CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 836/A
INTERROGAZIONE LOCCI, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000, della Regione a causa del mancato avvio del programma di stabilizzazione ovvero sul mancato adeguamento dell'integrazione regionale ex legge regionale n. 7 del 1997, articolo 1.
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Il sottoscritto,
preso atto che:
- i lavoratori socialmente utili (LSU) presenti in Sardegna sono stati negli ultimi 17 anni quasi tutti stabilizzati negli enti locali e, per varie ragioni, solo un numero esiguo di essi, e per la precisione circa 90, non ha a tutt'oggi un lavoro stabile e vive con un sussidio che arriva a circa 700 euro al mese, senza il pagamento degli oneri previdenziali, con la conseguenza che questi lavoratori avranno un assegno pensionistico talmente esiguo da portare in un prossimo futuro gravi problemi sociali ed economici per le famiglie a loro carico;
- questa situazione è gravemente discriminante nonché lesiva dell'articolo 3 della Costituzione che recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge"; anche in rapporto agli altri ex LSU (migliaia), che negli anni hanno avuto riconosciuto un lavoro stabile e regolare con tutti i diritti anche previdenziali garantiti e salvaguardati;
- in data 23 dicembre 2011 con atto n. 52/74 la Giunta regionale ha ratificato la convenzione tra Stato-Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione - Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sottoscritta il 3 agosto e divenuta esecutiva mediante notifica alla Regione il 7 novembre successivo, inerente i lavori socialmente utili, provvedendo altresì ad adottare la decisione di confermare la quantificazione di sostegno al reddito nella misura prevista per gli anni precedenti;
- la stessa Giunta regionale con deliberazione del 1° giugno 2011, n. 27/17, ha approvato il "Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro. Anno 2011. Indirizzi operativi per la predisposizione del Piano regionale peri servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione", che si poneva, tra l'altro, l'obiettivo di incidere positivamente nel capitolo dell'inclusione sociale sui processi di stabilizzazione del precariato e dei lavoratori impegnati dal 1997 in attività socialmente utili negli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000, attraverso idonee forme contrattuali da attivarsi a carico di apposita agenzia o società a totale partecipazione pubblica a titolarità regionale, con funzione di supporto di servizi in favore degli enti locali, garantendo ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili un rapporto di lavoro quantomeno stabile, inquadrato dal punto di vista previdenziale, mantenendo il radicamento territoriale presso l'ente locale e continuando a operare in funzione di supporto ai servizi degli enti locali; i destinatari di questo programma allora erano circa 100 lavoratori, attualmente sono circa 90 con uno stanziamento di 2 milioni di euro;
- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, all'articolo 21 prevedeva che "al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, ancora impegnati in attività socialmente utili, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, uno specifico programma nell'ambito del quale siano previste le misure da adottarsi. Il programma può anche finanziare specifiche iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto di società in house della Regione tenendo conto dell'attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio. Alla spesa prevista per l'attuazione del presente articolo, valutata in euro 1.500.000 per l'anno 2011 e di euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.06.004).";
considerato che il Governo, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011, impugnava dinanzi alla Corte costituzionale oltre l'articolo 20 anche l'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2011, con motivazioni molto discutibili indicando, nello specifico, che:
a) "Quest'ultima disposizione (art. 21), nel riservare totalmente i posti da ricoprire a personale interno, si pone in contrasto con l'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997 laddove si prevede che ai lavoratori socialmente utili, gli enti pubblici possano riservare una quota del 30% dei posti da ricoprire, mediante procedura selettiva". E continua con la motivazione seguente: "La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 274/2003 ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della l.r. Sardegna n. 11/2002, nella parte in cui prevedeva l'immissione nei ruoli organici dei soggetti addetti ai lavori socialmente utili, destinando agli stessi il 50% dei posti vacanti per i quali si sarebbero dovuti espletare concorsi non riservati"; e quindi continua:
b) "Tali disposizioni, ponendosi in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violano gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto la regola del pubblico concorso, che come più volte ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, è un principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica che esula dalla rigida ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione e al quale, anche il legislatore regionale deve uniformarsi";
ritenuto e accertato che:
- il ricorso del Governo sia viziato da un palese errore formale e sostanziale in quanto la citata sentenza della Corte costituzionale n. 274/2003 non considera illegittimo l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2003 che tratta dei lavoratori socialmente utili, ma bensì l'articolo 4 che riguarda la progressione di carriera dei dirigenti; infatti il testo della sentenza n. 274/2003 della suprema Corte recita testualmente: "dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe"; ma al contrario "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettere b), d) ed e), della legge della Sardegna 8 luglio 2002, n. 11";
- nelle motivazioni la sentenza della corte costituzionale n. 274/2003 inoltre precisavano che:
a) "La giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso - quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002)". La Corte continua nella sua motivazione indicando che:
b) "Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione).";
in questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2002, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria; la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2003 continua "D'altronde plurimi indici normativi mostrano come anche il legislatore statale abbia ritenuto siffatta stabilizzazione meritevole di considerazione: l'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), modificato da ultimo dall'art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), ha previsto, per gli anni 2001-2003, l'assunzione da parte delle Regioni di addetti a lavori socialmente utili; e ancor prima l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), aveva stabilito che le Regioni, per agevolare la stabilizzazione di questi soggetti, possono utilizzare risorse proprie";
- dal 1995 detti lavoratori percepiscono un trattamento economico abbondantemente attestato sotto la soglia della povertà assoluta, tale comunque da interferire gravemente nei normali percorsi di inclusione sociale dei cittadini;
- in ambito regionale, dall'anno 2010 l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, mediante specifici accordi, incrementa il trattamento di numerosi lavoratori in ammortizzatori sociali fino a euro 1.000 mensili, trattamento certamente superiore a quello di cui godono i lavoratori socialmente utili in parola;
ritenuto che detta situazione è oramai insostenibile e fortemente lesiva della dignità dei lavoratori interessati, in questa situazione da 17 anni;
fatte salve tutte le questioni relative al riparto delle competenze fra Stato e Regione, anche quelle ad ordinamento speciale come quella sarda, ed avuto riguardo alla competenza principale dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ed alle limitazioni da essa derivanti,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione formale e sostanziale descritta;
2) come intendano procedere affinché, seppure alla luce della discutibile impugnativa del Governo, si ponga finalmente rimedio a questa sostanziale forma di lavoro irregolare, atteso anche il numero limitato dei lavoratori interessati;
3) se non ritengano, nelle more della eventuale definizione del programma di stabilizzazione, per un atto di giustizia e di rispetto, incrementare l'intervento di sostegno della Regione in favore dei lavoratori socialmente utili;
4) se non ritengano di dare attuazione in tempi brevi,vista la situazione di grave emergenza sociale in cui versano i LSU che per la maggior parte sono residenti nel Sulcis-Iglesiente, a quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge finanziaria regionale 2012 che recita testualmente: "Al fine di dare piena attuazione:
a) agli accordi e ai procedimenti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), le somme non impegnate nell'esercizio 2011, già destinate agli interventi in materia, ivi comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno 2012 (UPB S06.06.004 e S06.06.005);";
5) se non ritengano opportuno intervenire in via amministrativa con delibera di Giunta, seguendo quanto indicato dal Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro del 2011, posto che sembrerebbe ancora sussistere una copertura economica adeguata, perché questi lavoratori vedano riconosciuti i loro diritti e continuino ad espletare la loro attività lavorativa presso gli enti territoriali di appartenenza attraverso specifici programmi da attuarsi attraverso specifica società in house regionale.Cagliari, 21 marzo 2012