CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 672/A
INTERROGAZIONE CORDA - BRUNO - SOLINAS Antonio - LOTTO - COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sull'illegittimo trasferimento di personale disposto dal commissario straordinario con la deliberazione n. 106 del 13 settembre 2010 e sulla volontą del commissario di ricorrere contro la sentenza di condanna emessa del Tribunale del lavoro di Sassari, che ne ha dichiarato l'illegittimitą.
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I sottoscritti,
vista:
- l'interrogazione n. 428/A sulla situazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna, alla quale, a distanza di dieci mesi, non č stata data nessuna risposta;
- in particolare, la parte di detta interrogazione relativa alla deliberazione n. 106 del 13 settembre 2010 del commissario straordinario di AGRIS, Efisio Floris, con la quale si č trasferito, senza preavviso e senza alcuna considerazione del profilo e della specializzazione professionale di ricerca, il dott. Marco Piras, ricercatore del DiRPA di Bonassai, al Dipartimento per la ricerca nell'incremento ippico (DiRIP) di Ozieri;considerato che:
- il Tribunale del lavoro di Sassari con sentenza n. 2069/2010 RG del 14 luglio 2011, ha dichiarato tale trasferimento illegittimo, giudicandone totalmente infondate le motivazioni e ordinando "l'immediata riassegnazione del dott. Marco Piras al posto di lavoro ed alle mansioni cui era precedentemente adibito presso il DiRPA di Bonassai";
- con la succitata sentenza il giudice condanna l'Agenzia anche al pagamento delle spese processuali;
- il commissario straordinario nella lettera di reintegro manifesta l'intenzione di procedere "tempestivamente all'impugnazione della sentenza stessa";
- il commissario straordinario ha presentato ricorso anche contro altre analoghe sentenze di condanna dell'Agenzia;visto che:
- le motivazioni della sentenza costituiscono di fatto una severa censura dell'operato del commissario straordinario;
- un tale richiamo da parte del Tribunale del lavoro avrebbe dovuto indurre il commissario straordinario ad una seria riconsiderazione dei propri criteri di gestione e direzione;
- per contro, l'ostinazione, dimostrata con la volontą espressa di impugnare la sentenza, denoterebbe ancora una volta un'ingiustificata e pericolosa propensione a perseguire unicamente personali (o politici?) obiettivi;
- tale propensione sarebbe in stridente contrasto con i principi ispiratori di una corretta ed imparziale gestione della cosa pubblica;
- le spese processuali, anche consistenti, sono sempre a carico dei contribuenti e mai del commissario straordinario, anche in caso di lite temeraria,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se:
1) non ritengano che un tale modo di operare tradisca lo spirito istitutivo dell'Agenzia e ne vanifichi gli obiettivi;
2) non ritengano doverosa l'adozione di provvedimenti volti ad impedire al commissario straordinario di persistere in atteggiamenti che appaiono mirati non a migliorare e qualificare l'attivitą dell'agenzia, ma a mortificare le professionalitą, vessando il personale dipendente;
3) non ritengano indispensabili forme di verifica e monitoraggio sulle spese legali sostenute dall'Agenzia AGRIS Sardegna, in cause legali davanti al Tribunale del lavoro, soprattutto nel periodo dell'attuale commissariamento;
4) non considerino l'urgenza di dover procedere all'immediata nomina del direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna.Cagliari, 7 settembre 2011