CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 862/A
INTERROGAZIONE GRECO, con richiesta di risposta scritta, sulla moratoria per le piccole e medie imprese artigiane della Sardegna beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 37 della legge n. 949 del 1952 e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981.
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La sottoscritta,
premesso che:
- lo scorso 28 febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo che mira ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle piccole e medie imprese (PMI) che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano comunque prospettive economiche positive;
- il provvedimento adottato contribuisce a creare le condizioni per il superamento dell'attuale congiuntura negativa ed una maggiore facilità nel condurre le PMI verso un'auspicata inversione del ciclo economico;
- l'accordo, nel riproporre misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI sia con l'avviso comune del 3 agosto 2009 sia con l'accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, in particolare prevede i seguenti interventi:
- sospensione per dodici mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali;
- sospensione per dodici ovvero per sei mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 2 anni per i mutui chirografari e 3 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex articolo 43 del testo unico bancario (TUB);preso atto che rientrano negli interventi indicati anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e, a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato;
accertato che:
- la Regione con deliberazione n. 15/16 del 13 aprile 2010 ha esteso l'applicazione dei benefici in premessa ai finanziamenti e alle operazioni creditizie con agevolazione pubblica nella forma del conto interessi e/o in conto capitale inserendo altre fattispecie non contemplate in precedente avviso;
- tra le leggi di agevolazione, individuate dagli assessorati competenti per materia, non sono state incluse quelle relative alle agevolazioni in conto interessi relativi alle operazioni di credito agevolato previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e di contributo in conto canoni relative alle operazioni di locazione finanziaria previste all'articolo 23, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240:considerato che le imprese artigiane della Sardegna che hanno stipulato con il sistema bancario contratti di finanziamento e/o di locazione finanziari a valere sulla predetta normativa agevolata e che nell'ultimo quinquennio sono circa 5.000, a seguito della mancata indicazione, da parte dell'assessorato competente, delle norme di intervento a sostegno pubblico alle imprese di cui all'articolo 37 della legge n. 949 del 1952, e all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981, non potranno usufruire della moratoria di cui al provvedimento in premessa, così come già accaduto con il precedente avviso comune del 3 agosto 2009 e con l'accordo per il credito alla PMI del 16 febbraio 2011,
chiede di interrogare l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per sapere:
1) se siano a conoscenza che già con la prima intesa per la moratoria dei debiti delle piccolo e medie imprese, che si era resa necessaria nel 2009, le innumerevoli migliaia di imprese artigiane sarde beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 37 della legge n. 949 del 1952 e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981, non hanno potuto beneficiare delle agevolazioni previste dalla moratoria;
2) se siano a conoscenza che a distanza di 3 anni dalla sottoscrizione della prima intesa per la moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese e decorsi 2 anni dalla emanazione della delibera assessoriale n. 15/16 del 13 aprile 2010 (Adesione della Regione Sardegna all'Avviso comune del 3 agosto 2009, integrato dall'addendum del 23 dicembre 2009, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, sottoscritto dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali), l'allegato elenco delle agevolazioni pubbliche ammesse a beneficio come dall'accordo di cui trattasi, risulta privo dell'indicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 37 della legge n. 949 del 1952 e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981;
3) se siano a conoscenza che le altre regioni italiane hanno aderito, dall'ormai lontano anno 2009, all'avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, stabilendo che detto avviso comune è applicabile, tra l'altro, anche ai finanziamenti agevolati con il contributo in conto interessi/canoni di cui all'articolo 37 della legge n. 949 del 1952 e all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981, autorizzando, inoltre, le banche e le società di leasing ad applicare da subito la moratoria nel pagamento della quota capitale dei finanziamenti stessi, indipendentemente dalla modifica dell'accordo nazionale stipulato in ABI;
4) se siano a conoscenza che l'applicazione dell'avviso comune ai finanziamenti/leasing che beneficiano dei contributi previsti dall'articolo 37 della legge n. 949 del 1952 e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981, non comporta alcun onere a carico della Regione;
5) se siano a conoscenza che per sanare detta situazione è sufficiente una semplice deliberazione assessoriale;
6) conseguentemente, quali provvedimenti, stante l'urgenza, intendano adottare nell'immediato, per quanto attiene alle proprie competenze, al fine di consentire alle migliaia di imprese artigiane sarde di usufruire della moratoria sui mutui bancari/leasing che beneficiano dei contributi previsti dall'articolo 37 della legge n. 949 del 1952 e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 240 del 1981.Cagliari, 24 aprile 2012