CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 662/A
INTERROGAZIONE MELONI Marco, con richiesta di risposta scritta, sulla opportunità di interrompere le procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali previste dalla Circolare prot. n. 29804 dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in relazione all'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, da parte del Governo, delle leggi regionali 19 gennaio 2011, n. 1, e 30 giugno 2011, n. 12.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- in data 7 agosto 2009, il Consiglio regionale approvava la legge regionale n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", la quale, all'articolo 3, rubricato "Disposizioni per il superamento del precariato", prevedeva misure quali: l'autorizzazione alla Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi (comma 2); la realizzazione, da parte di comuni e province, dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari (comma 3); l'autorizzazione all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), a stabilizzare i dipendenti in servizio dal 1° gennaio 2009 a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge (comma 12);
- tali norme, impugnate dal Governo, sono state oggetto del vaglio di legittimità operato dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 235 del 5 luglio 2010, ebbe modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009, sopra richiamata, per aperto contrasto con una serie di norme costituzionali, in particolare gli articoli 3 e 51, i quali trattano del principio di uguaglianza sia in termini generali sia relativamente all'accesso agli uffici pubblici, e l'articolo 97, che prevede che la via ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni sia il concorso pubblico;
- il Consiglio regionale, in data 19 gennaio 2011, ha approvato la legge regionale n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", la quale, all'articolo 7 "Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato", introduce nell'articolo 3 di tale legge una serie di nuove disposizioni, le quali prevedono, in particolare, che "l'Amministrazione regionale è (…) autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento";
- le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, e più precisamente le modalità di svolgimento delle selezioni concorsuali, paiono ricalcare la normativa regionale già oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, e non tenere in considerazione le censure contenute nella citata sentenza n. 235 del 2010, la quale si sofferma in particolare sul fatto che le disposizioni dichiarate illegittime "consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati", precisando altresì, con riferimento al comma 12, che "la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive;considerato che successivamente, il Consiglio regionale, il 30 giugno 2011, ha approvato la legge n. 12, la quale, all'articolo 20, detta una interpretazione autentica del citato articolo della 3 legge regionale n. 1 del 2009, la quale in nulla pare discostarsi dalla previsione normativa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 235 del 2010;
preso atto che:
- lo scorso 10 marzo 2011 il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, richiamando tra i numerosi profili di illegittimità, il fatto che i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies dell'articolo 7 si pongono in contrasto con l'articolo 17, commi 10 e 12 del decreto legge n. 78 del 2009 e con l'articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, cosicché il legislatore regionale "eccede dalla propria competenza statutaria di cui all'articolo 3 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione nonché l'articolo 117, comma 3, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare"; inoltre, "nel consentire genericamente lo stabile inserimento dei lavoratori nei ruoli delle amministrazioni pubbliche regionali, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di procedura selettiva pubblica", le norme in questione violerebbero anche l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il concorso quale modalità di reclutamento del personale (viene richiamata al proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2010);
- da ultimo, lo scorso 28 luglio 2011, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale anche della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, richiamando, tra i vari motivi di censura, il fatto che l'articolo 20, comma 1, nel procedere all'interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, non ha introdotto alcuna modificazione che attenui i medesimi profili di illegittimità già impugnati nelle precedenti leggi regionali n. 3 del 2009 e n. 1 del 2011;considerato che:
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'articolo 16, rubricato "Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico", ha previsto che "I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni in base a disposizioni di cui successivamente venga dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione esistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale";
- altresì, in data 1° agosto 2011 l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ha pubblicato la circolare prot. n. 29804, avente ad oggetto "Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Legge finanziaria 2011) e dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12";
- detta circolare fa pieno ed integrale riferimento all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, impugnato dal Governo, suscettibile con elevato grado di probabilità, in base alla ormai costante giurisprudenza di legittimità, di essere dichiarato incostituzionale;
- tale circostanza è ben presente all'Amministrazione regionale, tanto che la circolare, in conclusione, afferma che è "doveroso ricordare, infine, che sull'articolo 7, comma 1, della legge regionale, n. 1 del 2011 pende il giudizio per la dichiarazione di illegittimità costituzionale", con la conseguenza che, sempre nell'ottica della certezza del diritto e dell'indirizzo chiaro all'attività degli enti locali cui l'atto è indirizzato "si richiamano, pertanto, gli enti interessati ad una riflessione sulle motivazioni dell'impugnativa presentata e sulla opportunità di procedere comunque alla predisposizione del programma di stabilizzazione";
- come sopra anticipato, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'articolo 16, esplicita ulteriormente che la conseguenza del porre in essere provvedimenti in base a disposizioni di cui successivamente venga dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto, e che dunque tali sarebbero tutte le procedure poste in essere in base a detta circolare, qualora le norme oggetto di esame da parte della Corte costituzionale venissero dichiarate illegittime,chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se, pur in assenza di sospensiva, non sia opportuno, prima che sia intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale circa la legittimità delle leggi regionali 19 gennaio 2011, n. 1, e 30 giugno 2011, n. 12, interrompere ogni esecuzione di provvedimenti, come in particolare la circolare prot. n. 29804, i quali, qualora, come peraltro appare prevedibile, le norme di cui sono attuazione venissero dichiarate incostituzionali, produrrebbero l'attivazione di procedure ad esito delle quali i provvedimenti di stabilizzazione dei lavoratori verrebbero dichiarati nulli di diritto e dunque privi di qualsiasi effetto, sollevando così gli enti a cui tale circolare è indirizzata dall'onere di una riflessione del tutto impropria, ed evitando di sottoporre i soggetti interessati dai potenziali provvedimenti di stabilizzazione a prove selettive delle quali al momento l'utilità ai fini di una effettiva stabilizzazione appare del tutto improbabile.
Cagliari, 5 agosto 2011