CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 864/A

INTERROGAZIONE MELONI Marco, con richiesta di risposta scritta, sullo stato degli eventuali provvedimenti di stabilizzazione professionale del personale in esecuzione degli articoli 3 e 7, commi 1, 2, 3 e 3 bis, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 30 del 23 febbraio 2012 e sugli attuali intendimenti della Giunta regionale e degli assessorati competenti sul tema delle stabilizzazioni e delle procedure di reclutamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- in data 7 agosto 2009, il Consiglio regionale approvava la legge regionale n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", la quale, all'articolo 3, rubricato "Disposizioni per il superamento del precariato", prevedeva misure quali: l'autorizzazione alla Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi (comma 2); la realizzazione, da parte di comuni e province, dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari (comma 3); l'autorizzazione all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), a stabilizzare i dipendenti in servizio dal 1° gennaio 2009 a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge (comma 12);
- tali norme, impugnate dal Governo, sono state oggetto del vaglio di legittimità operato dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 235 del 5 luglio 2010, ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009, sopra richiamata, per aperto contrasto con una serie di norme costituzionali, in particolare gli articoli 3 e 51 della Costituzione, i quali trattano del principio di uguaglianza sia in termini generali sia relativamente all'accesso agli uffici pubblici, e l'articolo 97, che prevede che la via ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni sia il concorso pubblico;
- il Consiglio regionale, in data 19 gennaio 2011, approvava la legge regionale n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", la quale, all'articolo 7 "Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato", introduceva nell'articolo 3 una serie di nuove disposizioni, le quali prevedevano, in particolare, che l'Amministrazione regionale sarebbe stata "autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento";
- le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, e più precisamente le modalità di svolgimento delle selezioni concorsuali, parevano, come segnalato con precedente interrogazione, ricalcare la normativa regionale già oggetto di censura da parte della Corte costituzionale e non tenere in considerazione le censure contenute nella citata sentenza n. 235 del 2010, la quale si sofferma in particolare sul fatto che le disposizioni dichiarate illegittime "consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati", precisando altresì, con riferimento al comma 12, che "la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive;

considerato che, successivamente, il Consiglio regionale, il 30 giugno 2011, ha approvato la legge n. 12, la quale, all'articolo 20, detta una interpretazione autentica del citato articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2009, la quale peraltro in nulla pare discostarsi dalla previsione normativa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 235 del 2010;

preso atto che:
- nel marzo 2011 il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, richiamando tra i numerosi profili di illegittimità, il fatto che i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies dell'articolo 7 si pongono in contrasto con l'articolo 17, commi 10 e 12 del decreto legge n. 78 del 2009 e con l'articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, cosicché il legislatore regionale "eccede dalla propria competenza statutaria di cui all'articolo 3 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione nonché l'articolo 117, comma 3, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare"; inoltre, "nel consentire genericamente lo stabile inserimento dei lavoratori nei ruoli delle amministrazioni pubbliche regionali, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di procedura selettiva pubblica", le norme in questione violerebbero anche l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il concorso quale modalità di reclutamento del personale (viene richiamata al proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2010);
- il 28 luglio 2011, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale anche della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, richiamando, tra i vari motivi di censura, il fatto che l'articolo 20, comma 1, nel procedere all'interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, non ha introdotto alcuna modificazione che attenui i medesimi profili di illegittimità già impugnati nelle precedenti leggi regionali n. 3 del 2009 e n. 1 del 2011;
- con sentenza del 23 febbraio 2012, n. 30, la Corte costituzionale ha decretato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), nonché, conseguentemente, dell'articolo 7, comma 3 bis, della medesima legge, sulla base, tra le altre, della considerazione secondo la quale dall'articolo 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009 "emerge che, diversamente da quella regionale, la disposizione statale non prevede la stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale), ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi, come previsto dalla legge della Regione autonoma Sardegna, ma per quella, più ampia, di trentasei mesi", ed affermando inoltre che l'illegittimità è "riscontrabile anche a causa della violazione dell'articolo 97 della Costituzione, il quale, come è noto, impone che il reclutamento della provvista di personale debba avvenire attraverso il pubblico concorso, là dove è chiaro che, invece, le disposizioni introdotte tramite il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 prefigurano lo svolgimento non di un concorso aperto a tutti ma esclusivamente di una "specifica selezione concorsuale" riservata ai lavoratori precari in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale stessa";

