CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 605/A

INTERROGAZIONE DIANA Mario, con richiesta di risposta scritta, sull'adozione preliminare del Progetto di piano stralcio delle fasce fluviali.

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Il sottoscritto,

premesso che l'articolo 17, comma 6, della legge 19 maggio 1989, n. 183, dispone la redazione e l'adozione, da parte delle regioni, di un Piano stralcio delle fasce fluviali, quale stralcio del Piano di bacino regionale di cui al comma 3 del citato articolo, nel quale vengono individuate le tracce dello sviluppo dei corsi d'acqua sul territorio, al fine di identificare la massima estensione delle aree inondabili in caso di piena e le conseguenti misure di salvaguardia;

considerato che, con deliberazione n. 1 del 31 marzo 2011, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale ha adottato in via preliminare il Progetto di piano stralcio delle fasce fluviali;

sottolineato che la predisposizione del Progetto è stata aggiudicata con determinazione n. 1920 del 30 dicembre 2005 del direttore del Servizio albi regionali e contratti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e perfezionata con contratto stipulato il 13 aprile 2006 tra il medesimo servizio ed il raggruppamento temporaneo di imprese vincitore della licitazione privata;

verificato che il raggruppamento temporaneo di imprese di cui sopra ha consegnato il progetto il 26 aprile 2010 e che l'elaborato è stato successivamente, così come prevede la normativa che ne disciplina l'iter di approvazione, sottoposto a validazione da parte di due tecnici precedentemente individuati dal medesimo Assessorato;

preso atto della decisione, da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, di apporre sulle aree interessate dal Progetto di piano stralcio, contestualmente alla sua adozione preliminare, le massime misure di salvaguardia previste dalle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, consistenti in un sostanziale divieto assoluto di edificazione, a partire dal 29 aprile 2011, anche nelle fasce ritenute inondabili solo in caso di eventi eccezionali, caratterizzati da una frequenza media fino a una volta ogni duecento anni;

attestato che, nelle more dell'adozione preliminare del Progetto di piano stralcio, l'Autorità di bacino regionale non ha ritenuto di coinvolgere i comuni interessati dal piano, né relativamente alla perimetrazione delle fasce fluviali, né relativamente alle misure di salvaguardia da apporre sul territorio;

valutato che l'apposizione delle suddette misure di salvaguardia si traduce di fatto in un'espropriazione delle competenze dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, poiché comporta una sostanziale impossibilità a concedere licenze edificatorie per una gran parte dei comuni della Sardegna, anche all'interno dei centri abitati consolidati in un numero elevato di comuni il cui territorio è stato oggetto di interventi di bonifica e di protezione idraulica nel corso dell'ultimo secolo;

evidenziato il gravissimo danno che le comunità locali si trovano a patire a causa di tale decisione, la cui durata, per giunta, non è minimamente preventivabile, considerato il lungo e complesso iter che il Progetto di piano stralcio dovrà affrontare prima di essere sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale e alla luce dei pesanti ritardi già accumulati nella sua redazione ed adozione preliminare;

ribadita l'assoluta urgenza del ritiro del Progetto di piano stralcio adottato preliminarmente dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, il cui ingiustificato regime vincolistico ha già comportato il blocco di qualsiasi attività edificatoria nella gran parte dei comuni della Sardegna;

richiamata l'analoga interrogazione urgente n. 579/A, presentata dall'interrogante il 19 maggio 2011, alla quale ha fatto seguito l'annuncio a mezzo stampa, da parte della Giunta regionale, della revoca dell'atto di adozione del Progetto di piano stralcio;

appurato che all'annuncio di cui sopra non è seguito alcun atto formale e che pertanto, come confermano gli stessi componenti il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, i vincoli di cui al Progetto di piano stralcio risultano tuttora in vigore,

chiede di interrogare il Presidente della Regione affinché riferisca quali misure la Giunta regionale intenda adottare affinché:
1) sia revocata, con la massima urgenza e in regime di autotutela, la deliberazione n. 1 del 31 marzo 2011 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale;
2) l'adozione preliminare del Piano stralcio delle fasce fluviali non sia accompagnata dall'apposizione di un regime vincolistico eccessivo ed immotivato, soprattutto senza che sia stata data ai comuni la possibilità di esprimersi al riguardo, per quanto concerne sia gli aspetti tecnici inerenti la sicurezza delle comunità locali in caso di eventi calamitosi che gli aspetti politici inerenti la pianificazione urbanistica.

Cagliari, 21 giugno 2011