CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 610/A
INTERROGAZIONE SANJUST, con richiesta di risposta scritta, sul decreto n. 456/2010 emanato dal Rettore dell'Università di Cagliari che in alcuni articoli impone la decadenza dallo status di studente universitario.
***************
Il sottoscritto,
premesso che:
- con decreto rettorale n. 456 del maggio 2010 dell'Università di Cagliari, è stato emanato il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti, entrato in vigore la data stessa dell'emanazione del decreto;
- in particolare, gli articoli 37 e 57, che recano norme sulla decadenza dallo status di studente, prevedono diverse modalità per cui si incorrerebbe nella decadenza "senza necessità di comunicazione preventiva da parte dell'Ateneo e con conseguente impossibilità di rinnovare l'iscrizione";
- l'articolo 37 prevede la decadenza qualora si verificassero le seguenti situazioni:
a) gli studenti a tempo pieno, iscritti al primo anno dell'ordinamento ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 o decreto ministeriale n. 270 del 2004 e al Corso di laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento (VO), che non abbiano terminato gli esami previsti per il loro piano di studi entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso;
b) gli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dell'ordinamento ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 o decreto ministeriale n. 270 del 2004 e al Corso di laurea in scienze della formazione primaria VO a tempo parziale, che non abbiano terminato gli esami previsti entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata del corso stabilita nel loro contratto;
c) gli studenti morosi totalmente per due anni consecutivi;
- l'articolo 57 (Disposizioni transitorie) prevede la decadenza per le seguenti situazioni:
a decorrere dall'anno accademico 2010/2011:
1) gli studenti già iscritti negli ordinamenti precedenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012;
2) gli studenti già iscritti nell'ordinamento ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 o decreto ministeriale n. 270 del 2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso;
in particolare:
- gli studenti che, alla data del 1° ottobre 2010, hanno superato il triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2012;
- gli studenti a cui, alla data del 1° ottobre 2010, manca un anno al raggiungimento del triplo della durata normale del corso dì studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2013;
- gli studenti a cui, alla data del 1° ottobre 2010, mancano due anni al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2014;
- in tal modo sarebbe stata illegittimamente inserita la decadenza dallo status di studente in quanto gli odierni fuori corso si iscrissero all'Università di Cagliari senza che il decorso del tempo o la permanenza nello status di "fuori corso" (o ancora la mora nel versamento delle tasse universitarie) potessero comportarne la decadenza;
- nel mese di luglio 2010, numerosi studenti hanno inoltrato un ricorso al TAR Sardegna con la richiesta di annullamento, previa sospensione, non solo del decreto n. 456, ma anche delle delibere del 15 aprile e del 21 maggio 2010 con le quali il senato accademico aveva approvato il testo del predetto regolamento, la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2010 che ha approvato il regolamento per la parte di sua competenza e l'annullamento dello stesso regolamento delle carriere amministrative degli studenti nella parte relativa agli articoli 37 e 57 con i quali vengono stabilite le modalità di decadenza degli studenti fuori corso e/o morosi;
- i principi del ricorso al Tar Sardegna si riferiscono all'unica normativa nazionale che prevede la decadenza dallo status di studente universitario stabilita dall'ordinamento vigente ed è riferibile all'articolo 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), che testualmente recita: "Coloro i quali ... non sostengano esami per otto anni consecutivi debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate";
- questo articolo è sempre stato interpretato correttamente dalla giurisprudenza amministrativa evidenziando che "L'art. 149, t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, che prevede la decadenza dalla qualità di studente universitario di coloro i quali "non sostengono esami per otto anni consecutivi" non consente interpretazioni discrezionali per l'amministrazione in ordine all'apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l'interruzione dell'attività universitaria costituendo fonte di attività amministrativa vincolata" (Consiglio Stato, sez. VI, 09 settembre 2005, n. 4670);
- il secondo principio inserito nel ricorso avverso la decadenza proposto dall'Università di Cagliari, riguarda il frapponimento illegittimo riguardo il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 che, espressamente, stabilisce, nell'ambito della riorganizzazione dell'autonomia didattica degli atenei, che: "A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici pro vigenti agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti";
- nel mese di dicembre 2010, il TAR della Sardegna ha emesso la sentenza (pubblicata il 10 marzo 2011) con cui respinge il ricorso adito dagli studenti fuori corso dell'Ateneo di Cagliari;
- il ragionamento del giudice amministrativo non troverebbe illegittimo il provvedimento amministrativo emesso dall'Università di Cagliari relativamente ad alcun articolo delle disposizioni di legge in materia di università emanate dal Parlamento italiano, a partire dal 1933 ad oggi, sostenendo testualmente: "Seguendo il ragionamento, pur brillantemente esposto dalla difesa dei ricorrenti tali corsi dovrebbero essere mantenuti in vita fino al termine che scaturirebbe dalla volontà dei singoli studenti di ultimare gli stessi con l'unico obbligo a loro carico che deriva dalla disposizione (di cui al R.D. n. 1592 del 31.08.1933) che stabilisce la decadenza nei confronti di coloro i quali non sostengano esami per otto anni. Ciò porterebbe all'assurdo risultato di mantenere in vita corsi completamente obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze didattiche";