considerato che:
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'articolo 16, rubricato "Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico", ha previsto che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni in base a disposizioni di cui successivamente venga dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione esistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale";
- in data 10 agosto 2011 l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica pubblicava la circolare prot. n. 29804, avente ad oggetto "Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Legge finanziaria 2011) e dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12";
- detta circolare faceva pieno ed integrale riferimento all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, sebbene tale norma fosse stata impugnata, nei giorni immediatamente precedenti, dal Governo, e fosse dunque suscettibile di essere dichiarata incostituzionale con un elevato grado di probabilità, in base alla ormai costante giurisprudenza di legittimità;
- tale circostanza era ben presente all'Amministrazione regionale, tanto che la circolare, in conclusione, affermava che fosse "doveroso ricordare, infine, che sull'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011 pende il giudizio per la dichiarazione di illegittimità costituzionale", con la conseguenza che, in totale dispregio della certezza del diritto e dell'indirizzo chiaro all'attività degli enti locali cui l'atto è rivolto, detta circolare si concludeva con un pressante invito agli enti interessati - i quali è immaginabile avrebbero potuto farvi carico, nella maggior parte dei casi, solo attraverso l'attivazione di consulenze giuridiche di elevata qualità e insostenibile costo - "ad una riflessione sulle motivazioni dell'impugnativa presentata e sulla opportunità di procedere comunque alla predisposizione del programma di stabilizzazione";
- come sopra anticipato, il decreto legge n. 98 del 2011, all'articolo 16, esplicita ulteriormente che la conseguenza del porre in essere provvedimenti in base a disposizioni di cui successivamente venga dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto, e che dunque tali sarebbero tutte le procedure poste in essere in base a detta circolare, qualora le norme oggetto di esame da parte della Corte costituzionale venissero dichiarate illegittime;

precisato, infine, che il 27 luglio 2011 l'interrogante, unitamente ai componenti del gruppo consiliare del Partito democratico, ha presentato la proposta di legge n. 302, contenente norme finalizzate, in particolare, a introdurre nuove modalità di organizzazione dei concorsi pubblici negli enti regionali e locali della Sardegna, e a affrontare in termini risolutivi la condizione del precariato,

chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se:
1) in seguito alla pronuncia di illegittimità costituzionale richiamata nel titolo della presente interrogazione, abbiano preso provvedimenti per indirizzare l'attività degli enti locali i quali avessero predisposto gli interventi previsti dalla circolare n. 29804, con l'attivazione di procedure ad esito delle quali sarebbero stati adottati provvedimenti di stabilizzazione dei lavoratori nulli di diritto e dunque privi di qualsiasi effetto;
2) intendano trasmettere al Consiglio regionale un elenco degli enti che hanno attivato le procedure di cui alla circolare sopra richiamata, invitandoli a elaborare e trasmettere al contempo una stima dei costi sostenuti da tali amministrazioni per lo svolgimento delle attività a tale fine indirizzate, nonché per lo svolgimento della "riflessione sulle motivazioni dell'impugnativa presentata e sulla opportunità di procedere comunque alla predisposizione del programma di stabilizzazione", alla quale la medesima circolare li invitava;
3) preso atto dell'inefficacia dei passati tentativi di soluzione del problema del precariato negli enti locali della Sardegna, nonché, più in generale, della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, intendano procedere, sotto il profilo dell'azione amministrativa oltreché dell'impulso all'attività legislativa di questo Consiglio regionale, per adottare o promuovere l'adozione, finalmente rispettosi del dettato costituzionale e della giurisprudenza della Consulta, di provvedimenti capaci di garantire l'effettivo superamento dell'ormai insostenibile condizione del precariato nelle amministrazioni pubbliche citate e l'immissione stabile nelle medesime di nuove professionalità.

Cagliari, 2 maggio 2012