CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 720/A
INTERROGAZIONE PORCU, con richiesta di risposta scritta, sul bando per la selezione pubblica per l'acquisizione di disponibilità alla nomina a direttore dell'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, determinazione n. 966 del 18 luglio 2011 della Direzione generale della Presidenza e relativo schema di avviso ad essa allegato.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- la Regione sta definendo, al pari di altre regioni, un piano di riduzione dei costi della pubblica amministrazione (PA) anche per far fronte ai vincoli imposti dal nuovo patto di stabilità nazionale che solo in Sardegna comporterà una riduzione della spesa regionale pari a 400 milioni di euro;
- il costo della PA desta preoccupazione sempre crescente, al punto da ipotizzare la mobilità coattiva e il taglio di fringe benefits quali i buoni pasto;
- la razionalizzazione del costo della PA deve necessariamente passare da un migliore utilizzo del capitale umano già a disposizione nei ruoli della Regione;
- la decisione recentemente adottata dalla Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale in merito alla pubblicazione del bando, di cui alla determina n. 966 del 18 luglio 2011, per la selezione di un consulente esterno cui affidare la direzione dell'ufficio di rappresentanza di Bruxelles, sembra andare nella direzione contraria, apparendo anacronistica e portatrice di ulteriori spese per i contribuenti e per l'amministrazione,chiede di interrogare il Presidente della Regione per conoscere:
1) per quale ragione, stante la necessità di perseguire l'obiettivo del contenimento dei costi attraverso un migliore utilizzo del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, i tempi per la manifestazione di interesse da parte del personale interno, previsti dalla normativa vigente (articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13) siano stati limitati a soli cinque giorni come si evince dalla nota n. 7643 del 5 aprile 2011 del Presidente della Regione;
2) in che modo il prioritario ricorso al personale interno alla Regione, esplicitamente previsto dalla richiamata normativa, sia stato adeguatamente garantito visto che la ricognizione interna, oltre ad essere stata limitata a cinque giorni, è stata effettuata imponendo criteri difformi e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa stessa come il requisito dell'esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali non citato dalla legge nel caso di selezione tra i dirigenti interni; a tal fine giova ricordare che, in base a quanto recita l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "il dirigente è scelto prioritariamente fra il personale in servizio presso l'amministrazione regionale" prevedendo la selezione pubblica tra persone "di elevata competenza professionale" solo come caso residuale;
3) quale sia il testo integrale della nota (cioè il testo della già citata nota n. 7643 del 5 aprile 2011 del Presidente della Regione) fatta circolare tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale per l'effettuazione della ricognizione interna per verificare se i meccanismi di calcolo del trattamento economico siano stati comunicati in maniera trasparente e conforme a quanto successivamente inserito nel testo del bando per la selezione del candidato esterno;
4) per quale ragione il bando abbia previsto, per la quantificazione della retribuzione di una posizione che esplicitamente è associata ad una direzione di un servizio, il ricorso ad un eventuale aggiuntivo meccanismo di calcolo riferito al valore di mercato il quale dovrebbe essere opportunamente escluso in quanto contemplato solo per la posizione di direttore generale (articolo 29, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31);
5) se sia a conoscenza del fatto che attualmente nell'Amministrazione regionale sono ben 166 le posizioni dirigenziali e che, se fossero stati utilizzati i soli criteri previsti dall'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, sarebbe aumentata grandemente la probabilità di trovare i candidati tra dipendenti di ruolo della Regione;
6) per quale ragione l'Amministrazione regionale, la cui direzione dell'ufficio di Bruxelles era da anni coperta da un facente funzione non dirigente e quindi da ritenersi vacante, non abbia ritenuto opportuno selezionare il candidato mediante le procedure concorsuali per dirigenti recentemente espletate di cui al decreto protocollo n. 28406/91 del 25 settembre 2009 e seguenti dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, affidandosi piuttosto ad un ulteriore bando che, stranamente, non prevede tra i requisiti dei candidati l'aver ricoperto cariche dirigenziali, ma solo una generica esperienza pluriennale presso le istituzioni europee o in rapporto con esse;
7) se non ritenga che per il combinato disposto di quanto sopra richiamato, le procedure messe in campo per la ricognizione interna abbiano, di fatto, scoraggiato le candidature interne all'Amministrazione regionale e se non ritenga del tutto inopportuno affidare una posizione strategica di grande rilevanza come la direzione dell'Ufficio della Regione sarda a Bruxelles, ad una figura consulenziale esterna all'Amministrazione regionale.Cagliari, 31 ottobre 2011