CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 656/A
INTERROGAZIONE MANINCHEDDA, con richiesta di risposta scritta, sul doppio pagamento del canone di manutenzione nel project financing della ASL n. 3 di Nuoro.
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Il sottoscritto,
rilevato che il TAR Sardegna con la sentenza n. 213/2011 ha annullato gli atti della "Procedura di finanza di progetto per la ristrutturazione e il completamento dei Presidi ospedalieri S. Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola" indetta con la delibera del direttore generale della ASL di Nuoro del 10 aprile 2007;
constatato che la richiamata sentenza del TAR n. 213/2011 ha annullato il project financing della ASL di Nuoro, tra gli altri motivi, per l'assenza dell'assunzione da parte del concessionario (cioè della Cofathec, oggi Cofely) del rischio imprenditoriale in quanto non si verifica alcun trasferimento del rischio gestionale ed economico a carico del concessionario, nonché in quanto "le prestazioni oggetto dei servizi affidati sono rivolte esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e il corrispettivo di tali prestazioni è posto interamente a carico dell'amministrazione"; nonché per il fatto rilevante che per i servizi affidati in concessione, i corrispettivi siano, nel project della ASL di Nuoro, commisurati ai prezzi di mercato e posti a carico dell'Amministrazione, quale forma di remunerazione per i lavori eseguiti dal concessionario, e ciò in violazione della normativa in materia di project financing di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), nonché in materia di concessione dei lavori pubblici, di cui agli articoli 143 e seguenti del medesimo Codice;
ricordato che la citata sentenza del TAR richiama a sua volta la sentenza della Corte europea, Sez. III, 13 novembre 2008, causa C-437/07, la quale ricorda che "la concessione di lavori pubblici (quale è il project in oggetto) è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. [...] La Commissione fa valere, inoltre, che la concessione di lavori pubblici è caratterizzata dal fatto che essa implica un trasferimento del rischio legato alla gestione dell'opera al concessionario";
assunto che il contratto di concessione stipulato il 14 maggio 2008 definisce all'articolo 20 il canone annuo che la ASL deve pagare al concessionario (Cofathec-Cofely e più), ammontante a euro 4.250.000 più IVA, come "canone di disponibilità, con riferimento alla realizzazione delle opere", e che lo stesso Dipartimento studi sull'impresa della Facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nella relazione tecnica richiesta dalla ASL n. 3 precisa che il canone di disponibilità deve "per definizione" essere retributivo della effettiva disponibilità" delle strutture realizzate dal Promotore (Cofathec-Cofely) e messe a disposizione dell'azienda e che pertanto non può variare in ragione della variazione dell'euribor come un semplice mutuo a tasso variabile, ma semmai ridursi proporzionalmente "nel momento in cui la disponibilità di parte delle opere dovesse essere temporaneamente compromessa per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria";
accertato dunque che il canone annuo di disponibilità deve comprendere il rischio di manutenzione e che tale prescrizione era ben chiara alla ASL perché evidente nel quadro normativo e ripetuta nel parere espresso dal Dipartimento studi sull'impresa citato;
constatato inoltre che la Sfirs, nella "Relazione di valutazione della sostenibilità economico- finanziaria dell'intervento di finanza di progetto ASL 3 Nuoro", trasmessa il 22 aprile 2008, prot. n. 0778 Area investimenti/AZ/EC, procede, alle pagine 11 e seguenti, a un confronto tra il project e la contrazione di un mutuo decennale a valori attualizzati contraibile presso la Cassa depositi e prestiti (CDP), giungendo a concludere che il project è meno vantaggioso finanziariamente rispetto al mutuo presso la CDP, ma che tali costi aggiuntivi sarebbero compensati dall'assunzione del rischio imprenditoriale, tra cui il rischio di disponibilità (cioè di manutenzione degli edifici), esattamente quei rischi che il TAR ha rilevato non essere, in ragione del contratto stipulato, in capo al concessionario;
accertato infatti che la parte III del contratto di concessione, significativamente titolata Gestione e manutenzione delle opere, la quale comprende tre articoli, il 16, il 17 e il 18, e che avrebbe per l'appunto dovuto disciplinare il rischio di manutenzione, è invece dedicata nei singoli articoli a tutt'altro, e cioè a: servizi e servizi commerciali (articolo 16); modifiche e/o varianti dei servizi (articolo 17); qualità dei servizi (articolo 18);
constatato viceversa che tra i servizi previsti dal contratto di concessione, vi è proprio un Servizio di manutenzione e gestione edifici aziendali (che comprende incredibilmente gli edifici oggetto dei lavori e che è ben distinto e distinguibile dal servizio di manutenzione delle macchine sanitarie per il quale si veda infra) per un costo annuale pari a euro 4.170.000, per cui la ASL paga per questo servizio una somma quasi identica al canone di disponibilità nel quale, invece, per legge deve essere compreso l'onere della manutenzione connesso al rischio della disponibilità, determinandosi in questo modo che la ASL paghi due volte per lo stesso oggetto;
ricordato che per il calcolo dei costi cessanti dei servizi dati in concessione senza rischio imprenditoriale, la ASL n. 3 ha scelto come anno di riferimento il 2007, durante il quale, a fronte di una diminuzione del totale dei costi di produzione, si sono registrati nei servizi poi dati in concessione incrementi, rispetto alla media del quinquennio 2002-2006, che variano da un minimo del 10 per cento in più a un massimo del 57 per cento in più; e ricordato altresì che, viceversa, per il calcolo della copertura finanziaria del servizio di rinnovo parco macchine (sanitarie) è invece stato assunto il decennio 1996-2004, particolarmente ricco di trasferimenti vincolati da parte della Regione alla ASL n. 3,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere se:
1) sia a conoscenza dei fatti richiamati;
2) intenda accertare più puntualmente la vigenza del doppio pagamento del rischio di disponibilità dinanzi all'acclarata, dal TAR e dal contratto di concessione, assenza di tale rischio;
3) intenda accertare la regolarità del calcolo dei costi cessanti;
4) intenda accertare la reale copertura finanziaria del servizio di rinnovo del parco macchine sanitarie, interamente riferito ai trasferimenti della Regione per investimenti.Cagliari, 2 agosto 2011