CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 626/A

INTERROGAZIONE DIANA Mario, con richiesta di risposta scritta, sulle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

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Il sottoscritto,

premesso che, il 6 maggio 2011, il Comune di Oristano ha rilasciato due autorizzazioni paesaggistiche relative ad interventi edilizi da attuarsi in località Sa Rodia;

considerato che, il 10 giugno 2011, il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ha inviato al Comune di Oristano una nota nella quale si contesta la competenza degli uffici comunali per il rilascio delle suddette autorizzazioni paesaggistiche;

sottolineato che, come peraltro correttamente citato nella nota di cui sopra, l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, attribuisce ai comuni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relativamente ad "interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della legge n. 1497 del 1939";

evidenziato che, nella nota, la contestazione della competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche viene motivata proprio con la localizzazione degli interventi in "aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della legge n. 1497 del 1939", localizzazione che però, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, comporta la competenza comunale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

riportato che nella nota, pur confermando la validità delle due autorizzazioni paesaggistiche citate, "si chiede, cortesemente e per il futuro, di rispettare quanto disposto dalla legge regionale n. 28 del 1998";

preso atto che nel Comune di Oristano è vigente un piano urbanistico comunale approvato in via definitiva successivamente all'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale e ad esso uniformato, e che pertanto non risulta la sussistenza di misure di salvaguardia che impediscano l'esercizio delle competenze comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dal momento che gli uffici regionali competenti si sono già espressi in merito alla coerenza del PUC con gli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale vigenti;

valutato che la contestazione delle competenze comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prefigura uno scenario preoccupante nel quale, oltre ad essere gli enti locali ingiustamente ed immotivatamente privati di una competenza loro riconosciuta dalle norme vigenti, si rischia di rendere considerevolmente più lungo e difficoltoso l'iter per l'avvio degli interventi edilizi, con conseguente lesione dei diritti e degli interessi economici dei cittadini;

verificato che l'impostazione eccessivamente accentratrice, che va ben al di là di quanto previsto dalla normativa vigente, dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica sta portando ad un accumulo di pratiche inevase negli uffici regionali, che non risultano in grado di smaltire un simile, enorme carico di lavoro,

chiede di interrogare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica affinché riferisca:
1) quali misure la Giunta regionale intende adottare al fine di chiarire cosa esattamente si intende, nella nota dal vago tenore intimidatorio di cui alla premessa, con la frase: "Si chiede, cortesemente e per il futuro, di rispettare quanto disposto dalla L.R. n. 28/98", alla luce del fatto che tale legge regionale attribuisce ai comuni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in oggetto;
2) quali misure la Giunta regionale intende adottare al fine di definire con esattezza, a beneficio degli uffici regionali, come debba essere applicato il dettato della legge regionale n. 28 del 1998;
3) quali misure la Giunta regionale intende adottare al fine di rimuovere ogni possibile dubbio relativamente alle competenze comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 28 del 1998;
4) se risponda al vero che l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'impossibilità ad evadere con il proprio personale l'enorme mole di lavoro accumulata, si sarebbe trovato costretto ad affidare a studi professionali privati l'elaborazione dei pareri paesaggistici, creando così un'evidente e gravissima situazione di conflitto di interesse che, se realmente esistente, necessiterebbe di essere sanata con decorrenza immediata.

Cagliari, 8 luglio 2011