- inoltre, nella sentenza viene affermato inopinatamente che "l'Università non nega la possibilità di ultimare tali corsi bensì pone un limite temporale (dettando congrue disposizioni transitorie) agli studenti che dopo molti anni dall'iscrizione e dopo l'introduzione dei nuovi corsi, si trovano a non avere ancora ultimato gli studi.";considerato che:
- ben prima di Cagliari, anche l'Università di Sassari, in particolare il Consiglio della Facoltà di farmacia, con le delibere 11 giugno 2004 e 19 dicembre 2006, varò disposizioni relative alla decadenza dallo status di studente, che vennero impugnate da diversi studenti davanti al TAR della Sardegna nella parte in cui si stabiliva che "tutti gli iscritti al nuovo ordinamento (ultime immatricolazioni anno accademico 1996/97) dovranno conseguire la laurea entro la sessione di marzo 2007 ovvero transitare al nuovissimo ordinamento o al corso del laurea specialistica";
- inoltre, la delibera del Consiglio di Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari stabiliva che tutti gli iscritti al nuovissimo ordinamento (ultime immatricolazioni anno accademico 2000/2001) dovranno conseguire la laurea entro la sessione di marzo 2011 ovvero transitare al corso di laurea specialistica";
- di conseguenza, due analoghi quesiti, come quelli citati in premessa, proposti allo stesso TAR, seppure a distanza di tre anni, ma con la normativa nazionale di riferimento esattamente la stessa, sono stati giudicati non solo in maniera difforme, ma esattamente una contraria rispetto all'altra;
- nel mese di aprile 2011, gli studenti che si erano visti respingere il ricorso dal Tar Sardegna, decidono di ricorrere in appello innanzi il Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Sardegna e dei suoi effetti;
- secondo la difesa degli studenti fuori corso cagliaritani, infatti, il giudice non avrebbe, in effetti, speso una parola su quanto precedentemente posto in evidenza e sui principi che sorreggono il decreto ministeriale n. 270 del 2004, ritenendo sorprendente come tali aspetti non siano stati quantomeno confutati dalla sentenza impugnata, considerata la loro evidenza normativa;
- a fronte di un quadro normativo tanto evidente, sostengono gli appellanti al ricorso, il riferimento al mantenimento "in vita corsi completamente obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze didattiche" non appare essere né decisivo, né conferente;
- si contesta, inoltre, il fatto che le disposizioni impugnate abbiano effetti pro futuro, quindi a sfavore degli studenti già iscritti, provocando in questi un grave un danno per lo studio, ma anche finanziario e morale;preso atto che:
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 59, riguardante il Regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, ha previsto all'articolo 13 che le università assicurano la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici vigenti e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti;
- il decreto ministeriale n. 270 del 22 novembre 2004, all'articolo 11, confermerebbe come nell'ambito dell'ordinamento universitario non esisterebbe alcuna norma che consenta alle facoltà universitarie di imporre agli studenti la conclusione del corso universitario entro un certo numero di anni, pena il trasferimento al nuovo ordinamento che, nel frattempo, possa essere stato istituito;
- al contrario, viene riconosciuto espressamente il diritto degli studenti di completare comunque i propri studi;
- pertanto, la previsione di imporre agli studenti di cambiare il corso di studi se esso non viene concluso entro un certo termine, non ha un supporto normativo che giustifichi sia l'emanazione del decreto rettorale, sia il respingimento del ricorso operato dal TAR Sardegna su cui ora è in atto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato;
- l'imposizione alla decadenza dallo status di studente universitario e la specificazione sulle cause che imporrebbero questo passaggio, è compito esclusivo del legislatore nazionale che dovrà, nel caso, entrare nel merito della normativa vigente e modificarla in tale verso, mentre non può essere decretata da alcun organo dell'ateneo in contrapposizione, proprio, all'attuale normativa sulla materia;
- intatti, se tale atteggiamento dovrà avere corso, si andrebbe in violazione all'articolo 34 sul diritto allo studio che risulterebbe de facto, illegittimamente e irragionevolmente differente tra gli atenei pubblici italiani che risulterebbero, disarticolati nelle posizioni, provocando squilibri relativi anche alle motivazioni per cui scegliere una università piuttosto che l'altra,chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere quali iniziative intendano attivare nei confronti del Rettore e del Senato accademico dell'Università di Cagliari per chiedere:
1) maggiore tutela per i circa 10 mila studenti fuori corso a rischio di decadenza, ma soprattutto affinché siano garantite in tutte le facoltà e per tutti gli studenti a rischio decadenza, senza discriminazione in base al numero di esami mancanti, misure che prevedano, ad esempio, appelli ogni mese;
2) che tutte le facoltà consentano il passaggio ai nuovi ordinamenti, con la convalida in automatico di tutti gli esami;
3) che sia posta, per tutti i casi indicati nell'articolo 57, come unica data di decadenza il 30 aprile 2014;
4) che siano concessi ulteriori 6 mesi per terminare la tesi agli studenti che, alla data del 30 aprile 2014, abbiano completato gli esami; un anno in più invece per gli studenti che optano per una tesi sperimentale; tali richieste, che gli studenti hanno già presentato al Rettore e al Senato accademico dell'Università di Cagliari, esulano da una impossibile acquiescenza per gli articoli 37 e 57 del regolamento carriere amministrative dell'Università degli studi di Cagliari, in considerazione del fatto che gli stessi sono oggetto d'impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato.Cagliari, 27 giugno 2011