CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 877/A

INTERROGAZIONE PIRAS, con richiesta di risposta scritta, sulle tariffe imposte da Trenitalia Spa in Sardegna, in relazione alle sanzioni previste per i passeggeri che cominciano il viaggio senza aver potuto acquistare preventivamente il documento di viaggio per motivi non imputabili alla loro volontà.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- in data 26 dicembre 2011, alla stazione FS di Trenitalia Spa di San Gavino Monreale, alcuni passeggeri del treno 12939 diretto a Cagliari, non hanno potuto acquistare preventivamente il biglietto di viaggio perché la biglietteria della stazione con addetto risultava chiusa, quella automatica era fuori servizio;
- saliti sul treno con la speranza di poter assolvere all'acquisto del documento di viaggio attraverso gli addetti, gli stessi passeggeri si sono visti applicare, oltre al costo del biglietto, anche una multa di 50 euro;
- gli stessi, in data 30 marzo 2012, hanno inoltrato ricorso al direttore della Divisione passeggeri della Direzione regionale Sardegna il quale, rispondendo in data 10 aprile 2012, ha rimarcato l'esatta interpretazione del capotreno che ha sanzionato i passeggeri, il quale ha applicato alla vertenza il punto 3 "particolarità" delle Condizioni generali di trasporto valide nell'Unione europea, in vigore dal 3 dicembre 2009, evidenziando come, delle tre condizioni contemporanee per cui è possibile effettuare il pagamento in treno, nella vicenda in oggetto erano soddisfatte solo due, per cui gli stessi passeggeri avrebbero dovuto munirsi del documento di viaggio presso i punti vendita esterni presenti in numero di 2 nella città di San Gavino, evidenziando anche la possibilità di acquistare il documento di viaggio su Internet, nel sito ufficiale di Trenitalia;

considerato che:
- la Carta dei servizi regionale (CSR) di Tenitalia Sardegna differisce in maniera preponderante rispetto a quelle di altre regioni italiane nella parte relativa all'obbligatorietà del possesso del documento di viaggio già prima di salire in vettura e presenta deroghe notevolmente più penalizzanti;
- l'esempio più eclatante è il paragone con la Regione Veneto dove, contrariamente a quanto accade in Sardegna, la stessa CSR prevede come sia possibile acquistare il biglietto di viaggio a bordo dei treno dopo aver avvisato il personale addetto entro la fermata successiva e ottenere il documento di viaggio con una maggiorazione di appena 5 euro, vale a dire un decimo di quanto, invece, si impone in Sardegna;
- addirittura, la CSR Veneto prevede che qualora nelle stazioni della Regione "non siano presenti o risultino chiuse la biglietteria, i punti vendita alternativi nel raggio di 300 metri dalla stazione e assenti o non funzionanti le macchine self service, il viaggiatore senza biglietto che avvisa il personale di bordo all'atto della salita o comunque entro la stazione successiva può acquistare il biglietto senza maggiorazione";
- nel caso in oggetto, le uniche rivendite aperte si troverebbero ad oltre 500 metri dalla stazione e, nonostante tutto, visto che la CSR Sardegna non prevede limiti minimi e massimi di distanza fra la rivendita e la stazione dei treni, il direttore che ha risposto al ricorso ha sostenuto che l'addetto capotreno aveva agito nella correttezza più assoluta disponendo, pertanto di respingere il ricorso presentato dai passeggeri;

preso atto che:
- i viaggiatori sardi, a seguito delle numerose azioni di riordino del trasporto operato da Trenitalia Spa in Sardegna, con la motivazione di razionalizzazione dei costi e dei servizi a cui, subito, hanno fatto seguito la chiusura di stazioni e delle biglietterie ubicate in esse, risultano notevolmente penalizzati rispetto ad altri cittadini italiani, nella fattispecie presa ad esempio i cittadini veneti;
- tale razionalizzazione non ha tenuto conto delle possibili distanze esistenti fra le stazioni e i luoghi autorizzati a vendere i documenti di viaggio, accentuando le difficoltà dei passeggeri in Sardegna;
- in Veneto, le sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale sono stabilite dall'articolo 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 99/1998, e la fattispecie, analoga a quella oggetto della presente iniziativa di sindacato ispettivo, è regolata dai commi 5 e 6 dello stesso articolo;

evidenziata la necessità di garantire a tutti i viaggiatori che in Sardegna utilizzano i servizi di Trenitalia Spa le medesime condizioni stabilite anche in altre regioni italiane,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei trasporti per sapere se non ritengano necessario intervenire al fine di tutelare, al pari di quanto operano altre regioni, i viaggiatori in Sardegna, stabilendo, per i casi posti in premessa, condizioni e sanzioni che non si dimostrino penalizzanti per i viaggiatori.

Cagliari, 16 maggio 2012