CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 766/A
INTERROGAZIONE MELONI Marco - PORCU - SABATINI - DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio, con richiesta di risposta scritta, sulla modalità di attuazione del programma di voucher per tirocini in imprese a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, previsti dalla legge regionale n. 1 del 2011, articolo 6, comma 13, e disciplinati con deliberazioni della Giunta regionale n. 27/18 del 1° giugno 2011 e n. 41/12 del 13 ottobre 2011, e successivi atti integrativi di regolamentazione.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il Tirocinio formativo e di orientamento (TFO) è una figura contrattuale che permette di vivere le dinamiche del mondo del lavoro prevedendo una serie di tutele nei confronti del soggetto tirocinante il quale, trascorrendo un periodo di tempo presso un'azienda pubblica o privata, può arrivare ad acquisire l'esperienza pratica utile a completare la propria formazione teorica;
- la sua applicazione è regolamentata a livello nazionale dalla legge n. 196 del 1997 e dal decreto ministeriale n. 142 del 1998, nonché dall'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011;
- per quanto riguarda il citato istituto, la Regione Sardegna ha emanato la normativa di dettaglio all'interno della deliberazione della Giunta regionale n. 27/18 del 1° giugno 2011 recante "Legge regionale n. 1/2011, art. 6, comma 13. Voucher per tirocini in imprese a favore di soggetti disoccupati o inoccupati. Modalità attuative";
- nell'ambito della suddetta normativa è stato adottato il voucher TFO 2011, che la Giunta ha dotato di un finanziamento pari a circa 10 milioni di euro, utili a finanziare circa 3.200 tirocini sul territorio;
- si apprende che ciascuno di essi sarà promosso dall'Agenzia regionale per il lavoro, avrà una durata di sei mesi con un impegno di 32 ore settimanali e potrà essere svolto solo da persone maggiori di 26 anni e di 30 anni se laureati;
considerato che:
- il citato articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, modificando sostanzialmente l'istituto de quo, ha introdotto livelli di tutela essenziali per la sua applicazione, limitando il ricorso allo strumento del tirocinio formativo e di orientamento "unicamente a favore di neo diplomati e neo laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio";
- tale articolo è stato impugnato recentemente dalla Regione Toscana, e ora la sua la sua costituzionalità è al vaglio dei giudici della Corte costituzionale;
- in data 12 settembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una circolare con la quale forniva gli indirizzi interpretativi dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 138 del 2011;
- all'interno di suddetta circolare, è stata operata una distinzione tra la figura dei tirocini formativi e di orientamento ed i "tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento" svolti principalmente a favore di soggetti disoccupati;
- il contenuto di tale circolare è da tempo oggetto di forti critiche da parte di numerosi esponenti di istituzioni regionali, in quanto appare discutibile che una circolare, emanata per dare indirizzi interpretativi, finisca di fatto per innovare in modo così inappropriato nell'ordinamento, determinando nuove figure giuridiche;
- peraltro, in seguito ai citati interventi normativi, la Giunta regionale, con delibera n. 41/12 del 13 ottobre 2011, ha ritenuto che il piano da essa prospettato con la succitata deliberazione del giugno 2011 fosse ancora coerente con le modificazioni intervenute successivamente, affermando che "alla luce della interpretazione della circolare 24/2011 del Ministero del Lavoro, (…) le modalità attuative dei Tirocini con Voucher di cui alla L.R. 1/2011 possono essere riconfermate", subordinando ciò alla mera "revisione della regolamentazione interna adottata dalla stessa Agenzia regionale per il lavoro";
- anche a voler tacere della superficialità con cui la citata delibera affronta le rilevanti modificazioni operate in ordine all'istituto del tirocinio, appare censurabile il successivo modus operandi dell'amministrazione preposta: infatti, nonostante venisse espressamente riconosciuta la necessità di una revisione della regolamentazione interna, nulla è mutato in questo senso; ne è un esempio palese la circostanza che all'interno del sito sardegnatirocini.it, il portale predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro, quest'ultima ha predisposto delle linee guida titolate espressamente "Tirocini formativi e di orientamento";
- si aggiunga che, sempre all'interno delle linee guida, viene fatto riferimento al "Tirocinio regolamentato dalla L.196/1997", con ciò contraddicendo palesemente la delibera del 13 ottobre 2011, nella quale si valutava corretto "uniformarsi all'indirizzo interpretativo di cui alla circolare ministeriale 24/2011, considerando i tirocini a favore dei disoccupati/inoccupati fuori dalla disciplina di cui alla legge 196/1997";
