura così come il dispositivo che individua l'esclusiva designazione di una consigliera regionale e supplente del genere femminile;
- rispetto ai rilievi di cui sopra riferiti alla deliberazione, l'avviso pubblico presenta disposizioni ulteriormente difformi, in quanto richiede la residenza in Sardegna, ovvero l'impegno a svolgere in continuità l'incarico presso la Regione Sardegna, ma non il requisito della nascita in evidente contrasto con quanto affermato dalla deliberazione;
- il medesimo avviso pubblico, inoltre, contiene più previsioni discriminatorie a danno degli uomini laddove, divergendo dalla norma nazionale che privilegia a parità di condizioni, ovvero di requisiti professionali, le candidate rispetto ai candidati, si prevede che in ogni caso a prescindere di fatto dalla consistenza dei curricula dei candidati uomini, in presenza donne in possesso dei requisiti professionali richiesti (anche al minimo), sarà comunque designata una consigliera donna come da deliberazione n. 27/49 del 2012;
- è discriminatoria per gli uomini, del tutto infondata e non trova giustificazione, se non in termini di affidamento diretto di un incarico mascherato sotto la falsa forma della pubblica procedura comparativa, la previsione per la quale costituisce titolo preferenziale l'aver fatto parte per almeno otto anni di una Commissione regionale o provinciale per le pari opportunità, considerato che tali commissioni sono formate (per esempio in Sardegna) per legge esclusivamente da donne;
- appare viceversa emblematico che l'avviso non contenga, quale titolo preferenziale, l'aver ricoperto il ruolo di consigliere/a di parità regionale e/o provinciale;verificato che l'avviso pubblico non ha trovato altra forma di pubblicità se non la pubblicazione sul sito internet della Regione dalla cui prima pagina, in data 9 luglio, è già scomparso, e i termini per la presentazione delle candidature scadono dopo appena dieci giorni dalla pubblicazione, in dispregio della normativa nazionale che, data l'importanza determinante della figura dei/delle Consiglieri/e nelle politiche attive del lavoro e nella lotta alle discriminazioni, vuole sia garantita la più ampia trasparenza ed oggettività nella selezione dei candidati,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per sapere:
1) se siano al corrente ed abbiano verificato le incongruenze e le illegittimità delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 27/49 del 2012 e nel successivo avviso pubblico del 2 luglio 2012 pubblicato il 5 luglio 2012 sul sito della Regione;
2) se non ritengano di dover ritirare immediatamente la deliberazione e l'avviso pubblico di cui sopra per rimediare con urgenza ai numerosi refusi, contraddizioni ed illegittimità contenuti nei vari capoversi dei singoli documenti e nel confronto tra i due atti, e in particolare:
a) laddove si definisce una procedura comparativa ad evidenza pubblica in ossequio all'articolo 97 della Costituzione che sarebbe però "informale e non vincolante";
b) laddove si stabilisce comunque e in maniera ingiustificata la designazione di donne in possesso dei requisiti richiesti a prescindere dalla presenza di eventuali curricula con requisiti superiori presentati da candidati uomini;
c) laddove nel dispositivo della deliberazione, in conformità con le motivazioni, in cui la candidatura è limitata alle donne nate e residenti in Sardegna (motivazioni esse stesse ancor più illegittime perché limitano anche il territorio di provenienza), si escludono completamente gli uomini riferendosi esclusivamente alla designazione di una consigliera regionale e supplente evidentemente di sesso femminile;
d) nella difformità dal punto di cui sopra tra deliberazione e avviso pubblico, il quale richiede invece per i/le candidati/e la residenza in Sardegna o l'impegno a svolgere con continuità l'incarico presso la Regione Sardegna, eliminando il requisito della nascita in Sardegna e reintroducendo gli uomini;
3) perché abbiano escluso tra i requisiti preferenziali quello di aver ricoperto il ruolo di consigliera/e di parità provinciale o regionale e se non ritengano di doverlo inserire anche come requisito di ordine superiore a quello di componente di commissione pari opportunità;
4) se abbiano preventivamente verificato quante e chi siano le commissarie delle commissioni pari opportunità regionali o provinciali che abbiano svolto l'incarico per non meno di otto anni;
5) perché non sia stata data adeguata pubblicità all'avviso pubblico per la designazione del/della consigliere/a di parità e supplente e per quale motivo si è stabilito il termine di soli dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande;
6) se siano a conoscenza della specificità del ruolo della consigliera/e di parità e della differenza sostanziale che intercorre tra questa figura e quella delle commissioni regionale e provinciale per le pari opportunità.Cagliari, 10 luglio 2012