CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 724/A
INTERROGAZIONE BARRACCIU, con richiesta di risposta scritta, sulla delibera n. 1179 del 24 ottobre 2011, adottata dalla ASL di Nuoro, avente ad oggetto "rettifica deliberazione n. 750 del 06/07/2011".
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La sottoscritta,
premesso che la ASL n. 3 di Nuoro in data 6 luglio 2011 ha adottato la delibera n. 750 con la quale, nelle more del pronunciamento del TAR Sardegna sul ricorso che grava sul concorso per assistenti amministrativi espletato dalla ASL n. 3 nell'anno 2010, viene autorizzata l'assunzione a tempo determinato di n. 7 assistenti amministrativi attingendo dalla graduatoria del pubblico concorso di cui sopra, graduatoria approvata con deliberazione n. 62 del 15 febbraio 2011;
considerato che, la deliberazione n. 750 fissa nella data del 17 ottobre 2011 l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato fra i 7 assistenti amministrativi e la ASL di Nuoro;
preso atto che la delibera n. 1179 del 24 ottobre 2011, posto che l'udienza del TAR Sardegna del 19 ottobre 2011 non ha sortito nessun pronunciamento decisionale sul ricorso avverso il concorso pubblico per amministrativi, rettifica la deliberazione n. 750 del 6 luglio 2011 e differisce, fino alla pronuncia del TAR Sardegna, la durata del contratto a tempo determinato dei 7 assistenti amministrativi;
considerato che tra la data di interruzione del rapporto di lavoro stabilita nella delibera n. 750 del 2011 e la data della delibera con la quale viene prorogato il contratto vi è uno scarto di ben 7 giorni;
evidenziato che,
- le procedure che regolano le assunzioni nonché le proroghe dei contratti di lavoro prevedono il rispetto di precisi termini temporali entro i quali dar corso alle comunicazioni necessarie le quali devono precedere la data di inizio del rapporto di lavoro o quella di prosecuzione dello stesso in proroga;
- in particolare, gli enti ai quali devono essere notificate con preciso anticipo le comunicazioni di assunzione o proroga dei contratti sono gli uffici per il lavoro e gli enti assicurativi;
- emblematicamente la proroga del contratto è stata, invece, deliberata lo stesso giorno (24 ottobre) in cui i lavoratori avrebbero dovuto riprendere servizio dopo aver, presumibilmente, goduto delle ferie maturate nell'ambito dei mesi di lavoro;
- stranamente tali ferie sono state concesse ai lavoratori dal 18 al 21 ottobre 2011 ossia a partire dal giorno successivo la scadenza del loro contratto stabilita al 17 dello stesso mese dalla delibera n. 750, benché l'azienda non potesse certo conoscere l'esito dell'udienza del TAR fissata infatti per il 19 ottobre 2011;
- quindi sorprendentemente l'azienda, pur non potendo avere nessuna certezza sull'esito dell'udienza del TAR, e quindi non potendo sapere di dover ricorrere alla proroga e con l'unica certezza della scadenza del contratto al 17 ottobre 2011, ha disposto le ferie ai lavoratori con decorrenza dal giorno dopo la scadenza del loro contratto e non, come sarebbe stato opportuno e logico, prima della scadenza del contratto per esempio a partire dal 12 ottobre;considerato che da più parti, per via informale, si apprendono notizie preoccupate circa la legittimità, la linearità e la trasparenza degli atti adottati per dar corso alla proroga di che trattasi e che in particolare ricorre insistentemente la tesi secondo la quale parrebbe che l'azienda abbia disposto le ferie per i lavoratori e la proroga dei contratti in tempi e modi tali da metterne in dubbio la legittimità con lo scopo di garantire ad una delle lavoratrici la copertura assicurativa e infortuni a carico dell'azienda in quanto vittima il 24 di ottobre di un incidente stradale mentre, pare, si recasse a Nuoro per un incontro informale col direttore generale della ASL n. 3 e non, come sembrerebbe essere stato dichiarato, per prendere servizio,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se alla luce della delibera n. 750 del 2011 non ritenga ovvio e lampante che i lavoratori alla data del 17 ottobre fossero licenziati;
2) se non ritenga quanto meno inopportuno che in considerazione dei tempi e delle scadenze che hanno accompagnato la vicenda di che trattasi l'azienda, anziché disporre nei tempi necessari un nuovo contratto per i lavoratori, abbia proceduto a disporre a posteriori una proroga del contratto scaduto il 17 ottobre;
3) a che ora di lunedì 24 ottobre 2011 i lavoratori hanno timbrato il cartellino d'ingresso a lavoro;
4) quanti giorni di ferie siano stati maturati dai 7 lavoratori, chi tra loro ha usufruito di ferie entro la scadenza del contratto stabilita al 17 ottobre e per quanti giorni;
5) in quale data è stata comunicata la proroga del contratto ai centri per l'impiego e all'INAIL;
6) quanti giorni di lavoro siano stati retribuiti ai lavoratori nel mese di ottobre e se nella stessa busta paga risulti accreditato il rateo della tredicesima;
7) quando e in che modo siano state disposte le ferie dei lavoratori dal 18 al 21 di ottobre, ossia a partire dal giorno successivo la scadenza del loro contratto (17 ottobre) e dal giorno precedente l'udienza del TAR (19 ottobre) e oltretutto in assenza della delibera (adottata il 24 ottobre) che disponesse la proroga dei contratti;
8) quando e in che modo è stata comunicata ai lavoratori la proroga del loro contratto e il fatto che dal 18 al 21 ottobre dovessero usufruire delle ferie maturate;
9) se non ritenga opportuno intervenire per far sì che l'azienda revochi gli atti con i quali ha disposto la proroga dei contratti e provveda semmai ad adottarne, nel rispetto di tutte le procedure e dei tempi, altri per la stipula di nuovi contratti a tempo determinato e, a tutela anche dell'azienda, affinché nei nuovi atti sia chiaramente specificata la data di interruzione del rapporto di lavoro stranamente omessa nella delibera n. 1179 del 2011.Cagliari, 4 novembre 2011