CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 886/A
INTERROGAZIONE DIANA Giampaolo, con richiesta di risposta scritta, sulle problematiche del personale che opera nell'ambito del programma Sistema bibliotecario nazionale (SBN).
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Il sottoscritto,
premesso che dalla risposta del Direttore generale dei beni culturali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all'interrogazione consiliare n. 502/A,
si apprende che:
- le risorse in favore degli enti locali per progetti di gestione di servizi bibliotecari e archivistici sono erogate dalla Regione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 14 del 2006, modificato dall'articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2009 (che consente il trasferimento diretto delle risorse agli enti locali beneficiari, senza il preventivo passaggio delle risorse alle province);
- l'importo dei contributi è calcolato sulla base del 90 per cento del costo del personale, con riferimento al CCNL federculture; nel corso dell'anno 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 50/47 del 10 novembre 2009, si è provveduto al conguaglio dei contributi sulla base dell'adeguamento contrattuale degli operatori impegnati nei progetti a seguito del rinnovo del CCNL federculture (Federazione per le imprese di servizi pubblici culturali, turistici, dello sport e del tempo libero), con effetto dal 1° luglio 2009;considerato che da un recente parere dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), si evidenzia che:
- il Comitato europeo di normazione (CEN) ribadisce categoricamente che non sono accettabili inquadramenti contrattuali inferiori al livello C1 del CCNL enti locali (o i livelli equivalenti negli altri contratti applicati) per chi lavora in biblioteca;
- sono tuttora vigenti le direttive di applicazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, in cui sono chiaramente espressi i livelli di inquadramento da applicare ai casi di specie;
- qualora venisse contestata la validità delle direttive, si deve considerare che ormai dal 1993 l'accesso ai finanziamenti regionali è vincolato al rispetto ed all'applicazione di un CCNL e, precisamente: fino al 2001 il CCNL del commercio e dal 2002 il CCNL Federculture;appreso che:
- la Regione ha affidato con gara d'appalto alla Cooperativa COPAT il servizio di catalogazione del patrimonio documentale posseduto dalle biblioteche sarde in sostanziale prosecuzione del programma SBN interrotto nel febbraio 2008;
- la ditta assegnataria (Cooperativa COPAT) della gara non applica il CCNL federcultura ai suoi dipendenti, bensì il CCNL per i dipendenti da aziende di pulimento e multiservizi, nonostante il capitolato di gara preveda al paragrafo 17, secondo e terzo capoverso: "l'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile successivamente applicabile alla categoria.
L'Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.";
- la CGIL funzione pubblica di Cagliari ha più volte sollecitato alle istituzioni di competenza e la stessa COPAT, l'esigenza della piena applicazione della normativa contrattuale prevista in caso di subentro nella gestione dei servizi esternalizzati e, segnatamente, quanto previsto dall'articolo 20 ter del CCNL del comparto federculture, per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel progetto SBN e tutt'ora collocati in CIG in deroga e in attesa del riavvio del servizio di catalogazione per il Sistema regionale SBN;sottolineato che:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 19 giugno 1998 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- sulla base della direttiva n. 2001/23/CE, dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e di quanto previsto dall'articolo 20 ter del CCNL federculture, la ditta aggiudicataria è tenuta a rilevare tutti i lavoratori in servizio presso la precedente ditta appaltatrice dei servizi in oggetto, riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali e gli inquadramenti in essere;preso atto che:
- si è visto che si verifica in Sardegna ciò che anche in altre regioni è stato segnalato, vale a dire che la Cooperativa COPAT, per l'esecuzione delle prestazioni previste nella gara di appalto di cui sopra richiede, come condizione necessaria, ai fini dell'assunzione con rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato, l'acquisizione della qualità di socio con conseguente grave onerosità a carico dei lavoratori;
- il personale che ha accettato di acquisire la qualità di socio della Cooperativa COPAT ai fini della assunzione è stato sotto-inquadrato ad un livello contrattuale diverso,chiede di interrogare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per conoscere:
1) quali provvedimenti intenda assumere a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente collocati in CIG in deroga e che non hanno trovato soluzione nell'ambito del riavvio del programma SBN da cui provenivano;
2) quali iniziative intenda porre in essere a tutela del personale che opera nell'ambito del programma SBN affidato alla Cooperativa COPAT, al quale, attualmente, viene applicato il CCNL per i dipendenti da aziende di pulimento e multiservizi anziché il CCNL del comparto federculture;
3) se non ritenga opportuno predisporre delle iniziative dirette al controllo e verifica sull'utilizzo delle risorse finanziarie corrisposte dalla Regione ai comuni per la gestione dei beni librari, in particolare con riferimento al personale che vi opera, e alla definizione di un albo dei fornitori che sia garante del rispetto delle clausole sociali nell'ambito della gestione del personale impegnato nei servizi pubblici esternalizzati e finanziati dalla Regione;
4) quali azioni intenda programmare per il futuro nell'ambito del sistema dei beni librari e più in generale dei beni culturali della Regione, ai quali viene riconosciuto il contributo pari al 90 per cento del costo del personale da parte della Regione, affinché sia resa obbligatoria l'applicazione del CCNL del comparto federculture.Cagliari, 29 maggio 2012