- per tutti questi motivi desta numerosi interrogativi la decisione dell'Amministrazione regionale, che ha operato la scelta di recedere dall'utilizzo dell'istituto del tirocinio per la formazione e l'occupazione, idoneo ad un utilizzo nei confronti di soggetti giovani e, per questo, maggiormente idonei e bisognosi dello strumento normativo in oggetto, per adottare invece un istituto nato con una discussa circolare ministeriale, senza predisporre alcuna modalità attuativa, ma modificando unicamente il nome alla natura dell'intervento prescelto;
- appare poco comprensibile, e ancor meno condivisibile, l'obiettivo di privilegiare persone già in età adulta, per le quali il tirocinio potrebbe in realtà costituire la reiterazione di esperienze lavorative già vissute e non, come correttamente dovrebbe essere, uno strumento di completamento del proprio percorso di istruzione e formazione, in previsione di un inserimento nel mondo del lavoro;
osservato che:
- sebbene possano esistere altre iniziative rivolte alla fascia di età inferiore, ciò non giustifica la decisione di riservare un così grande numero di tirocini alla fascia di età alla quale questi sono rivolti, in quanto il tirocinio formativo e di orientamento, secondo la legge n. 148 del 2011, deve essere riservato ai soggetti neodiplomati e neolaureati da meno di 12 mesi, mentre il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, destinato a inoccupati, disoccupati e altre categorie svantaggiate, dovrebbe invece avere carattere di eccezionalità e non di sistema;
- a ciò si aggiunga il fatto che l'importo erogato ai tirocinanti, pari a 500 euro lordi, è sensibilmente inferiore ai minimi retributivi previsti per lo svolgimento delle medesime mansioni dai CCNL di categoria: il contratto nazionale dei dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, contratto applicabile alla stragrande maggioranza delle figure richieste in stage nel sito della Regione, prevede un salario, per un VII livello, di 995 euro, oltre a tredicesima e quattordicesima;
- inoltre perde coerenza, in questo contesto, la presenza di altre iniziative di sostegno all'occupazione giovanile, come i Piani di inserimento professionale (PIP);
- i tirocini infatti, dovrebbero costituire una misura complementare ai citati PIP; peraltro, questi ultimi prevedono che quasi la metà degli importi percepiti dai beneficiari siano pagati dall'azienda e il restante dall'Agenzia del lavoro;
- i tirocini invece sono interamente pagati dalla Regione Sardegna, con l'immaginabile conseguenza che qualsiasi azienda preferirà attivare un tirocinio, con evidente ulteriore pregiudizio per i soggetti più giovani;
- l'aspetto più grave della vicenda è costituito dal fatto che i suddetti tirocini sono per la stragrande maggioranza previsti per mansioni di basso profilo, in settori commerciali e d'impresa nei quali la formazione necessaria è assai rapida;
- questa misura, oltre a sostanziarsi nei profili di dubbia legittimità sinora citati, rischia oggettivamente di essere, per le imprese, unicamente uno strumento finalizzato all'assunzione di personale sfruttando le agevolazioni concesse dalla Regione, senza alcun intento formativo nei confronti dei tirocinanti;
- del resto, l'inesistente qualità formativa e la durata standard di tutti i 3.200 stage, pari a 6 mesi, è assolutamente disconnessa dalle reali tempistiche formative della stragrande maggioranza delle offerte;
- il controllo sugli annunci da parte dei soggetti responsabili di tale procedimento appare del tutto inconsistente, se non inesistente, col risultato che su un sito ufficiale della Regione appaiono annunci con profili di illegalità (in quanto destinati solo a persone di un solo sesso o con limiti di età);
- da ultimo, è lecito domandarsi quali saranno i soggetti chiamati a controllare gli esiti occupazionali di questo progetto, che appare sostanziarsi in una mera fornitura di manodopera gratuita a centinaia di imprese, le quali potranno giovarsi dell'apporto di personale per ben 6 mesi senza doverli pagare e senza essere vincolate ad assumerne nemmeno una parte,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per conoscere:
1) quali iniziative la Giunta regionale intenda intraprendere per ricondurre lo strumento del tirocinio alla sua originale ratio, che è quella di insegnare ad un giovane un mestiere, nella prospettiva di un suo inserimento nel mondo lavorativo;
2) quali correttivi, nel brevissimo tempo, si intendano mettere in atto per riportare a profili di equità il citato programma di tirocini denominato "Voucher TFO 2011", il quale ictu oculi presenta i profili di illegalità in precedenza citati;
3) quali azioni intenda intraprendere la presente Giunta per dare risposte serie e concrete alle problematiche legate alla carenza di occupazione giovanile in Sardegna.Cagliari, 29 dicembre 2011